Cassazione Penale, Ordinanza n. 30945/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, il secondo non dedotto in appello e quindi inedito, e il terzo volto a sollecitare un riesame del trattamento sanzionatorio non consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 455 c.p. Il ricorso conteneva tre motivi: il primo è stato ritenuto intrinsecamente generico, perché non sviluppava in modo puntuale le ragioni di diritto né confrontava adeguatamente la motivazione della decisione impugnata; il secondo è stato dichiarato inedito, poiché la questione prospettata in cassazione non risultava tra i motivi di appello già dedotti; il terzo ha censurato la misura della pena, ma la doglianza è stata considerata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e perché la pena era stata comunque irrogata al di sotto della media edittale, circostanza che non richiede una motivazione specifica e dettagliata.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Indicato come reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione.
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio che guida la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di commisurazione della pena, la cui applicazione da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile se è formulato in modo generico, ossia senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, quando non risultino trattate nel giudizio di secondo grado.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, non potendosi chiedere una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio.
- Quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente specifica e dettagliata sulla sua quantificazione.
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