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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-254/16

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017. — Glencore Agriculture Hungary Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Principio della neutralità fiscale – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rimborso dell’eccedenza di IVA – Procedura di controllo – Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta – Proroga del termine di rimborso – Esclusione del versamento degli interessi di mora. — Causa C-254/16

Giurisprudenza europea62016CJ0254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio pregiudiziale ungherese in materia di rimborso dell’eccedenza di IVA e interessi di mora. Ha stabilito che il controllo fiscale può giustificare una proroga del termine di rimborso solo nei limiti necessari, ma non può tradursi in una privazione degli interessi quando la verifica si protrae eccessivamente e il ritardo non dipende interamente dal contribuente. Il mero fatto che sia stata irrogata un’ammenda per mancata cooperazione non basta a escludere gli interessi.

IVA — rimborso dell’eccedenza e interessi di mora: incompatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che proroga il termine di rimborso fino alla chiusura del controllo e nega gli interessi anche in caso di durata eccessiva della verifica non integralmente imputabile al contribuente.

La questione giuridica

Se l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, proporzionalità ed effettività, osti a una normativa nazionale che: a) rinvia la data di rimborso dell’eccedenza di IVA fino alla notificazione del verbale conclusivo di una verifica fiscale quando, nel corso di tale verifica avviata tempestivamente, è stata irrogata un’ammenda per mancata cooperazione; b) esclude in tale ipotesi il pagamento degli interessi di mora anche se la durata complessiva del controllo è eccessiva e non è interamente imputabile al contribuente; c) in caso di risposta positiva, quali obblighi incombano al giudice nazionale quanto alla tutela del diritto agli interessi.

Principio di diritto

L’articolo 183 della direttiva IVA, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a una normativa nazionale che consenta di differire il rimborso dell’eccedenza di IVA fino alla notifica del verbale di chiusura del controllo e di negare gli interessi di mora solo perché il contribuente è stato sanzionato per mancata cooperazione, se la durata della verifica è divenuta eccessiva e tale ritardo non è integralmente imputabile al contribuente. La proroga del termine è ammissibile solo nella misura necessaria alla proficua conclusione del controllo; se il rimborso avviene oltre un termine ragionevole, il contribuente deve essere compensato con interessi di mora a decorrere, in linea di principio, dalla scadenza del termine ordinario di rimborso, e il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme o, se necessario, disapplicare la norma incompatibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 183 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE

Rimborso dell’eccedenza di IVA e interessi di mora in caso di controllo fiscale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest) relativo all’interpretazione dell’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE in materia di rimborso dell’eccedenza di IVA. La controversia oppone una società soggetta a IVA all’amministrazione tributaria ungherese e concerne il ritardo nel rimborso e il mancato pagamento di interessi di mora.

Fatti e procedimento principale

Glencore Agriculture Hungary Kft. aveva chiesto il rimborso di un’eccedenza di IVA per il mese di settembre 2011. L’amministrazione tributaria aveva avviato una verifica della domanda di rimborso e, nel corso della procedura, aveva richiesto più volte dati e documenti alla società, irrogandole tre ammende per tardiva risposta e asserito ostacolo al controllo.

Il rimborso parziale era stato effettuato il 13 novembre 2013, quasi due anni dopo la scadenza del termine ordinario di rimborso che la società riteneva applicabile. La Glencore chiedeva anche gli interessi di mora per il periodo di ritardo; l’amministrazione li negava richiamando la normativa nazionale, secondo la quale la verifica e l’eventuale ammenda per mancata cooperazione differivano il termine di rimborso fino alla notifica del verbale conclusivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri, quando le detrazioni superano l’IVA dovuta, di riportare l’eccedenza al periodo successivo oppure di procedere al rimborso secondo modalità stabilite dagli stessi Stati.

In diritto ungherese, l’articolo 37, paragrafo 4, del codice di procedura tributaria prevedeva che il rimborso dell’IVA dovesse avvenire entro un termine determinato, ma che, se una verifica era avviata entro 30 giorni dalla richiesta e il contribuente era sanzionato per ostacolo al controllo, il termine fosse calcolato dalla notifica del verbale finale. L’articolo 37, paragrafo 6, disciplinava gli interessi dovuti in caso di ritardo, escludendoli però quando il mancato rimborso era imputabile alla carenza di diligenza del contribuente.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 183 della direttiva IVA ostasse a una normativa nazionale che proroga il termine di rimborso fino alla notifica del verbale di verifica quando è stata irrogata un’ammenda per mancata cooperazione;
  • se, alla luce dei principi di neutralità fiscale e proporzionalità, fosse compatibile con il diritto UE escludere gli interessi di mora anche in presenza di una verifica protrattasi per anni e non imputabile prevalentemente al contribuente;
  • se il diritto agli interessi discenda direttamente dal diritto dell’Unione e quali conseguenze ne derivino per il giudice nazionale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 183 non disciplina espressamente né l’obbligo di corrispondere interessi né il dies a quo, ma ciò non sottrae le modalità di rimborso al controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione. Le modalità nazionali devono infatti rispettare il principio di neutralità fiscale, che impone al soggetto passivo di recuperare integralmente il credito IVA in condizioni adeguate, entro un termine ragionevole e senza rischio finanziario.

La Corte ribadisce che la proroga del termine di rimborso può essere giustificata da una verifica fiscale, ma solo nella misura necessaria a consentirne la proficua conclusione. Se il rimborso avviene oltre un termine ragionevole, il soggetto passivo deve essere compensato con interessi di mora. In linea di principio, un sistema che faccia decorrere gli interessi da una data successiva a quella in cui il rimborso avrebbe dovuto essere effettuato è contrario alle esigenze dell’articolo 183.

Quanto alla mancata cooperazione del contribuente, la Corte ammette che non sarebbe compatibile con il diritto UE consentire a un soggetto che ha effettivamente ostacolato il controllo di pretendere interessi per il ritardo da lui causato. Tuttavia, non è conforme al principio di neutralità una disciplina o prassi che, per il solo fatto dell’irrogazione di un’ammenda, consenta all’amministrazione di prorogare la verifica per un periodo non giustificato da tale condotta e di negare ogni interesse. Occorre invece valutare quale parte della durata della procedura sia effettivamente imputabile al contribuente.

Obblighi del giudice nazionale

La Corte richiama il principio dell’interpretazione conforme: il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva. Se ciò non fosse possibile, il giudice deve garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando la norma nazionale incompatibile.

Decisione

La Corte conclude che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, come quella ungherese controversa, che consenta di differire il rimborso dell’eccedenza di IVA fino alla notifica del verbale di verifica e di negare gli interessi di mora anche quando la durata della verifica sia eccessiva e non interamente imputabile al soggetto passivo.

Principio affermato

Il rimborso dell’eccedenza di IVA può essere ritardato per il tempo strettamente necessario al controllo fiscale, ma, se il ritardo eccede un termine ragionevole, il contribuente ha diritto a interessi di mora per compensare la perdita finanziaria subita; la sola irrogazione di un’ammenda per mancata cooperazione non basta, da sola, a escludere tale diritto.

Come è indicizzato

Materieivarimborsi fiscaliprincipio di neutralità fiscaleinteressi di moracontrolli fiscali

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