Cassazione Penale, Sentenza n. 24394/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla competenza per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive (detenzione domiciliare/semilibertà) dopo la concessione di 90 giorni di liberazione anticipata: il Magistrato di Sorveglianza, con ordinanza del 19/11/2024, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'emanazione di un ordine di esecuzione con fine pena aggiornato; il Procuratore aveva invece sostenuto che, secondo la riforma (d.lgs. 150/2022) e le norme vigenti (in particolare art. 661 c.p.p. e art. 62 legge n. 689/1981), l'esecuzione e la determinazione del fine pena per le sanzioni sostitutive spettano esclusivamente al Magistrato di Sorveglianza, mentre il ruolo del Pubblico Ministero si limita alla trasmissione della sentenza al Magistrato per l'avvio dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore e ha ritenuto errata e abnorme, nella parte in cui disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione con fine pena aggiornato, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 19/11/2024. Il giudice ha affermato che il sistema normativo, nella formulazione conseguente al d.lgs. 150/2022, attribuisce la competenza esclusiva al Magistrato di Sorveglianza per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare (art. 661 c.p.p. coordinato con art. 62 l. 689/1981 e art. 678 c.p.p.), che deve verificare l'attualità delle prescrizioni ed emettere l'ordinanza esecutiva (entro i termini previsti). L'esecuzione inizia con la consegna dell'ordinanza al condannato e con gli adempimenti a carico degli organi di polizia e dell'UEPE; non è previsto un successivo ordine di esecuzione da parte della procura. L'ordinanza impugnata è stata altresì dichiarata abnorme di natura funzionale perché imponeva al Pubblico Ministero un adempimento non previsto e idoneo a determinare una stasi procedimentale che avrebbe vanificato il beneficio ottenuto dal condannato.
Norme richiamate
"quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689"
La norma assegna al pubblico ministero il compito di trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza; non impone al PM l'obbligo di emettere un ordine di esecuzione né di determinare il fine pena per le sanzioni sostitutive.
art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689
testo richiamato integralmente nella motivazione
Stabilisce che il magistrato di sorveglianza procede, ai sensi dell'art. 678 c.p.p. (e dell'art. 667 c.p.p. per le formalità), ad emettere l'ordinanza che definisce modalità e prescrizioni esecutive; l'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza e all'UEPE e costituisce l'atto d'inizio dell'esecuzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
menzionato come fonte della riformulazione del sistema esecutivo
Ha rimodulato il sistema di esecuzione delle pene, riservando al magistrato di sorveglianza la competenza esclusiva sull'esecuzione delle sanzioni sostitutive (salvo il lavoro di pubblica utilità).
richiamato nel collegamento alle modalità di intervento del magistrato di sorveglianza
Disciplina le conseguenti formalità e l'iter dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza nella gestione dell'esecuzione.
richiamato nei motivi iniziali (esecuzione di provvedimenti che comportano carcerazione o scarcerazione)
Norma generale sull'esecuzione di provvedimenti che implicano carcerazione o scarcerazione; la Corte ha ritenuto che non giustifichi l'obbligo del PM di emettere ordini di esecuzione per le sanzioni sostitutive, alla luce della disciplina speciale.
art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70 legge n. 689/1981
richiamati nella motivazione
Testimoniano il circuito esecutivo centrato sul magistrato di sorveglianza: modifiche delle prescrizioni, controlli, revoca e sospensione delle sanzioni sostitutive ricadono sulla competenza del magistrato di sorveglianza senza obbligo di coinvolgimento o notifica alla procura.
art. 31 Reg. es. cod. proc. pen.
"per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento"
Formalizza che il fascicolo e il registro dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive sono tenuti presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza, non presso la procura, confermando la riserva di competenza.
art. 21 Reg. es. cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione
Elenca gli adempimenti della segreteria della procura per le esecuzioni e non include, salvo ipotesi di conversione in pena detentiva, le sanzioni sostitutive tra le sentenze da iscrivere nel registro esecuzioni della procura.
Massime di principio
- L'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare è di competenza del Magistrato di Sorveglianza: il Pubblico Ministero ha il compito limitato di trasmettere la sentenza (art. 661 c.p.p.), non di emettere un ordine di esecuzione o di determinare il fine pena.
- L'inizio dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive avviene con l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (art. 62 l. 689/1981) che viene consegnata al condannato e trasmessa agli organi di polizia e all'UEPE; pertanto non sussiste obbligo di comunicazione analoga alla procura per l'inizio dell'esecuzione.
- Il Pubblico Ministero non è titolato a calcolare o aggiornare il termine di fine pena per le sanzioni sostitutive né a rilasciare un ordine di esecuzione in tal senso; imporre ciò alla procura costituisce esercizio di potere non previsto e può essere annullato.
- Nei casi in cui un provvedimento giudiziario imponga a un organo diverso compiti che non gli competono e ciò determini una stasi o impedisca l'efficacia di atti sostanziali (es. beneficio già concesso al condannato), il provvedimento può essere considerato abnorme e suscettibile di impugnazione straordinaria (anche in Cassazione).
- Eccezioni di competenza permangono per specifiche fattispecie (es. lavoro di pubblica utilità o ipotesi di cumulo regolate espressamente), per le quali la norma individua regole e titolarità differenti; in tali ipotesi occorre verificare la disciplina speciale applicabile.
- Prassi operativa: il PM che riceve una sentenza con sanzione sostitutiva deve limitarsi a trasmetterla al Magistrato di Sorveglianza; il Magistrato deve verificare le prescrizioni e, nei termini di legge, emettere l'ordinanza esecutiva che sarà trasmessa agli organi di polizia e all'UEPE per la concreta esecuzione.
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