Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2771

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2771 del Consiglio, dell’8 dicembre 2023, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32023R2771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2771 aggiorna l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. La modifica deriva da un riesame delle misure autonome previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 e comporta la sostituzione dell’allegato I bis con un nuovo elenco e nuove motivazioni individuali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive autonome previste dall’articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005, limitatamente all’allegato I bis, che contiene l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti a sanzioni. Il provvedimento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma sostituisce integralmente l’allegato I bis per aggiornare le motivazioni e l’elenco delle persone interessate.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2771: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio per la Repubblica democratica del Congo

Il regolamento interviene nell’ambito del regime di misure restrittive adottato dall’Unione in relazione alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, previsto dal regolamento (CE) n. 1183/2005. Il Consiglio, a seguito di un riesame delle misure restrittive autonome di cui all’articolo 2 ter, ha ritenuto necessario aggiornare le motivazioni relative a determinate persone già incluse nell’elenco sanzionatorio.

Base giuridica e finalità

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005. La finalità è esclusivamente modificativa e aggiorna l’allegato I bis, che contiene l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive. I considerando chiariscono che la revisione ha evidenziato la necessità di modificare le motivazioni individuali di alcuni soggetti iscritti nell’elenco.

Ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento è rivolto agli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile in ciascuno di essi e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Sul piano materiale, incide sulle sanzioni autonome relative alla RDC e, in particolare, sull’elenco nominativo di cui all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. Non introduce un nuovo impianto sanzionatorio, ma sostituisce integralmente l’allegato esistente.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I bis con il testo riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2771. Ciò comporta l’aggiornamento dell’elenco delle persone e il consolidamento delle relative motivazioni sanzionatorie. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Struttura dell’allegato e categorie dei soggetti elencati

L’allegato contiene una sezione dedicata alle persone fisiche e, secondo l’impostazione formale, una successiva sezione per le entità; nel testo fornito, tuttavia, è riportata solo la parte relativa alle persone fisiche. Per ciascun soggetto sono indicati nome, eventuali alias, dati identificativi essenziali, ruolo o funzione, motivazione dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco.

Tra i criteri ricorrenti di inclusione figurano:

  • il coinvolgimento nel pianificare, dirigere o compiere gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC;
  • la responsabilità per uso sproporzionato della forza, repressione violenta, esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari e intimidazioni;
  • il sostegno a gruppi armati non governativi operanti nella RDC orientale;
  • il contributo al conflitto armato, all’instabilità e all’insicurezza nel Paese;
  • il vantaggio economico tratto dallo sfruttamento e commercio illeciti di risorse naturali, in particolare dell’oro.

Soggetti inseriti e motivazioni principali

L’elenco comprende, tra gli altri, esponenti delle forze armate congolesi (FARDC) e della polizia nazionale congolese (PNC), come Ilunga Kampete, Gabriel Amisi Kumba, Célestin Kanyama, John Numbi, Éric Ruhorimbere, Joseph Nganzo Olikwa Tipi e Simon Tokolonga, ai quali sono contestati ruoli di comando o responsabilità diretta o indiretta in violazioni dei diritti umani o nel sostegno a gruppi armati.

Sono inoltre inclusi leader e portavoce di gruppi armati operanti nella RDC orientale, tra cui FDLR-FOCA, ADF, CODECO/ALC, M23/ARC, CNPSC/Mai-Mai Yakutumba, Twirwaneho e APCLS. Le motivazioni richiamano, a seconda dei casi, attacchi contro civili, uccisioni, stupri, rapimenti, uso e reclutamento di minori, sabotaggio della sicurezza regionale e coordinamento di attività militari o di propaganda.

Un caso specifico riguarda Alain François Viviane Goetz, indicato come uomo d’affari legato ad African Gold Refinery Ltd. e ad Aldabra, per il suo presunto vantaggio economico tratto dal commercio illecito di oro proveniente da miniere controllate da gruppi armati nella RDC.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto ai fini della verifica degli obblighi di compliance, due diligence, screening sanzionatorio e gestione del rischio reputazionale e operativo connesso a controparti o beneficiari effettivi presenti nell’elenco aggiornato. L’aggiornamento dell’allegato impone un controllo immediato dei nominativi e degli assetti relazionali che possano ricadere nel perimetro delle misure restrittive UE sulla RDC.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 11 dicembre 2023, quindi il 12 dicembre 2023, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I bis

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2771. L’intervento concerne l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2 ter.

Riesame delle misure restrittive autonome

Dai considerando emerge che il Consiglio ha effettuato un riesame delle misure restrittive autonome previste dall’articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005 e ha ritenuto opportuno modificare le motivazioni relative a determinate persone inserite nell’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato aggiornato

L’allegato elenca numerose persone fisiche soggette a misure restrittive in relazione a gravi violazioni o abusi dei diritti umani, sostegno a gruppi armati, destabilizzazione e insicurezza nella RDC, inclusi esponenti delle FARDC, della PNC, di gruppi armati come FDLR-FOCA, ADF, CODECO/ALC, M23/ARC, Twirwaneho e APCLS, nonché un operatore economico legato al commercio illecito di oro. Per ciascun soggetto sono indicati dati identificativi, alias, funzioni, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco.

Come è indicizzato

Materiesanzioni restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umaniconflitti armatimisure contro la repubblica democratica del congo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.