Regolamento (UE) 2023/2747
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2747 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Lactic acid based products – CID Lines NV in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi a base di acido lattico "Lactic acid based products - CID Lines NV". La modifica deriva dall’esito della verifica post-autorizzazione sulla durata di conservazione di alcuni imballaggi, in particolare dell’imballaggio Wipe 4, 2L (105 salviette) del meta SPC 7, per il quale non è stato possibile confermare la shelf life di due anni. Per ragioni di chiarezza, la Commissione sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391 con un nuovo SPC consolidato che dettaglia composizione, usi autorizzati, misure di sicurezza, confezioni e durata di conservazione di ciascun meta SPC.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lactic acid based products - CID Lines NV", con sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391.
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "Lactic acid based products - CID Lines NV" autorizzata a livello unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, per i prodotti e gli usi descritti nei meta SPC contenuti nell’allegato. Riguarda il titolare CID LINES NV e i prodotti immessi sul mercato/usi autorizzati nei tipi di prodotto PT1, PT2, PT3 e PT4, per impiego professionale e, per alcuni meta SPC, anche non professionale, nell’Unione europea e nel SEE. La modifica incide in particolare sugli imballaggi e sulle condizioni di autorizzazione del meta SPC 7; il resto dell’allegato viene sostituito per chiarezza e allineamento della versione pubblicabile nel registro dei biocidi.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lactic acid based products - CID Lines NV"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2747 della Commissione interviene su un’autorizzazione dell’Unione già rilasciata per una famiglia di biocidi a base di acido lattico. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare sull’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), e tiene conto del procedimento di verifica post-autorizzazione relativo alla durata di conservazione di alcuni imballaggi.
Contesto e ragioni della modifica
La famiglia "Lactic acid-based products - CID Lines NV" era stata autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391. In base all’allegato I di tale atto, il titolare doveva svolgere un test di stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente e trasmetterne i risultati all’ECHA entro il 1º marzo 2023. I dati sono stati presentati il 28 febbraio 2023 e valutati dall’autorità belga competente; successivamente l’ECHA ha trasmesso alla Commissione il parere del comitato sui biocidi del 7 giugno 2023.
Il parere ha concluso che i dati confermano una durata di conservazione di due anni per i prodotti della famiglia, ad eccezione dell’imballaggio Wipe 4, 2L (105 salviette) del meta SPC 7, per il quale non è stato possibile confermare la shelf life biennale. La Commissione ha condiviso tale conclusione e ha pertanto ritenuto necessario aggiornare l’autorizzazione.
Effetti specifici sulla documentazione autorizzativa
Poiché per l’imballaggio Wipe 4, 2L non risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 con riferimento alla durata di conservazione, tale imballaggio deve essere eliminato dalla voce "Dimensioni e materiale dell’imballaggio" del meta SPC 7. Per ragioni di chiarezza e per agevolare l’accesso alla versione definitiva del sommario delle caratteristiche del prodotto da pubblicare nel registro dei biocidi, la Commissione sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391.
Struttura della famiglia di biocidi autorizzata
L’allegato riformulato descrive una famiglia di prodotti contenenti come principio attivo l’acido L-(+)-lattico, in diverse formulazioni: liquidi, concentrati solubili e salviette. Gli usi autorizzati coprono:
- igiene umana e igienizzazione delle mani (PT1),
- disinfezione e alghicidi per superfici non a contatto diretto con uomo o animali (PT2),
- igiene veterinaria, inclusi pre-dip e post-dip dei capezzoli (PT3),
- disinfezione di superfici e attrezzature nell’industria alimentare e dei mangimi, comprese procedure CIP e lavaggio gabbie (PT4).
Per ogni meta SPC sono indicati composizione quantitativa, organismi bersaglio, metodi di applicazione, dosi, tempi di contatto, categorie di utilizzatori, confezioni ammesse e avvertenze di sicurezza.
