Regolamento (UE) 2023/2733
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2733 della Commissione, del 7 dicembre 2023, relativo all’autorizzazione di un preparato di diclazuril (coxiril) come additivo per mangimi destinati alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai fagiani (titolare dell’autorizzazione: Huvepharma NV) e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/46
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del preparato di diclazuril (coxiril) come additivo per mangimi per pollastre allevate per la produzione di uova e per fagiani, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni d’impiego proposte. Stabilisce anche le condizioni tecniche di impiego, il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato sulla resistenza di Eimeria spp. e la durata dell’autorizzazione fino al 28 dicembre 2033. Inoltre, rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/46 chiarendo che, per i residui negli alimenti di origine animale, è sufficiente il rinvio al regolamento (UE) n. 37/2010.
Autorizzazione del preparato di diclazuril (coxiril) come additivo per mangimi destinati alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai fagiani, con rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/46 sui riferimenti ai limiti massimi di residui.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, al titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV, per l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di diclazuril (coxiril) come additivo zootecnico nella categoria dei coccidiostatici e istomonostatici. Riguarda esclusivamente i mangimi destinati alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai fagiani, con condizioni tecniche di impiego, limiti di inclusione e obblighi di monitoraggio; non modifica l’autorizzazione già esistente per altre specie, ma rettifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/46 quanto al rinvio ai LMR nel pollame. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore, fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Autorizzazione del preparato di diclazuril (coxiril) come additivo per mangimi e rettifica dei riferimenti ai LMR
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2733 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di diclazuril, denominato coxiril, come additivo per mangimi destinati alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai fagiani. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e tiene conto dei pareri favorevoli dell’EFSA, nonché della necessità di allineare i riferimenti ai limiti massimi di residui applicabili al pollame.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il quadro dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in base al quale sono state presentate due domande corredate della documentazione richiesta. Le domande riguardano l’estensione dell’autorizzazione del diclazuril a due ulteriori categorie animali, con classificazione nella categoria dei "coccidiostatici e istomonostatici". Il preparato era già autorizzato per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e faraone da ingrasso e da riproduzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/46.
L’EFSA, nei pareri del 20 febbraio 2018 e del 23 marzo 2023, ha concluso che il preparato è sicuro per le pollastre allevate per la produzione di uova e per i fagiani alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre ritenuto che l’uso sia sicuro per i consumatori purché non siano superati i LMR stabiliti per il pollame nel regolamento (UE) n. 37/2010. Sul piano ambientale, l’Autorità ha escluso rischi per il comparto terrestre e per i sedimenti, nonché per le acque sotterranee; non ha potuto invece trarre conclusioni per il comparto acquatico per mancanza di dati. È stata altresì esclusa una significativa pericolosità per utilizzatori e ambiente, ed è stata riconosciuta l’efficacia potenziale nel controllo della coccidiosi.
Ambito di applicazione e specie interessate
L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato di diclazuril (coxiril) come additivo per mangimi destinati alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai fagiani. Per le pollastre è fissata un’età massima di 12 settimane; per i fagiani non è indicata una soglia anagrafica massima. L’allegato identifica il prodotto con il numero 51775 e lo colloca nella categoria dei coccidiostatici e istomonostatici.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’allegato contiene la scheda tecnica dell’additivo: il preparato di diclazuril è indicato come 0,5 g/100 g (coxiril), con una composizione specifica comprendente amido, farina di frumento e carbonato di calcio. La sostanza attiva è descritta con formula chimica, numero CAS, denominazione chimica e indicazione della produzione per sintesi chimica. Sono inoltre riportati limiti sulle impurità e i metodi analitici per la determinazione del diclazuril nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, basati su HPLC a fase inversa con rivelatore UV a 280 nm, con possibilità di LC-MS/MS per i mangimi composti.
Condizioni d’uso e obblighi per gli operatori
Per le pollastre il tenore minimo è fissato a 0,8 mg/kg di mangime completo con umidità al 12% e il tenore massimo a 1,2 mg/kg; per i fagiani il tenore minimo è 1,0 mg/kg e il massimo 1,2 mg/kg. Il regolamento impone che le istruzioni d’uso riportino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e non deve essere mescolato con altri coccidiostatici.
Monitoraggio successivo all’immissione sul mercato
Un obbligo specifico grava sul titolare dell’autorizzazione, Huvepharma NV: deve pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio post-marketing relativo alla resistenza di Eimeria spp. al diclazuril, in conformità al regolamento (CE) n. 429/2008. La Commissione richiama anche la raccomandazione EFSA di svolgere tale monitoraggio preferibilmente nella parte finale del periodo autorizzativo.
Limiti massimi di residui e rettifica del regolamento (UE) 2015/46
La Commissione chiarisce che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, quando esiste già un LMR per una sostanza, tale limite si applica anche ai residui derivanti dall’uso della sostanza come additivo per mangimi. Poiché il regolamento (UE) n. 37/2010 contiene già i LMR del diclazuril nel pollame, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/46 viene rettificato sostituendo la colonna relativa ai LMR con il solo rinvio a tale regolamento, senza la ripetizione dei valori.
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore ed efficacia
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 28 dicembre 2033. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato di diclazuril
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria dei "coccidiostatici e istomonostatici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste. L’autorizzazione riguarda il preparato di diclazuril (coxiril) titolare Huvepharma NV.
Ambito soggettivo e specie interessate
L’allegato limita l’impiego alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai fagiani. Per le pollastre è indicata un’età massima di 12 settimane; per i fagiani non è indicata un’età massima.
Dosaggi, composizione e identificazione dell’additivo
L’additivo è identificato con il numero 51775 e consiste in diclazuril 0,5 g/100 g (coxiril). L’allegato riporta la composizione del preparato, la caratterizzazione della sostanza attiva, la formula chimica C17H9Cl3N4O2, il numero CAS 101831-37-2 e il metodo di produzione per sintesi chimica, oltre ai criteri sulle impurità.
Condizioni d’uso e prescrizioni tecniche
Per le pollastre il tenore minimo è 0,8 mg/kg di mangime completo con umidità al 12% e il tenore massimo è 1,2 mg/kg; per i fagiani il tenore minimo è 1,0 mg/kg e il tenore massimo è 1,2 mg/kg. L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso siano indicate condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico, che l’additivo sia incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e che il diclazuril non sia mescolato con altri coccidiostatici.
Metodo di analisi
Sono previsti metodi analitici per la determinazione del diclazuril nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, basati su HPLC a fase inversa con rivelatore UV a 280 nm; per i mangimi composti è ammessa anche la LC-MS/MS secondo EN 17299.
Monitoraggio post-commercializzazione
Il titolare dell’autorizzazione deve pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato relativo alla resistenza di Eimeria spp. al diclazuril, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008. Il considerando richiama anche la raccomandazione EFSA di effettuare il monitoraggio preferibilmente durante l’ultima parte del periodo di autorizzazione.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 28 dicembre 2033.
Limiti massimi di residui e rettifica del regolamento (UE) 2015/46
L’articolo 2 sostituisce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/46 il testo della colonna relativa ai LMR negli alimenti di origine animale con il solo rinvio al regolamento (UE) n. 37/2010. La rettifica chiarisce che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, i LMR già stabiliti per il diclazuril nel pollame si applicano anche ai residui derivanti dall’uso come additivo per mangimi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2732
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2734
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2736
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2765
- Regolamento · 7 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2794
- Regolamento · 6 dic 2023Regolamento (UE) 2024/1728
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →