Cassazione Penale, Ordinanza n. 13846/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di 52 grammi di cocaina a fini di spaccio. Deduceva, in sintesi, la mancanza o insufficienza di motivazione sul diniego dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sulla dosimetria della pena, ritenuta troppo elevata nella determinazione della pena base rispetto al minimo edittale. Il ricorso riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze reiterassero questioni già devolute e puntualmente decise in appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Quanto all'ipotesi lieve, ha valorizzato non solo il dato ponderale, ma anche il principio attivo ricavabile, il numero elevato di dosi ottenibili, le modalità dell'azione e gli strumenti da spaccio rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, che operava persino in regime di detenzione domiciliare. Quanto alla pena, ha osservato che la motivazione del giudice di merito era sufficiente ai sensi dell'art. 133 c.p. e che la pena finale era comunque ben al di sotto del medio edittale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non essendovi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio contestata nel caso concreto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici del fatto, relativi sia alle modalità dell'azione sia alla quantità e qualità della sostanza.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata in forma sintetica purché si dia conto dei criteri di commisurazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- La verifica della lieve entità nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio non può arrestarsi al solo peso lordo della sostanza, ma richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, considerando quantità e qualità del principio attivo, modalità dell'azione, mezzi impiegati e circostanze del caso.
- Il numero di dosi ricavabili e il potenziale di diffusione sul mercato costituiscono indici decisivi per escludere la lieve entità quando il dato è incompatibile con il cd. piccolo spaccio, che presuppone una capacità diffusiva contenuta e dosi conteggiabili in misura modesta.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. e dia conto della gravità del fatto o della capacità a delinquere; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena si discosta in modo rilevante dalla misura media edittale.
- La reiterazione in cassazione di censure già esaminate e respinte con motivazione congrua in appello non consente di ottenere un nuovo scrutinio di merito e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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