Corte di giustizia, Ordinanza C-505/16
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2017. — Olga Stanislavivna Yanukovych contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Adattamento delle conclusioni – Memoria depositata in nome e per conto del ricorrente deceduto. — Causa C-505/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione della sig.ra Yanukovych contro l’ordinanza del Tribunale relativa a misure restrittive adottate nei confronti del defunto Viktor Yanukovych. Conferma che la memoria di adattamento depositata dopo la morte del ricorrente, ma formalmente a nome del defunto, era irricevibile. Ribadisce inoltre che la ricevibilità va valutata al momento del deposito e che la questione delle spese non può costituire l’unico oggetto dell’impugnazione.
Impugnazione respinta: irricevibile la memoria di adattamento depositata dopo il decesso del ricorrente e formalmente presentata a nome del defunto in un contenzioso su misure restrittive per l’Ucraina.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile la memoria di adattamento depositata dopo la morte del ricorrente, perché presentata a nome del defunto e non della pretesa erede; se vi sia stato snaturamento degli atti e delle prove; se il momento rilevante per valutare la ricevibilità possa essere diverso dalla data del deposito; e se la decisione sulle spese fosse censurabile in sede di impugnazione.
Principio di diritto
Quando una memoria di adattamento è depositata dopo il decesso del ricorrente ed è formalmente presentata a nome del defunto, essa è irricevibile; la ricevibilità va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito dell’atto. La qualità di erede o successore non sana retroattivamente il difetto di legittimazione processuale del deposito effettuato a nome di una persona già deceduta, restando salva la possibilità per il successore di proporre un autonomo ricorso o di intervenire in giudizio in nome proprio. In impugnazione, le censure limitate alle spese sono irricevibili se tutti gli altri motivi sono respinti.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Decisione 2014/119/PESC
- Regolamento (UE) n. 208/2014
- Decisione (PESC) 2015/143
- Decisione (PESC) 2015/364
- Regolamento (UE) 2015/138
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357
- Decisione (PESC) 2015/876
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/869
Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale in materia di misure restrittive per l’Ucraina
La Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del proprio regolamento di procedura, esamina l’impugnazione proposta dalla sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, quale erede di Viktor Viktorovych Yanukovych, contro l’ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2016 nella causa T‑347/14. Il contenzioso riguarda l’annullamento di atti del Consiglio dell’Unione europea che prorogavano misure restrittive, consistenti nel congelamento di fondi e risorse economiche, nei confronti del sig. Yanukovych in relazione alla situazione in Ucraina.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych aveva proposto ricorso di annullamento contro la decisione 2014/119/PESC e il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui lo riguardavano. Tali atti, successivamente modificati dalle decisioni 2015/143 e 2015/364 e dal regolamento 2015/138 e dal regolamento di esecuzione 2015/357, mantenevano il suo nominativo nell’elenco delle persone soggette a congelamento dei capitali per il presunto coinvolgimento in appropriazione indebita di fondi statali ucraini.
Il ricorrente è deceduto il 20 marzo 2015. Dopo il decesso, il suo rappresentante ha depositato una memoria di adattamento dell’atto introduttivo, facendo poi parallelamente presentare un secondo ricorso di annullamento, dichiarato manifestamente irricevibile dal Tribunale perché proposto dopo la morte dell’interessato. Successivamente la vedova ha dichiarato di voler proseguire il procedimento in qualità di erede. Il Tribunale, pur annullando gli atti controversi per manifesta fondatezza quanto al merito, ha respinto come manifestamente irricevibile la domanda formulata con la memoria di adattamento, perché depositata a nome del defunto dopo il suo decesso.
Questioni sollevate in impugnazione
La ricorrente deduceva tre motivi principali:
- errore di diritto nella valutazione della ricevibilità della memoria di adattamento, che il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare tenendo conto dell’insieme delle circostanze e della qualità di erede;
- snaturamento degli atti e degli elementi di prova, poiché la memoria sarebbe stata in realtà depositata per conto della ricorrente quale successore;
- erronea assimilazione tra la sorte della memoria di adattamento e quella del secondo ricorso di annullamento, nonostante la diversa gestione processuale da parte del Tribunale, incluso il tema della sospensione del procedimento.
La ricorrente contestava anche la statuizione sulle spese.
Ragionamento della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, ritenendo che essi mirino sostanzialmente a contestare due aspetti: l’identità della persona per conto della quale la memoria di adattamento è stata depositata e il momento da prendere in considerazione per valutarne la ricevibilità.
Quanto al primo punto, la Corte constata che la memoria di adattamento indicava formalmente di essere stata presentata a nome del sig. Yanukovych. Le indicazioni contenute nella memoria circa il decesso, la pendenza della procedura per la nomina del successore e la futura eventuale prosecuzione del giudizio non contraddicono tale dato, ma lo confermano, poiché al momento del deposito non era ancora stato individuato alcun successore legale. Di conseguenza, il Tribunale non ha snaturato il contenuto della memoria né gli altri elementi di causa invocati dalla ricorrente.
La Corte richiama anche il principio secondo cui, se l’identità della persona a nome della quale un atto è depositato è chiaramente indicata, non spetta al giudice riferire l’atto a un soggetto diverso.
Quanto al secondo punto, la Corte ribadisce che la ricevibilità di un ricorso o di una memoria di adattamento deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito dell’atto. Poiché la memoria era stata depositata a nome del sig. Yanukovych quando questi era già deceduto, essa non poteva essere considerata ricevibile. La qualità successiva di erede della ricorrente non sana retroattivamente tale vizio. La Corte aggiunge che ciò non priva la ricorrente del diritto di agire in proprio: avrebbe potuto introdurre un ricorso autonomo oppure depositare una memoria di adattamento in nome e per conto proprio.
In relazione alla diversa gestione del procedimento e alla sospensione concessa dal Tribunale, la Corte ritiene la censura inconferente, poiché la ricorrente non può trarre effetti giuridici favorevoli da una sospensione accordata nel procedimento di primo grado.
Infine, la Corte ricorda che un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere o l’importo delle spese. Poiché tutti gli altri motivi sono respinti, la censura sulle spese è dichiarata irricevibile.
Normativa rilevante e precedente giurisprudenza richiamata
La decisione richiama, oltre agli atti PESC e ai regolamenti sulle misure restrittive relative all’Ucraina, le norme processuali della Corte: articolo 181, articolo 184, paragrafi 1 e 2, articolo 138, paragrafo 1, articolo 140, paragrafo 1, nonché l’articolo 58, secondo comma, dello Statuto. Sul piano giurisprudenziale, la Corte cita in particolare:
- Bensider e a./Commissione, 50/84, sul momento di valutazione della ricevibilità;
- Elitaliana/Eulex Kosovo, C‑439/13 P, sul significato dell’indicazione formale dell’autore dell’atto;
- PROAS/Commissione, C‑616/13 P, e Europäischer Tier- und Naturschutz e Giesen/Commissione, C‑343/16 P, sulla non impugnabilità delle sole spese.
Dispositivo e conseguenze
L’impugnazione è respinta integralmente. La sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del Consiglio; la Commissione sopporta le proprie spese.
Principi affermati
- La ricevibilità di una memoria di adattamento va valutata alla data del suo deposito.
- Un atto depositato dopo il decesso del ricorrente e formalmente presentato a nome del defunto è irricevibile.
- La successiva qualità di erede non sana il difetto originario di legittimazione dell’atto depositato a nome del defunto.
- L’impugnazione non può avere ad oggetto soltanto le spese quando gli altri motivi sono respinti.
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