Regolamento (UE) 2023/2743
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2743 della Commissione, dell'8 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie Quercus petraea e Quercus robur originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE per alcune piante da impianto di quercia provenienti dal Regno Unito sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA. Da un lato, rimuove dall’elenco delle piante ad alto rischio le piante da impianto di Quercus petraea e Quercus robur fino a 15 anni e con diametro massimo di 80 mm; dall’altro, introduce per tali piante prescrizioni fitosanitarie specifiche nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213. Le misure riguardano soprattutto Coniella castaneicola e Phytophthora kernoviae, mentre per altri organismi nocivi non sono ritenute necessarie prescrizioni aggiuntive.
Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie applicabili alle piante da impianto di Quercus petraea e Quercus robur originarie del Regno Unito, escludendole in parte dalla categoria di piante ad alto rischio e fissando condizioni di importazione specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto appartenenti alle specie Quercus petraea e Quercus robur originarie del Regno Unito, con esclusione dell’Irlanda del Nord ai fini del regolamento, in forza del richiamo all’accordo di recesso e al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Incide inoltre, in via indiretta, sugli operatori che importano tali piante, sui siti di produzione, sui sistemi di ispezione ufficiale e sulla documentazione fitosanitaria. Le modifiche riguardano il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.
Modifica delle misure fitosanitarie per Quercus petraea e Quercus robur originarie del Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2743 della Commissione interviene nel quadro della disciplina UE sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante, ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione adotta le modifiche a seguito della valutazione scientifica dell’EFSA e del riesame del rischio fitosanitario connesso all’introduzione nell’Unione di determinate piante da impianto di quercia provenienti dal Regno Unito.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2018/2019 contiene un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, basato su una valutazione preliminare dei rischi. Il regolamento (UE) 2020/1213, invece, stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante rimosse dall’allegato del regolamento 2018/2019 ma non ancora oggetto di una valutazione completa del rischio. Il presente atto modifica entrambi gli strumenti per tener conto delle nuove valutazioni riguardanti Quercus petraea e Quercus robur.
Ambito oggettivo e soggettivo
Le misure riguardano le piante da impianto di Quercus petraea e Quercus robur originarie del Regno Unito, con particolare riferimento a tre categorie descritte nei considerando: piante fino a due anni con diametro massimo di 10 mm, piante a radice nuda fino a sette anni con diametro massimo di 40 mm, e piante fino a quindici anni con diametro massimo di 80 mm. Ai fini del regolamento, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in virtù dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Valutazione del rischio e base scientifica
La Commissione richiama due pareri scientifici EFSA del 19 settembre 2023, relativi rispettivamente a Quercus petraea e Quercus robur. L’Autorità individua come organismi nocivi pertinenti Coniella castaneicola, Cronartium quercuum, Cryphonectria parasitica, Meloidogyne mali, Phytophthora kernoviae, Phytophthora ramorum, Thaumetopoea processionea e Trinophylum cribratum. Sulla base delle misure di attenuazione descritte nei fascicoli tecnici, l’EFSA conclude che la probabilità che le piante siano indenni da tali organismi è elevata, purché siano applicate le misure previste.
Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio
Poiché il rischio fitosanitario delle piante da impianto di massimo quindici anni, con diametro massimo di 80 mm, è considerato ridotto a un livello accettabile, tali piante non devono più essere considerate piante ad alto rischio. Di conseguenza, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene modificato: la voce “Quercus L.” è sostituita con una formulazione che esclude espressamente le piante da impianto di massimo quindici anni di Quercus petraea e Quercus robur, con diametro massimo di 80 mm, originarie del Regno Unito.
Prescrizioni fitosanitarie per l’importazione
Parallelamente, la Commissione ritiene necessario mantenere prescrizioni per l’importazione nel regolamento (UE) 2020/1213, ma limitatamente ai rischi residui connessi a Coniella castaneicola e Phytophthora kernoviae. Nell’allegato del regolamento 2020/1213 viene inserita una nuova voce per le piante da impianto fino a quindici anni di Quercus petraea e Quercus robur, con diametro massimo di 80 mm, originarie del Regno Unito.
Le misure richieste comprendono:
- una dichiarazione ufficiale attestante che le piante sono indenni da Coniella castaneicola e Phytophthora kernoviae;
- l’esito indenne del sito di produzione a seguito di ispezioni ufficiali, incluse prove di laboratorio in presenza di sintomi sospetti di Phytophthora kernoviae;
- l’esistenza di un sistema per la pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine, così da rimuovere terra e frammenti vegetali prima dell’ingresso in ciascun sito di produzione;
- un’ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento casuale e prove per Coniella castaneicola, nonché prove di laboratorio in caso di sintomi sospetti di Phytophthora kernoviae.
Certificato fitosanitario
Il certificato fitosanitario deve riportare, nella rubrica “Dichiarazione supplementare”, la frase che la partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione. Deve inoltre essere indicata la registrazione dei siti di produzione.
Organismi nocivi per i quali non sono previste ulteriori prescrizioni
Per alcuni organismi nocivi individuati dall’EFSA non sono previste prescrizioni di importazione nel presente atto. In particolare, per Trinophylum cribratum la Commissione richiama l’assenza di prove che le piante in questione costituiscano una via di introduzione nell’Unione e l’assenza di effetti di rilievo sulle piante ospiti piantate. Per Meloidogyne mali, richiamando anche un’analisi EPPO del 2017, si osserva che non dovrebbe essere regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione; pertanto non sono richieste prescrizioni aggiuntive.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato: la voce relativa a Quercus L. viene sostituita in modo da escludere dall’elenco delle piante ad alto rischio le piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti a Quercus petraea e Quercus robur, con diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.
Prescrizioni fitosanitarie per l’importazione
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce relativa alle piante da impianto di massimo quindici anni di Quercus petraea e Quercus robur, con diametro massimo di 80 mm, originarie del Regno Unito. Sono previste misure basate su una dichiarazione ufficiale e su specifici controlli nei siti di produzione e prima dell’esportazione.
Dichiarazione ufficiale e controlli nei siti di produzione
Per l’introduzione delle piante è richiesta una dichiarazione ufficiale attestante che: le piante sono indenni da Coniella castaneicola e Phytophthora kernoviae; il sito di produzione è risultato indenne a seguito di ispezioni ufficiali, incluse prove di laboratorio se vi sono sintomi sospetti; esiste un sistema per pulire e disinfettare attrezzi e macchine prima dell’ingresso in ciascun sito; le partite sono state sottoposte, subito prima dell’esportazione, a ispezione ufficiale, con campionamento casuale e prove per Coniella castaneicola e prove di laboratorio per sospetti di Phytophthora kernoviae.
Dichiarazioni supplementari nel certificato fitosanitario
Nel certificato fitosanitario deve figurare, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, la frase: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”, nonché l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Motivazione scientifica e organismi nocivi rilevanti
La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 19 settembre 2023, che identificano come organismi nocivi pertinenti Coniella castaneicola, Cronartium quercuum, Cryphonectria parasitica, Meloidogyne mali, Phytophthora kernoviae, Phytophthora ramorum, Thaumetopoea processionea e Trinophylum cribratum. Le misure di attenuazione sono ritenute sufficienti a ridurre il rischio a un livello accettabile. Per Trinophylum cribratum e Meloidogyne mali non sono richieste prescrizioni d’importazione; per Coniella castaneicola e Phytophthora kernoviae sono invece necessarie misure specifiche.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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