Sentenza n. 4380/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) della Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all'Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell'art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati; 2) del DD del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo nr. -OMISSIS- successivamente conosciuto con cui è stata disposta l'assegnazione all'Istituto d'Istruzione Superiore "-OMISSIS-" - I.T.E.T. "-OMISSIS-", cod. mecc. -OMISSIS-; 3) del DD del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo nr. -OMISSIS- successivamente conosciuto con cui è stato disposto l'inoltro della domanda di assegnazione di parte ricorrente ad altro Ambito territoriale (in breve AT); 4) ove occorra dell'Avviso della Direzione Generale AOODRMA n. -OMISSIS-, rivolto ai candidati esterni per rendere noti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per gli esami di Stato a.s. 2024/2025; 5) del D.D.G AOODRMA n. -OMISSIS- con cui il Direttore generale dell'USR Marche ha delegato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione specifici adempimenti relativi all'accoglimento e alla gestione delle domande dei candidati esterni affinché possano essere espletati con maggior efficacia e speditezza, sia per motivi di ordine logistico, sia per la diretta conoscenza della situazione scolastica del territorio di competenza, di contenuto ignoto; 6) della nota USR Marche prot. Nr. AOODRMA n. -OMISSIS-ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a. s. 2024-2025. Indicazioni operative per l'assegnazione agli istituti scolastici statali o paritari della regione delle domande dei candidati esterni” di contenuto ignoto; 7) della nota USR Marche, integrativa alla precedente, AOODRMA n.-OMISSIS- ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a. s. 2024-2025. Indicazioni operative per l'assegnazione agli istituti scolastici statali o paritari della regione delle domande dei candidati esterni: integrazione” di contenuto ignoto; 8) del decreto AOODRMA n. -OMISSIS-5, relativo all'assegnazione dei candidati esterni agli Esami di Stato per l'a.s. 2024/2025, per le istanze pervenute oltre il termine del 31 gennaio 2025 ed entro il 21 marzo 2025 di contenuto ignoto; 9) della presupposta OM 67 del 31.03.2025 nella parte in cui, all'art.6, possa avallare l'interpretazione fornita dalla P.A.; 10) di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di assegnazione del candidato esterno a un istituto scolastico e di inoltro della domanda ad altro ambito territoriale, nonché atti presupposti relativi ai criteri di assegnazione per l'esame di Stato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la circolare ministeriale relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato, nonché i decreti e gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche concernenti l'assegnazione della domanda a un istituto scolastico e l'inoltro ad altro ambito territoriale. In particolare, contestava l'interpretazione della disciplina secondo cui il candidato non avrebbe avuto diritto a essere assegnato all'istituto indicato nella domanda, deducendo la violazione dell'art. 14 del d.lgs. 62/2017 e degli ulteriori atti normativi e amministrativi richiamati. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo superato dapprima gli esami preliminari di ammissione e successivamente l'esame di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il superamento degli esami preliminari e dell'esame di Stato ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti di assegnazione e dei relativi atti presupposti. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 14 d.lgs. 62/2017
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità della disciplina sull'assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se la sopravvenienza elimina l'utilità concreta e attuale della decisione.
- Il principio della domanda implica che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento divenuta priva di interesse per volontà o sopravvenienze riguardanti il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →