Cassazione Civile, Ordinanza n. 16802/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un ex agente assicurativo aveva agito con querela di falso davanti al Tribunale per contestare alcuni documenti prodotti dalle compagnie assicurative in un precedente giudizio nel quale era già stato accertato con giudicato il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia. In particolare chiedeva di dichiarare la falsità del contratto di agenzia, del verbale relativo alle operazioni di rilascio dei documenti attestanti l'incarico agenziale, della sottoscrizione di 600 polizze e, successivamente, anche dei 600 attestati di rischio prodotti dalle controparti. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibile il motivo relativo alla falsità del contratto di agenzia, inammissibile per difetto di interesse la querela di falso sulle 600 polizze e irrituale la domanda relativa ai 600 attestati di rischio. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, formulati come violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha rilevato che nessuno di essi conteneva censure intelligibili e pertinenti alla decisione impugnata, essendo esposti in modo farraginoso fatti e norme non raccordati logicamente alle rationes della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di chiarezza e sinteticità espositiva e non consentissero di comprendere quale fosse la critica concreta alla sentenza impugnata, con conseguente violazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle società controricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La rubrica dei motivi richiamava diversi vizi, ma la Corte ha osservato che la loro formulazione non rendeva intellegibile alcuna censura effettiva alla sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi; la loro inosservanza può portare all'inammissibilità quando renda oscura la vicenda o incomprensibili le censure.
art. 221 c.p.c.
Era richiamato nei motivi di ricorso in tema di querela di falso, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di intelligibilità delle censure.
art. 2702 c.c.
Era invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata, ma la Corte non esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo del contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, sintetico e logicamente ordinato i fatti rilevanti e le censure mosse alla sentenza impugnata; una redazione oscura o farraginosa può integrare inammissibilità per difetto dei requisiti di contenuto-forma.
- Non è sufficiente la mera elencazione di norme, istituti e fatti di causa: occorre un collegamento comprensibile tra la ratio decidendi della sentenza impugnata e le specifiche ragioni di doglianza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve condannare la parte soccombente alle spese e dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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