Tribunale, Ordinanza T-117/17
Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 luglio 2017. — Proximus SA/NV contro Consiglio dell'Unione europea. — Procedimento sommario – Appalti pubblici – Procedura negoziata – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza. — Causa T-117/17 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori proposta da Proximus contro l’aggiudicazione di un contratto quadro da parte del Consiglio. La decisione si fonda sull’assenza del requisito dell’urgenza, perché la domanda è stata presentata dopo la firma del contratto e il pregiudizio allegato era essenzialmente economico o reputazionale. La Corte/Tribunale non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né la ponderazione degli interessi.
Domanda di provvedimenti provvisori in materia di appalti pubblici respinta per mancanza del requisito dell’urgenza dopo la firma del contratto quadro.
La questione giuridica
Se, in una controversia su un appalto pubblico dell’Unione, il presidente del Tribunale possa sospendere l’esecuzione della decisione di aggiudicazione e del contratto quadro già stipulato; in particolare, se ricorrano l’urgenza e un danno grave e irreparabile tali da giustificare provvedimenti provvisori, tenuto conto della presentazione della domanda dopo la firma del contratto e della natura del pregiudizio lamentato.
Principio di diritto
In materia di appalti pubblici, l’attenuazione dell’onere di provare il danno irreparabile può operare solo nella fase precontrattuale e se la domanda cautelare è proposta in tempo utile; se il contratto è già stato firmato prima del deposito della domanda, tale attenuazione non si applica. Inoltre, il pregiudizio meramente pecuniario o connesso alla perdita di chance commerciali, prestigio o referenze non integra, di regola, un danno grave e irreparabile. Poiché Proximus ha agito dopo la firma del contratto e non ha dimostrato un danno irreparabile, la domanda di sospensione è stata respinta senza esaminare fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 118, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 171, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 171, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articoli 268 e 340 TFUE
Domanda di provvedimenti provvisori in materia di appalti pubblici respinta per mancanza di urgenza
L’ordinanza del Presidente del Tribunale riguarda una domanda cautelare proposta da un offerente escluso in una procedura negoziata del Consiglio dell’Unione europea per la conclusione di un contratto quadro. Il giudice del procedimento sommario ha respinto la richiesta di sospensione della decisione di aggiudicazione e del contratto già sottoscritto, ritenendo non dimostrato il requisito dell’urgenza.
Fatti e procedimento principale
Il Consiglio aveva invitato Proximus SA/NV e altri operatori a partecipare a una procedura negoziata di gara d’appalto. Dopo una fase di trattativa e la presentazione delle offerte finali, il 23 dicembre 2016 il Consiglio informava Proximus che la sua offerta non era stata selezionata e che l’appalto era stato aggiudicato a un altro offerente.
Proximus contestava il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lamentando anche che i prezzi dell’aggiudicatario per alcuni "service packages" fossero anormalmente bassi. Dopo vari scambi di corrispondenza, il 23 febbraio 2017 Proximus proponeva un ricorso di annullamento e, con atto separato, una domanda di provvedimenti provvisori.
Il Consiglio informava il Tribunale che il contratto quadro era stato firmato il 15 febbraio 2017 e che l’esecuzione era già iniziata.
Oggetto della domanda cautelare
Proximus chiedeva:
- la sospensione dell’esecuzione della decisione di aggiudicazione;
- la sospensione dell’esecuzione del contratto quadro, se già stipulato;
- la condanna del Consiglio alle spese.
Il Consiglio chiedeva il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente alle spese.
Quadro normativo rilevante
Il Presidente del Tribunale richiama:
- gli articoli 278 e 279 TFUE, che disciplinano la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori;
- l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE;
- l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, che richiede che la domanda indichi oggetto, motivi di urgenza e argomenti prima facie;
- l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, relativo alla sospensione provvisoria inaudita altera parte;
- l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, sulle spese;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
- le norme finanziarie sugli appalti contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, in particolare l’articolo 171 e il termine sospensivo previsto per i contratti;
- gli articoli 268 e 340 TFUE, richiamati in tema di danno pecuniario e risarcimento.
Ragionamento del Tribunale: condizioni per la tutela cautelare
Il Tribunale ricorda che la tutela provvisoria è eccezionale e presuppone, in via cumulativa,:
- il fumus boni iuris;
- l’urgenza, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile in assenza di misura cautelare.
Il giudice può verificare i requisiti nell’ordine che ritiene opportuno. Nel caso di specie, ha scelto di esaminare anzitutto l’urgenza.
Peculiarità degli appalti pubblici e limite dell’attenuazione dell’onere probatorio
In materia di appalti pubblici la giurisprudenza ammette, in presenza di un fumus boni iuris particolarmente grave, un’attenuazione delle condizioni per dimostrare l’urgenza, in ragione dell’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta.
Tale attenuazione, però, opera solo nella fase precontrattuale e purché la domanda sia presentata prima della stipula del contratto, nel rispetto del termine sospensivo previsto dalla normativa finanziaria. Se il contratto è già stato concluso prima del deposito della domanda, l’attenuazione non è più giustificata.
Nel caso concreto, inoltre, il periodo sospensivo non era applicabile perché si trattava di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato n. 1268/2012.
Mancata tempestività della domanda
Il Tribunale osserva che Proximus aveva già, al più tardi il 6 gennaio 2017, elementi sufficienti per contestare la decisione di aggiudicazione e per proporre una domanda cautelare prima della stipula del contratto, avvenuta il 15 febbraio 2017.
Le censure svolte nella domanda cautelare coincidevano con quelle già espresse nella corrispondenza del 6 gennaio 2017, riguardando il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, il Consiglio aveva chiaramente dichiarato il 23 gennaio 2017 di non vedere ragioni per revocare l’aggiudicazione o non firmare il contratto.
Di conseguenza, la ricorrente avrebbe potuto agire tempestivamente per ottenere una sospensione prima della conclusione del contratto; non avendolo fatto, non poteva invocare l’attenuazione delle condizioni sull’urgenza.
Insussistenza di un danno grave e irreparabile
Il Tribunale richiama il principio secondo cui il danno meramente pecuniario non è, salvo circostanze eccezionali, irreparabile, poiché può essere compensato mediante risarcimento. Le conseguenze economiche negative derivanti dalla mancata aggiudicazione rientrano, di regola, nel normale rischio commerciale dell’impresa.
Sono parimenti irrilevanti, ai fini dell’urgenza, le allegazioni relative a:
- prestigio dell’appalto;
- uso dell’appalto come referenza;
- perdita di opportunità di sviluppo delle competenze;
- mancata collaborazione con altre imprese;
- perdita di vantaggi commerciali presso i fornitori.
Tali elementi sono qualificati come accidentali o accessori rispetto agli elementi essenziali del contratto, ossia esecuzione dell’appalto e pagamento del corrispettivo.
Decisione e dispositivo
Poiché Proximus non ha dimostrato il requisito dell’urgenza, la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta. Il Tribunale ha ritenuto inutile esaminare il fumus boni iuris o procedere al bilanciamento degli interessi.
Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La domanda cautelare in materia di appalti pubblici dev’essere proposta tempestivamente, prima della firma del contratto, se si vuole beneficiare dell’attenuazione dell’onere di dimostrare un danno irreparabile. Una volta stipulato il contratto, e in assenza di un pregiudizio diverso dal semplice danno economico o reputazionale, l’urgenza non può dirsi provata e la misura provvisoria deve essere respinta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-190/16
- Sentenza · 6 lug 2017Corte di giustizia, Ordinanza C-505/16
- Sentenza · 6 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-392/16
- Sentenza · 6 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-290/16
- Sentenza · 6 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-254/16
- Sentenza · 6 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-245/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →