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Ordinanza

Ordinanza n. 134/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. 0055197 del 23 dicembre 2025, con il quale il Comune di Mondovì, in relazione alla SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 259/2003 da Zefiro Net, per l’adeguamento tecnologico della propria esistente stazione radio base (“SRB”) per telefonia mobile in Mondovì, Via Giolitti n. 21, foglio 93, mapp. 175 (codice impianto: “CN056 Mondovì2”), ha vietato la prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Normativa Tecnica attuativa del “Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, rete dati radio-tv e la tutela dai campi elettromagnetici” (“il Regolamento”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 novembre 2025; - dell’art. 8, in particolare, del comma 3, delle NTA del Regolamento; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202600455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività segnalata con SCIA per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base per telefonia mobile, nonché disposizione regolamentare comunale applicata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il Comune ha vietato la prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 259/2003, relativa all’adeguamento tecnologico di una stazione radio base preesistente. È stata inoltre impugnata l’art. 8, in particolare il comma 3, delle norme tecniche di attuazione del regolamento comunale concernente la localizzazione delle stazioni radio base e la tutela dai campi elettromagnetici. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente tutti i motivi di ricorso, ma dà atto della proposizione di eccezioni di rito da parte dell’Amministrazione e rileva, in sede cautelare, una questione sostanziale sulla corretta qualificazione dell’intervento: il provvedimento inibitorio non sembra fondarsi sulla riconducibilità dell’intervento al novero dei nuovi impianti, bensì considera espressamente l’attività come mero adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile preesistente.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la controversia né ha accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che la materia richiedesse un esame approfondito, proprio della fase di merito, anche con riguardo alle eccezioni processuali sollevate dal Comune. A un sommario esame, il giudice ha rilevato che il provvedimento impugnato non pare fondato sulla qualificazione dell’intervento come nuovo impianto, mentre la motivazione dell’atto fa espresso riferimento al solo adeguamento tecnologico di una stazione radio base preesistente. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concessione di una distinta misura sospensiva. L’udienza pubblica è stata fissata al 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. 259/2003

    La disposizione è indicata come base normativa della SCIA presentata per l’adeguamento tecnologico della stazione radio base.

  • art. 8, comma 3, Normativa Tecnica attuativa del regolamento comunale sulle stazioni radio base

    La disposizione regolamentare comunale è stata applicata dal Comune quale fondamento del divieto di prosecuzione dell’attività ed è stata impugnata dalla società.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della disciplina cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di fissare direttamente tale udienza senza adottare una distinta misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare presenta questioni sostanziali e processuali che richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la definizione alla fase di merito, valutando se le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • In una controversia relativa a una SCIA per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base preesistente, la qualificazione dell’intervento come mero adeguamento tecnologico o come realizzazione di un nuovo impianto può costituire questione decisiva per valutare la legittimità del divieto comunale di prosecuzione dell’attività e richiede un esame coerente con l’effettiva motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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