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Sentenza

Sentenza n. 6771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni prefettizie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro l’informazione interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, nonché contro gli atti istruttori e presupposti. In primo grado e in appello la società ha dedotto, in sintesi: la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011; l’omessa o insufficiente motivazione sulle ragioni per cui non erano state applicate le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis; il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla configurabilità del rischio di infiltrazione mafiosa; l’assenza di elementi attuali, concreti e univoci idonei a sostenere la prognosi infiltrativa; l’erronea valutazione dei rapporti parentali, delle cointeressenze societarie e dei collegamenti con altre imprese. L’appellante ha inoltre riproposto diffusamente i motivi di primo grado, censurando la ricostruzione del contesto socioeconomico e criminale effettuata dal TAR e la valutazione degli elementi investigativi concernenti una rete di società operanti nella distribuzione di carburanti e ritenute riconducibili a una medesima matrice criminale.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale: la motivazione sulle esigenze di celerità, sebbene sintetica, non è risultata manifestamente irragionevole, considerata la vasta attività investigativa sull’ingerenza mafiosa nel settore della distribuzione dei carburanti, la necessità di prevenire ulteriori profitti criminali e il breve intervallo tra l’avvio dell’istruttoria e l’adozione dell’interdittiva. È stata ritenuta altresì ragionevole l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa, poiché la prospettazione amministrativa descriveva un pericolo non occasionale, ma strutturale, con la società sostanzialmente utilizzata per il riciclaggio di denaro e il controllo di un settore economico. Quanto al quadro indiziario, il Collegio ha ritenuto che l’interdittiva fosse fondata su una complessa istruttoria e su un insieme di elementi da valutare globalmente e sinergicamente: rapporti parentali con soggetti condannati o investigati per reati di criminalità organizzata, cointeressenze tra società operanti nello stesso settore, riconducibilità di più imprese a una comune regia familiare e collegamenti con soggetti e imprese già oggetto di attenzione investigativa. Tali elementi sono stati giudicati sufficienti a integrare il criterio probabilistico del “più probabile che non”, proprio della prognosi antimafia. Il Consiglio di Stato ha precisato che la risalenza nel tempo delle frequentazioni e l’eventuale esito favorevole di procedimenti penali non neutralizzano necessariamente la rilevanza oggettiva dei fatti nell’ambito della prevenzione amministrativa. Ha inoltre ribadito che i rapporti di parentela non costituiscono di per sé prova di condizionamento mafioso, ma possono assumere valore indiziario decisivo, anche autonomamente, quando per intensità, natura e concreto inserimento nella struttura societaria evidenzino una conduzione familiare o una regia collettiva suscettibile di influenza mafiosa. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011

    Costituiscono la base normativa dell’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    esigenze di celerità del procedimento

    Consente di omettere il contraddittorio procedimentale quando ricorrano esigenze di celerità; la motivazione può essere sintetica, purché non sia manifestamente irragionevole o pretestuosa.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili quando il pericolo di infiltrazione mafiosa presenti carattere occasionale; esse possono essere escluse quando il quadro indiziario evidenzi un condizionamento strutturale.

  • art. 3 c.p.a.

    dovere di sinteticità e chiarezza

    Impone alle parti di formulare gli atti processuali in modo sintetico e chiaro; la riproposizione pedissequa dei motivi di primo grado è stata stigmatizzata dal Collegio.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive.

Massime di principio

  • Nella verifica giudiziale dell’interdittiva antimafia, il compendio indiziario deve essere valutato in modo globale e sinergico, secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, senza pretendere il grado di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale.
  • La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 è legittima quando l’amministrazione indichi esigenze di celerità concretamente correlate alla necessità di interrompere o prevenire attività economiche esposte a infiltrazioni mafiose e tale motivazione non risulti manifestamente irragionevole o pretestuosa.
  • Le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 presuppongono un pericolo di condizionamento mafioso suscettibile di stabile riduzione in bonis e di carattere occasionale; possono pertanto essere escluse quando gli elementi raccolti descrivano un’infiltrazione strutturale o una stabile riconducibilità dell’impresa a una regia criminale.
  • Il semplice rapporto di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità mafiosa non costituisce automaticamente prova di infiltrazione; tuttavia, la parentela, valutata insieme alla sua intensità, alle cointeressenze societarie e al ruolo dei familiari nell’impresa, può fondare anche da sola la prognosi infiltrativa quando evidenzi una conduzione familiare o una regia collettiva suscettibile di influenza mafiosa.
  • Nell’ambito della prevenzione antimafia, la risalenza temporale delle frequentazioni con soggetti controindicati e l’eventuale intervenuta pronuncia penale favorevole non eliminano necessariamente la rilevanza degli elementi oggettivi raccolti, poiché la valutazione prefettizia ha finalità preventiva e non coincide con l’accertamento della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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