Regolamento (UE) 2023/2745
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745 della Commissione, del 8 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo dettagliato le modalità tecniche di applicazione del quadro statistico UE sulle statistiche della produzione animale previsto dal regolamento (UE) 2022/2379. Definisce i set di dati, le variabili, le unità di misura, i termini di trasmissione, le soglie per le esenzioni, i requisiti di precisione e le descrizioni operative da utilizzare dagli Stati membri. L’obiettivo è garantire comparabilità, armonizzazione e qualità delle statistiche trasmesse a Eurostat, includendo anche la componente biologica e, ove richiesto, il livello regionale.
Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 per la raccolta, trasmissione e qualità delle statistiche europee sulla produzione animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati statistici aggregati sulla produzione animale nei tre domini: bestiame e carni, uova e pulcini, latte e prodotti lattiero-caseari. Riguarda sia dati nazionali sia, quando richiesto, dati regionali e dati relativi alla produzione biologica; disciplina inoltre soglie di esenzione, copertura minima, requisiti di precisione, definizioni e regole metodologiche. Si applica dal 1° gennaio 2025; è testo rilevante ai fini del SEE. Sono previste esenzioni per specifiche variabili o Stati membri quando l’impatto sul totale UE è limitato o quando ricorrono le soglie fissate negli allegati.
Statistiche sulla produzione animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745 della Commissione detta le modalità tecniche per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/2379 con riferimento alle statistiche sulla produzione animale. Esso nasce per garantire comparabilità, armonizzazione e coerenza dei dati trasmessi dagli Stati membri a Eurostat, includendo anche la componente biologica e, quando richiesto, la dimensione regionale.
Ambito di applicazione e impianto generale
Il regolamento riguarda tre grandi aree statistiche: bestiame e carni, uova e pulcini, latte e prodotti lattiero-caseari. Gli Stati membri devono trasmettere dati aggregati secondo i set informativi e le modalità fissate negli allegati I, II e III; tali allegati disciplinano anche contenuti, variabili, termini di trasmissione, periodi di riferimento, unità di misura e, ove necessario, regole metodologiche. Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 6, dell’articolo 5, paragrafo 10, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.
Requisiti dei dati e articolazione dei set informativi
L’articolo 1 prevede che gli Stati membri forniscano i dati del dominio statistico in forma di set aggregati. Per ciascun dominio, gli allegati specificano il contenuto delle rilevazioni:
- nell’allegato I, il bestiame è trattato con riferimento a consistenza, produzione di carne e consegne di animali;
- nell’allegato II, le uova e i pulcini sono disciplinati per uova da consumo, uova da cova e pulcini, nonché per la struttura degli incubatoi;
- nell’allegato III, il latte e i prodotti lattiero-caseari sono trattati lungo l’intera filiera, dalla produzione in azienda alla disponibilità per il settore lattiero-caseario, agli impieghi e alla struttura delle imprese.
Per ciascun set di dati, gli allegati distinguono tra sezioni dedicate al contenuto, alla descrizione delle unità di misura e alle eventuali esenzioni o specifiche metodologiche. Le informazioni riguardano sia dati nazionali sia, per alcune variabili, dati regionali; in diversi casi è espressamente richiesta anche la componente biologica.
Bestiame e carni
Per il bestiame, i dati riguardano il numero di animali detenuti nelle aziende agricole, con rilevazioni a data di riferimento o in media annua, includendo gli animali biologici certificati. Sono previste due modalità principali:
- bestiame a una data di riferimento, con dettaglio per bovini, suini, ovini e caprini;
- bestiame espresso in media, con frequenza annuale per alcune specie e trasmissione tre volte per decennio per il pollame, i conigli e gli animali da pelliccia.
La produzione di carne copre il peso delle carcasse e il numero di animali macellati, sia nei macelli sia al di fuori di essi, includendo i dati biologici. La trasmissione è in parte mensile e in parte annuale, con termini che variano tra 60 e 120 giorni dopo il mese di riferimento o entro il 30 giugno/31 maggio dell’anno successivo, a seconda della categoria.
Le consegne di animali consistono in previsioni di produzione interna lorda, suddivise in bovini, suini, ovini e caprini, con frequenze semestrali o trimestrali e termini di trasmissione al 15 febbraio o al 15 settembre a seconda del periodo. Le previsioni devono basarsi almeno sulle statistiche più recenti dei set i.1 e i.2 e sulle serie della produzione interna lorda realizzata.
Gli allegati fissano inoltre soglie di esenzione: ad esempio, per la consistenza del bestiame, i valori di riferimento includono 600 000 capi per i bovini, 1 300 000 per i suini, 600 000 per gli ovini, 130 000 per i caprini, 8 000 000 per i polli da carne e 5 000 000 per le galline ovaiole. Per la produzione di carne, sono previste soglie di peso delle carcasse per le macellazioni al di fuori dei macelli, con esenzioni dalla trasmissione mensile suddivisa per categoria quando i volumi annuali restano sotto soglia.
Uova e pulcini
Per le uova da consumo, gli Stati membri devono trasmettere annualmente il numero di uova di gallina raccolte nelle aziende agricole, comprese quelle destinate ai centri di imballaggio, vendute direttamente o utilizzate internamente. È prevista anche la variabile per le uova provenienti da produzione biologica certificata. La trasmissione avviene entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, i dati sono mensili e riguardano il numero di uova messe in incubazione, i pulcini prodotti, nonché importazioni ed esportazioni di pulcini intra-UE ed extra-UE. La trasmissione avviene a fine mese + 4 settimane per i dati di produzione e del mese successivo + 4 settimane per il commercio estero.
La struttura degli incubatoi è rilevata annualmente con trasmissione entro il 29 gennaio dell’anno successivo, per specie e classi di capacità. Le informazioni comprendono numero di incubatoi, capacità di incubazione e numero di uova messe in incubazione, con dettaglio per razze ovaiole, da carne e per uso misto.
Sono previste soglie di copertura minime pari, in generale, al 95 % delle uova o dei pulcini pertinenti. Per le uova da consumo, la soglia di riferimento è collegata al numero di galline ovaiole che producono uova da consumo in aziende agricole con almeno 50 galline ovaiole; gli Stati membri che utilizzano centri di imballaggio o fonti amministrative sono esentati dall’applicazione della soglia, purché la copertura sia adeguata.
Latte e prodotti lattiero-caseari
Il capitolo sul latte è il più articolato. Il set iii.1 riguarda il latte prodotto e utilizzato nelle aziende agricole: i dati coprono latte di vacca, pecora, capra e bufala prodotto nelle aziende, nonché i prodotti lattiero-caseari utilizzati direttamente dalle aziende agricole. Sono previste variabili sulla produzione di latte, sulla disponibilità e sugli impieghi del latte nelle aziende, nonché sui prodotti ottenuti. La trasmissione avviene in linea generale entro il 30 settembre dell’anno successivo. Se il valore assoluto della variabile "differenze e perdite statistiche" supera l’1 % del latte disponibile, le differenze devono essere spiegate nei metadati entro la stessa scadenza.
Il set iii.2 riguarda la disponibilità per il settore lattiero-caseario: da un lato il latte raccolto nelle aziende agricole dal settore lattiero-caseario, dall’altro le altre disponibilità di latte e materiali lattiero-caseari, incluse importazioni e raccolte. In alcuni casi possono essere trasmesse stime preliminari per latte e crema sfusi importati, purché i risultati definitivi siano inviati entro il 30 novembre dell’anno successivo.
Il set iii.3 disciplina gli impieghi del latte e dei materiali lattiero-caseari da parte del settore lattiero-caseario e i relativi prodotti risultanti. Include una classificazione molto dettagliata degli impieghi (latte alimentare, crema, latte fermentato, latte concentrato, polveri, burro, formaggi, siero, altri prodotti) e una parte separata per i prodotti risultanti, con ulteriori specificazioni per tipologie di latte, classi di asciugatura, forme di burro, formaggi, siero e altri derivati. È prevista anche una parte dedicata ai prodotti risultanti da latte biologico.