Principali contenuti tecnici dei meta SPC
Il meta SPC 1 disciplina il lavaggio igienico delle mani per uso professionale; il meta SPC 2 riguarda un alghicida pronto all’uso utilizzabile da professionisti e non professionisti; il meta SPC 3 riguarda un alghicida concentrato e la disinfezione di superfici dure nell’industria alimentare; il meta SPC 4 disciplina disinfettanti concentrati per superfici in igiene sanitaria e cucine; i meta SPC 5 e 6 riguardano pre-dips per uso veterinario, rispettivamente concentrati e pronti all’uso; i meta SPC 7 e 8 disciplinano salviette pronte all’uso e post-dips per immersione; i meta SPC 9 e 10 riguardano post-dips pronti all’uso per spruzzatura/immersione; il meta SPC 11 copre disinfettanti concentrati per superfici e attrezzature PT3/PT4; il meta SPC 12 disciplina disinfettanti per superfici interne mediante procedure CIP e lavaggio gabbie; il meta SPC 13 riguarda disinfettanti per superfici dure PT4; il meta SPC 14 è un igienizzante per le mani pronto all’uso.
Misure di sicurezza, etichettatura e pronto soccorso
L’allegato contiene per ciascun meta SPC indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, spesso relativi a irritazione oculare, gravi lesioni oculari, corrosività cutanea o infiammabilità. Sono prescritti, a seconda del prodotto, l’uso di guanti, occhiali o protezioni facciali, indumenti protettivi, chiusure a prova di bambino, conservazione sotto chiave o fuori dalla portata di bambini e animali non bersaglio.
Le istruzioni di primo soccorso sono dettagliate per contatto con pelle, occhi, inalazione e ingestione, con ricorso a centri antiveleni, medico o 112/ambulanza secondo la gravità. Lo smaltimento del prodotto e dell’imballaggio deve avvenire, in più casi, come rifiuto pericoloso o presso punti di raccolta speciali, nel rispetto delle normative locali, nazionali o internazionali applicabili.
Conservazione e durata di stabilità
Per molti meta SPC è prevista la conservazione nel contenitore originale, in luogo fresco e ben ventilato, con contenitore chiuso quando non in uso. La durata di stabilità standard indicata è di due anni, salvo le specifiche eccezioni documentate nell’allegato e, in particolare, l’esclusione dell’imballaggio Wipe 4, 2L del meta SPC 7.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresa quindi l’Italia.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II dell’autorizzazione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Motivo della modifica: verifica della durata di conservazione
Dai dati di stoccaggio a lungo termine presentati dal titolare e valutati da ECHA è emerso che la durata di conservazione di due anni può essere confermata per i prodotti della famiglia, salvo l’imballaggio Wipe 4, 2L (105 salviette) del meta SPC 7. Per tale imballaggio non risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 quanto alla durata di conservazione.
Soppressione dell’imballaggio Wipe 4, 2L nel meta SPC 7
L’imballaggio Wipe 4, 2L (105 salviette) deve essere rimosso dalla voce "Dimensioni e materiale dell’imballaggio" nelle tabelle 13, 14, 15, 17, 16 e 18 del meta SPC 7 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391.
Consultazione del titolare e consenso alla modifica
Il 4 agosto 2023 la Commissione ha informato CID LINES NV dell’intenzione di modificare l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, consentendo la presentazione di osservazioni. Il titolare ha dichiarato di condividere la modifica proposta per il solo profilo dell’imballaggio Wipe 4, 2L nel meta SPC 7.
Ambito sostanziale dell’autorizzazione riformulata
L’allegato sostituito disciplina una famiglia di biocidi a base di acido L-(+)-lattico, con molteplici meta SPC per igiene umana, disinfezione di superfici, igiene veterinaria, trattamenti pre e post-dipping, salviette pronte all’uso e sistemi CIP. Sono indicati composizione, concentrazioni, usi autorizzati, tempi di contatto, categorie di utilizzatori, formati di imballaggio in HDPE e misure di mitigazione del rischio per ciascun meta SPC.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2743
- Regolamento · 8 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2745
- Regolamento · 8 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2771
- Regolamento · 8 dic 2023Regolamento (UE) 2024/585
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2732
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2733
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →