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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/585

Regolamento delegato (UE) 2024/585 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Normativa europea32024R0585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce regole di dettaglio sull’elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, per rendere coerente l’applicazione del nuovo obbligo introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117. Le norme distinguono visivamente gli ingredienti del vino di base dagli altri ingredienti aggiunti e disciplinano la designazione di mosto d’uva concentrato, solfiti, uova, latte e gas di imballaggio. È inoltre prevista una disposizione transitoria che consente lo smaltimento delle scorte etichettate secondo la disciplina previgente in un intervallo temporale definito.

Norme specifiche per l’indicazione e la designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati in etichetta e, se del caso, in forma elettronica.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti vitivinicoli aromatizzati disciplinati dal regolamento (UE) n. 251/2014, come integrato dall’articolo 6 bis, con riguardo alla presentazione dell’elenco degli ingredienti e alle modalità di designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli di base e degli ingredienti aggiunti. Rileva sia quando l’elenco ingredienti compare sull’etichetta, sia quando è fornito per via elettronica tramite indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta apposta sullo stesso. Le disposizioni riguardano gli operatori che immettono sul mercato tali prodotti nell’Unione; è prevista una disciplina transitoria per le scorte etichettate tra l’8 dicembre 2023 e il 18 febbraio 2024.

Norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Il regolamento delegato (UE) 2024/585 integra il regolamento (UE) n. 251/2014 per precisare le modalità di indicazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. L’intervento si colloca nel quadro delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117, che ha inserito tra le indicazioni obbligatorie anche l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, attribuendo alla Commissione il potere di adottare norme di dettaglio.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento prende le mosse dall’esigenza di assicurare un’informazione al consumatore completa e accurata, tenendo conto delle specificità tecniche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, dei processi produttivi e dei tempi di produzione. Pur richiamando la disciplina generale del regolamento (UE) n. 1169/2011, il testo stabilisce regole speciali per il settore, applicabili sia all’etichetta fisica sia all’elenco ingredienti reso disponibile in formato elettronico.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati disciplinati dal regolamento (UE) n. 251/2014. Sono rilevanti per gli operatori che producono, confezionano o commercializzano tali prodotti nell’Unione, in relazione alla presentazione dell’elenco ingredienti e alla designazione di ingredienti e allergeni. Il regolamento non introduce una disciplina generale sugli alimenti, ma una regola settoriale specifica per i prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Distinzione tra ingredienti del prodotto vitivinicolo di base e altri ingredienti

Il nucleo della disciplina è la separazione visiva tra gli ingredienti del vino o degli altri prodotti vitivinicoli impiegati come base e gli ingredienti aggiunti successivamente. I primi devono essere indicati tra parentesi, dopo la dicitura «vino» o il nome dello specifico prodotto vitivinicolo utilizzato, con rinvio alle modalità di elencazione previste dall’articolo 48 bis del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Gli altri ingredienti aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base prima o durante l’imbottigliamento devono figurare fuori dalle parentesi e secondo le regole previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 in tema di elenco ingredienti.

Regole speciali per alcuni ingredienti

Per favorire uniformità e chiarezza, il regolamento prevede regole specifiche di designazione per alcune categorie di ingredienti:

  • il «mosto di uve concentrato» e il «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere indicati entrambi con la dicitura semplificata «mosto di uve concentrato»;
  • i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, nonché il latte e i prodotti a base di latte, possono essere designati con i termini tradizionali richiamati nell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/33;
  • gli additivi qualificati come gas di imballaggio possono essere sostituiti dalla dicitura funzionale «imbottigliato in atmosfera protettiva».

Indicazione di allergeni e informazione elettronica

Quando l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica, il regolamento impone che i termini relativi a solfiti, uova e prodotti a base di uova, latte e prodotti a base di latte compaiano una volta anche sull’imballaggio o su un’etichetta apposta, dopo il termine «contiene». Tale indicazione deve includere anche eventuali altre sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del prodotto vitivinicolo aromatizzato.

È inoltre ammesso l’uso dei pittogrammi previsti dall’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33, in funzione di supporto visivo all’informazione fornita al consumatore.

Disposizione transitoria

Per evitare interruzioni commerciali, il regolamento consente che le scorte di prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 251/2014 nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2023 e il 18 febbraio 2024 possano continuare a essere commercializzate fino a esaurimento, anche se non conformi alle nuove prescrizioni specifiche introdotte dal regolamento delegato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli di base

I prodotti vitivinicoli utilizzati per ottenere un prodotto vitivinicolo aromatizzato devono essere indicati nell’elenco ingredienti con il termine «vino» o con il nome degli specifici prodotti vitivinicoli impiegati. Tali termini devono essere immediatamente seguiti dagli ingredienti del prodotto vitivinicolo di base, elencati tra parentesi e conformemente all’articolo 48 bis del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Ingredienti aggiunti e modalità di designazione

Gli ingredienti aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base prima o durante l’imbottigliamento possono essere indicati fuori dalle parentesi: il «mosto di uve concentrato» e/o il «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere designati con la sola dicitura «mosto di uve concentrato»; i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte possono essere indicati con i termini di cui all’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/33; gli additivi della categoria «gas di imballaggio» possono essere sostituiti dalla dicitura «imbottigliato in atmosfera protettiva».

Indicazione degli allergeni e pittogrammi in caso di elenco elettronico

Se l’elenco ingredienti è fornito per via elettronica, i termini relativi a solfiti, uova e prodotti a base di uova, latte e prodotti a base di latte devono comparire una volta anche sull’imballaggio o su un’etichetta apposta, dopo il termine «contiene», insieme a eventuali altre sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella produzione. Tali termini possono essere accompagnati dai pittogrammi di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Disposizione transitoria sulle scorte

Le scorte di prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati in conformità dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 251/2014 tra l’8 dicembre 2023 e il 18 febbraio 2024 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento, anche se non conformi ai requisiti specifici introdotti dal presente regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentaresettore vitivinicoloinformazione ai consumatoriallergenimercato interno

Testo integrale

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