Cassazione Penale, Sentenza n. 00053/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (guida in stato di ebbrezza). Sono state svolte quattro censure: 1) violazione dell'art. 442 c.p.p. per avere il Tribunale applicato la riduzione per il rito abbreviato in misura di un terzo anziché della metà, nonostante si tratti di fattispecie contravvenzionale; 2) errata conversione della pena in lavori di pubblica utilità (violazione art. 54 d.lgs. 274/2000), con conteggio dei giorni/ore contestato; 3) doglianze sulle valutazioni di fatto e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) deducendo errori sul luogo e sul giorno della condotta e sulla valutazione del rischio connesso alla guida del monopattino e al tasso alcolemico; 4) eccessività della pena e mancata motivazione nel non ridurre la pena fino al minimo per le attenuanti generiche (incensuratezza, giovane età, stato di guerra d'origine).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per i motivi indicati, le doglianze che attaccavano valutazioni di fatto e la mancata applicazione dell'art. 131-bis (terzo e quarto motivo). Ha però ritenuto fondato il primo motivo: la riduzione per il rito era stata applicata in misura di un terzo anziché della metà per una contravvenzione, in violazione dell'art. 442 c.p.p.; conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla misura della pena e l'ha rideterminata in 3 mesi di arresto e 750,00 euro di ammenda. Ha poi confermato la sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, con 93 giorni di lavoro di pubblica utilità corrispondenti a 186 ore da svolgersi presso l'ente indicato nella sentenza impugnata. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Decisione presa il 25/11/2025.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 186, comma 2, lett. c
Predicato del reato contestato (guida in stato di ebbrezza); la condanna è stata pronunciata sulla base di tale norma.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis
Prevede la possibilità di sostituire la pena con lavori di pubblica utilità; applicata nel caso concreto per convertire la pena in giorni/ore di lavoro di pubblica utilità.
codice di procedura penale, art. 442, comma 2
Stabilisce la riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato: per le contravvenzioni la riduzione deve avvenire nella misura prevista (la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, nella specie, la riduzione doveva essere della metà e non di un terzo).
codice di procedura penale, art. 593, comma 3
Dispone l'inappellabilità della sentenza quando la pena sia stata sostituita con lavori di pubblica utilità; ciò ha determinato la trasmissione degli atti alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Consente la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la valutazione dell'impugnazione quando la sentenza è inappellabile; criterio applicato nella fattispecie.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Norma sull'ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che lamentavano esclusivamente errori di fatto o valutazioni probatorie non attinenti a violazioni di legge.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti non sussistessero alla luce degli elementi di pericolosità (es. tasso alcolemico elevato, circostanze del fatto) valutati dal giudice di merito.
codice penale, art. 62-bis
Regola le attenuanti generiche; la difesa chiedeva la riduzione al massimo consentito, ma il giudice di merito ha motivato la misura adottata e la Corte non ha ritenuto perplessità di diritto su tale valutazione.
d.lgs. 274/2000, art. 54
Stabilisce i criteri per la conversione delle pene in lavoro di pubblica utilità (nella prassi: rapporto ore/giorni, qui valorizzato come 2 ore per ogni giorno di pena), oggetto della censura poi assorbita dall'annullamento per l'errore sul calcolo della riduzione per il rito.
codice di procedura penale, art. 620, lett. l)
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena nei limiti consentiti: utilizzato per rideterminare la pena in questa sede.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44
Modifica normativa rilevante per l'applicazione dell'art. 442 c.p.p.; la Corte ha fatto riferimento alla versione applicabile risultante da tale modifica nel valutare l'errore della riduzione applicata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In caso di giudizio abbreviato su fattispecie contravvenzionali la riduzione della pena per il rito deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (di regola la metà se la norma lo prevede); l'errata applicazione della percentuale costituisce vizio di diritto rilevabile in cassazione.
- Le impugnazioni per cassazione che si limitano ad attaccare valutazioni probatorie o fatti (giorno, luogo, qualificazione del luogo) senza inquadrare una specifica violazione di norme sono generalmente dichiarate inammissibili: le doglianze devono prospettare profili di diritto utilizzabili in sede di legittimità.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva e motivata della pericolosità e delle circostanze: elementi oggettivi come elevato tasso alcolemico o concreto rischio per terzi possono escluderla.
- Quando la pena viene sostituita con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, la sentenza può diventare inappellabile e il processo di impugnazione può richiedere il coinvolgimento delle norme sulla trasmissione alla Corte di Cassazione (art. 568 c.p.p.).
- La conversione di giorni in ore per i lavori di pubblica utilità segue le regole previste (art. 54 d.lgs. 274/2000): occorre verificare il corretto rapporto di conversione e la concreta corrispondenza tra pena detentiva e ore di servizio.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando riscontri un errore di diritto andato a incidere sulla misura della pena, previa verifica che la restante motivazione di merito non presenti vizi di diritto rilevabili.
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