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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2732

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2732 della Commissione, del 7 dicembre 2023, relativo all’autorizzazione di un preparato di una miscela di Macleaya cordata come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)

Normativa europea32023R2732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza, alle condizioni indicate in allegato, un preparato di Macleaya cordata come additivo zootecnico per i mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso. La Commissione fonda la decisione sul regolamento (CE) n. 1831/2003, sul parere EFSA e sulla conclusione che il prodotto soddisfa le condizioni di autorizzazione, prevedendo anche misure di protezione per gli utilizzatori. L’autorizzazione ha efficacia fino al 28 dicembre 2033 ed è soggetta a specifiche condizioni di impiego, etichettatura e tutela della salute sul lavoro.

Autorizzazione del preparato di una miscela di Macleaya cordata come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato di una miscela di Macleaya cordata identificato in allegato con il numero 4d26, di titolarità Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH. L’autorizzazione riguarda esclusivamente tutte le specie avicole da ingrasso, con esclusione delle specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione, per le quali la domanda è stata ritirata. Il regolamento si applica negli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; l’autorizzazione ha termine il 28 dicembre 2033.

Autorizzazione del preparato di una miscela di Macleaya cordata come additivo per mangimi per avicoli da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2732 autorizza un preparato di una miscela di Macleaya cordata quale additivo zootecnico per l’alimentazione animale, limitatamente a tutte le specie avicole da ingrasso. La decisione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e tiene conto del parere scientifico EFSA del 12 maggio 2023, che ha valutato il prodotto favorevolmente entro le condizioni d’uso proposte.

Base giuridica e iter autorizzativo

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. La domanda era stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, con la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. In considerazione degli elementi raccolti, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione scientifica e motivi della limitazione dell’autorizzazione

L’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro per i polli da ingrasso e per altre specie avicole da ingrasso, nonché per l’ambiente, e che presenta un rischio poco preoccupante per i consumatori. Tuttavia, a causa del potenziale rischio di genotossicità collegato alla presenza di sanguinarina e cheleritrina, l’Autorità non ha potuto esprimersi sulla sicurezza per le specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione. Inoltre, il richiedente ha ritirato il 19 giugno 2023 la domanda relativa a tali categorie di animali, circostanza che ha contribuito a circoscrivere l’autorizzazione alle sole specie da ingrasso.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’additivo autorizzato è il preparato di una miscela di Macleaya cordata identificato con il numero 4d26, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Il titolare dell’autorizzazione è Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH. L’autorizzazione è concessa alle condizioni riportate nell’allegato del regolamento.

Composizione e specifiche tecniche

L’allegato descrive l’additivo come un preparato solido composto da:

  • estratto di Macleaya cordata (Willd.) R. Br. in misura compresa tra 0,5 % e 1,2 %;
  • foglie trasformate di Macleaya cordata (Willd.) R. Br. in misura compresa tra 30 % e 64 %.

Le concentrazioni ammesse sono:

  • sanguinarina: almeno 0,4 % e non oltre 0,7 %;
  • cheleritrina: almeno 0,23 % e non oltre 0,34 %;
  • somma di sanguinarina, cheleritrina, protopina e allocriptopina: non superiore a 1,4 %.

Sono inoltre indicati come componenti rilevanti sanguinarina, cheleritrina, protopina e allocriptopina, con i rispettivi numeri CAS riportati in allegato.

Metodi di analisi

Per il controllo ufficiale e la verifica della conformità, l’allegato prevede metodi specifici per la determinazione della sanguinarina, indicata come marcatore fitochimico:

  • nell’additivo per mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa con rivelazione a fluorescenza (HPLC-FLD);
  • nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa con spettrometria di massa (HPLC-MS/MS).

Condizioni d’impiego nei mangimi

Per tutte le specie avicole da ingrasso, l’allegato stabilisce:

  • un tenore minimo di 45 mg di additivo/kg di mangime completo con umidità al 12 %;
  • un tenore massimo di 150 mg di additivo/kg di mangime completo con umidità al 12 %.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Miscelazione con altri additivi e sicurezza degli utilizzatori

Il regolamento consente la miscelazione con altri additivi, ma solo a condizione che le quantità di sanguinarina e cheleritrina così aggiunte al mangime restino inferiori a quelle ottenibili con l’uso di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.

Per la tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi. Se tali rischi non possono essere eliminati con mezzi organizzativi, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per occhi e pelle.

Durata, efficacia e applicabilità

L’autorizzazione ha scadenza fissata al 28 dicembre 2033. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il preparato di una miscela di Macleaya cordata, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato (articolo 1).

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda il preparato identificato con il numero 4d26 e titolato a Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH. È consentito l’uso solo per tutte le specie avicole da ingrasso; restano escluse le specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione.

Composizione, specifiche e metodi di analisi

L’additivo è un preparato solido composto da estratto di Macleaya cordata (0,5-1,2 %) e foglie trasformate di Macleaya cordata (30-64 %), con sanguinarina tra 0,4 % e 0,7 %, cheleritrina tra 0,23 % e 0,34 % e somma di sanguinarina, cheleritrina, protopina e allocriptopina non superiore a 1,4 %. La sanguinarina è il marcatore fitochimico e la sua determinazione è prevista con HPLC-FLD nell’additivo e con HPLC-MS/MS nelle premiscele e nei mangimi composti.

Condizioni d’uso e limiti quantitativi

Per tutte le specie avicole da ingrasso sono previsti un tenore minimo di 45 mg/kg di mangime completo e un tenore massimo di 150 mg/kg di mangime completo, calcolato con umidità al 12 %. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Miscelazione con altri additivi

È consentito miscelare l’additivo con altri additivi solo se le quantità di sanguinarina e cheleritrina così aggiunte nei mangimi restano inferiori a quelle derivanti dall’uso di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per occhi e pelle.

Motivazione scientifica e valutazione del rischio

La Commissione richiama il parere EFSA del 12 maggio 2023, che ha ritenuto il preparato sicuro per i polli da ingrasso e per altre specie avicole da ingrasso, nonché per l’ambiente, e poco preoccupante per i consumatori; ha inoltre rilevato un rischio di genotossicità che ha impedito conclusioni sulla sicurezza per le specie allevate per uova e riproduzione.

Durata dell’autorizzazione e entrata in vigore

L’autorizzazione termina il 28 dicembre 2033. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresanità animaleprotezione della salute degli utilizzatori

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