Sentenza n. 10962/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai predetti al Corso di laurea in Medicina l’a.a. 2023/2024, pubblicata il 5 settembre 2023 nell’area riservata del sito www.cisiaonline.it, in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e del relativo decreto d’approvazione; - dell’esito delle c.d. prove TOLC – MED resi noti il 28 luglio 2023, utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione a detti CDLM; - degli attestati dei risultati TOLC 2023/2024, nonché dei riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull'area personale CISIA della ricorrente; - degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13 e il 20 settembre 2023; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) del d.m. n. 1107 del 24 settembre 2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) della Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra MUR e Conferenza dei Rettori delle Università italiane-CRUI, in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva; c) della n. 2574 del 18 febbraio 2022, con cui il MUR autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC, in via eventuale e in ogni parte d’interesse; d) di ogni altro atto richiamato nel d.m. n. 1107/2022; e) delle linee-guida, dei protocolli e dei verbali inerenti l'individuazione delle misure a sostengo dei candidati DSA per lo svolgimento dei test adottate in sede ministeriale e/o dall’Ateneo resistente; f) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula in cui si sono svolte le prove; g) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove svolte dai ricorrenti ; h) dei verbali/atti riguardanti la sottoposizione dei quesiti nel TOLC di luglio 2023; i) dei verbali/atti/istruzioni fornite, qualora esistenti, nelle diverse aule riguardanti le modalità di svolgimento del TOLC, comprese le disposizioni sui tempi di svolgimento della prova; l) dei verbali/atti, ove esistenti, sulle modalità d’estrazione copia dei compiti svolti dai candidati; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad esser ammessa al CDLM in questione per l’a. a. 2023/2024 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso le altre sedi disponibili; dell'illegittimità della procedura selettiva e dei relativi esiti per come concepiti; in subordine, del diritto della ricorrente a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale e atti della procedura TOLC-MED per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2023/2024, inclusa la mancata ammissione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore della selezione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale nominativa degli ammessi, gli esiti e gli attestati delle prove TOLC-MED, gli scorrimenti e gli ulteriori atti presupposti della procedura selettiva, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'ammissione nella sede di prima scelta o in altre sedi disponibili e, in subordine, la ripetizione del test secondo criteri di equità e giustizia. Dal testo della sentenza non emergono, tuttavia, i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito in rito. Il processo era stato sospeso con ordinanza n. 2624 del 9 febbraio 2024, in attesa della definizione dell'appello contro una precedente sentenza relativa alla medesima questione. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, nessuna parte ha presentato, entro novanta giorni, l'istanza di fissazione dell'udienza richiesta dall'art. 80, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rituale riassunzione dopo la sospensione. In particolare, l'ordinanza di sospensione aveva onerato le parti di presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato; tale decisione è stata pubblicata il 4 ottobre 2024, ma nessuna parte ha adempiuto nel termine. Il giudice ha quindi applicato l'art. 80, comma 1, c.p.a., richiamato dall'ordinanza di sospensione, e l'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. La sentenza non ha esaminato nel merito la legittimità della procedura TOLC-MED né la pretesa di ammissione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la sospensione del processo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Imponeva alle parti, dopo la definizione della causa pregiudiziale, di presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine assegnato; la mancata presentazione ha impedito la prosecuzione del giudizio.
art. 295 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della sospensione del processo.
art. 337 c.p.c.
Richiamato in relazione alla sospensione disposta in attesa della definizione del giudizio di appello pregiudiziale.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della mancata rituale riassunzione dopo la sospensione.
Massime di principio
- Quando un processo amministrativo sospeso viene riattivato mediante l'adempimento previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., la parte onerata deve presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine stabilito; la mancata presentazione determina l'estinzione del giudizio.
- La pubblicazione della decisione che definisce il giudizio pregiudiziale fa decorrere il termine assegnato dal giudice per la riassunzione del processo sospeso, quando ciò sia previsto dall'ordinanza di sospensione.
- L'estinzione del giudizio per mancata riassunzione impedisce l'esame nel merito degli atti impugnati e delle domande di annullamento o di accertamento formulate nel ricorso.
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