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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05705/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, recependo l'accordo tra le parti, aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato, contestando con un unico motivo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 129 c.p.p. per la asserita omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a base della decisione e, in sostanza, lamentando il mancato proscioglimento in fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può investire questioni alle quali l'interessato ha rinunciato aderendo all'accordo sulla pena, salvo le ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza relativa ai vizi motivazionali sulla penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è stata reputata non consentita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito in sentenza di patteggiamento.

  • art. 624 c.p.

    indicata come norma incriminatrice dei reati contestati, furto.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    indicata come fonte delle aggravanti contestate in relazione al furto.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato per la contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

  • art. 129 c.p.p.

    evocato dal ricorrente per lamentare il mancato proscioglimento d'ufficio; la Corte afferma che, nel rito di patteggiamento, la sua invocazione è preclusa oltre i limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ritenuto norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative, precludendo censure su questioni cui l'imputato ha rinunciato con l'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato quale base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per le questioni espressamente e tassativamente consentite dalla legge; restano precluse le doglianze su profili ai quali l'imputato abbia rinunciato aderendo all'accordo sulla pena.
  • La denuncia di vizi motivazionali o dell'omessa verifica del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., salvo i limiti specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'accesso al rito speciale comporta la rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e, quindi, l'inammissibilità delle censure che mirano a rimettere in discussione la responsabilità penale già definita con l'accordo.
  • Quando il ricorso avverso sentenza di patteggiamento è inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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