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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 24.10.2024, n. 372, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, 24 ottobre 2024, n. 372, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che nel fascicolo informatico non risultavano presenti, né erano altrimenti visualizzabili, i documenti digitali indicati tra gli allegati al ricorso e necessari per esaminare la domanda: la sentenza da ottemperare, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha prospettato d’ufficio alle parti che l’omessa produzione della documentazione nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da ottemperare, l’attestazione della notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, nella documentazione necessaria allo scrutinio della domanda. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Il Collegio ha precisato che, in mancanza della produzione documentale richiesta secondo le forme del processo amministrativo telematico, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti sul punto.

  • art. 13, comma 1, Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010

    Richiamato quale base delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, la cui osservanza è necessaria per la produzione dei documenti rilevanti nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la parte deve depositare nel fascicolo informatico la sentenza da eseguire, l’attestazione della notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, quando tali documenti sono necessari per verificare l’oggetto e i presupposti della domanda.
  • La mancata produzione, nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, dei documenti indispensabili allo scrutinio del ricorso per ottemperanza può determinare l’inammissibilità della domanda.
  • Prima di dichiarare l’inammissibilità per una carenza documentale rilevata d’ufficio, il giudice deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnare un termine per il deposito della documentazione mancante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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