Il set iii.4 riguarda gli impieghi mensili di latte vaccino da parte del settore lattiero-caseario, con trasmissione entro il giorno 15 del mese M+2, e comprende i principali prodotti trasformati. Il set iii.5, infine, tratta la struttura delle aziende lattiero-casearie in attività al 31 dicembre, distinguendo imprese che raccolgono latte, centri di raccolta, imprese di trasformazione e imprese classificate per gruppi di prodotti. La frequenza è tre volte per decennio, per gli anni che terminano con 3, 6 e 0.
Per il latte sono previste diverse soglie di copertura, in genere pari al 95 % del latte rilevante. Le esenzioni dalla trasmissione si fondano su soglie di riferimento, ad esempio per il latte intero utilizzato direttamente dalle aziende agricole, per la scomposizione del burro in sottocategorie e per altri prodotti a base di materia grassa gialla.
Requisiti di precisione e qualità
L’allegato IV stabilisce i requisiti di precisione per i dati campionari estrapolati all’intera popolazione statistica. Le soglie più rilevanti sono un errore standard relativo del 3 % per alcune variabili del patrimonio zootecnico bovino e del 5 % per suini, ovini, caprini, capacità degli incubatoi, latte utilizzato direttamente in azienda e latte vaccino trasformato. Per le variabili lattiero-casearie più sensibili, il requisito è del 1 %.
Definizioni e aspetti metodologici
L’allegato V fornisce un glossario molto ampio che è essenziale per l’interpretazione uniforme delle statistiche. Sono definiti, tra gli altri, bestiame biologico, bovini, suini, ovini, caprini, pollame, uova da consumo, uova da cova, pulcini, centri di incubazione, aziende lattiero-casearie, centri di raccolta, materiali lattiero-caseari, disponibilità, impieghi, latte biologico e prodotti freschi.
Le definizioni chiariscono anche nozioni operative rilevanti per i professionisti, come la nozione di carcassa, peso della carcassa, latte crudo prodotto, disponibilità nelle aziende agricole, impieghi nelle aziende e prodotto ottenuto. Sono inoltre specificate regole di contabilizzazione per consegne, raccolte, importazioni, scambi intra-UE e extra-UE, e per la rappresentazione di prodotti equivalenti (ad esempio equivalente burro o equivalente siero di latte in polvere).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2025. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Requisiti generali dei dati
Gli Stati membri devono fornire i dati del dominio "statistiche sulla produzione animale" sotto forma di set di dati aggregati. I dati sulla produzione totale e biologica sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto e secondo gli allegati I, II e III.
Struttura dei set di dati
Il contenuto dei dati è articolato in tre tematiche: i) bestiame e carni, ii) uova e pulcini, iii) latte e prodotti lattiero-caseari. Per ciascun set di dati sono indicati contenuto, variabili nazionali/regionali, variabili biologiche, termini di trasmissione, periodi di riferimento, unità di misura, requisiti tecnici e, se del caso, regole metodologiche.
Requisiti di precisione
Quando i dati sono rilevati con campioni statistici, i risultati ponderati devono essere rappresentativi della popolazione statistica della pertinente unità geografica e rispettare i requisiti di precisione dell’allegato IV. Se tali requisiti non sono applicabili, le statistiche devono comunque essere rappresentative e rispettare i criteri di qualità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Definizioni operative
L’articolo 4 rinvia alle descrizioni dei termini contenute nell’allegato V, che definisce categorie di bestiame, macellazione, uova, incubatoi, prodotti e materiali lattiero-caseari, latte biologico, aziende lattiero-casearie, centri di raccolta, disponibilità, impieghi e altre nozioni tecniche.
Esenzioni e valori soglia
L’articolo 5 disciplina le esenzioni dalla trasmissione di dati per variabili o gruppi di variabili. Per il primo meccanismo, le esenzioni sono ammesse se l’effetto sull’informazione del totale UE della variabile corrispondente non supera il 5 %; i valori soglia sono indicati negli allegati e calcolati su media triennale di dati statistici. Sono previste regole di revoca e reintroduzione automatica dell’esenzione su base triennale e la possibilità di modificare le soglie se il totale UE si discosta per tre anni consecutivi oltre il 10 % rispetto al totale utilizzato per il calcolo. Per alcune variabili è inoltre prevista un’esenzione se l’impatto della variabile è limitato rispetto alla produzione agricola nazionale o regionale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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