Corte di giustizia, Sentenza C-190/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2017. — Werner Fries contro Lufthansa CityLine GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065, lettera b) – Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15 – Libertà professionale – Articolo 21 – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull’età – Trasporto aereo commerciale – Nozione. — Causa C-190/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato la validità della regola UE che vieta ai piloti che abbiano compiuto 65 anni di operare come piloti nel trasporto aereo commerciale, respingendo le censure fondate su età e libertà professionale. Ha ritenuto che la misura sia giustificata dall’esigenza di sicurezza aerea e sia proporzionata, anche alla luce delle norme internazionali richiamate dal regolamento. Ha inoltre chiarito che i voli senza carico/di trasferimento e le attività di istruzione o esame a bordo, se non comportano il pilotaggio dell’aeromobile, non rientrano nel divieto.
Validità del divieto, per i piloti over 65, di operare nel trasporto aereo commerciale e interpretazione della nozione di trasporto aereo commerciale.
La questione giuridica
Se il punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 sia valido alla luce degli articoli 15, paragrafo 1, e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali; in subordine, se la nozione di "trasporto aereo commerciale" comprenda anche i voli senza carico/di trasferimento e l’attività di istruttore o esaminatore a bordo di aeromobile, anche quando il pilota over 65 non svolga materialmente le funzioni di pilotaggio.
Principio di diritto
Il punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 è valido: il divieto per i titolari di licenza di pilotare aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale dal compimento dei 65 anni persegue l’obiettivo di interesse generale della sicurezza dell’aviazione civile, è previsto dalla legge, rispetta il contenuto essenziale dei diritti garantiti dalla Carta ed è proporzionato, poiché il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di apprezzamento in materia di valutazioni medico-tecniche e ha adottato una misura coerente con gli standard internazionali. Inoltre, la nozione di trasporto aereo commerciale non comprende i voli senza carico o di trasferimento né l’attività di istruzione o esame svolta a bordo senza assumere le funzioni di pilotaggio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 216/2008
- Regolamento (UE) n. 1178/2011
- Allegato I, punto FCL.065, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011
- Allegato I, punto FCL.010, del regolamento (UE) n. 1178/2011
- Articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione di Chicago
- BGB (articoli 241, 280, 293, 297, 615)
Validità del limite d’età per i piloti nel trasporto aereo commerciale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia di lavoro tra un comandante di volo e la sua compagnia aerea, relativa al diritto alla retribuzione dopo il compimento dei 65 anni. Il nodo centrale è la compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali del divieto, previsto dal regolamento (UE) n. 1178/2011, per i piloti over 65 di operare come piloti in attività di trasporto aereo commerciale.
Fatti e procedimento principale
Werner Fries aveva lavorato per Lufthansa CityLine come comandante di volo dal 1986 fino al 31 dicembre 2013. Nel mese di ottobre 2013 aveva compiuto 65 anni; dal 31 ottobre 2013 la compagnia aveva cessato di impiegarlo come pilota, richiamando il punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011. Il lavoratore chiedeva la retribuzione per novembre e dicembre 2013, sostenendo l’illegittimità del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 216/2008, il cui obiettivo è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa;
- il regolamento (UE) n. 1178/2011, che attua tale obiettivo e contiene, nell’allegato I, il punto FCL.065;
- il punto FCL.010, che definisce il "trasporto aereo commerciale" come il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o mediante noleggio;
- gli articoli 15, paragrafo 1, 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale domanda, in sostanza:
- se il divieto per i piloti over 65 sia una discriminazione fondata sull’età vietata dall’articolo 21 della Carta;
- se esso violi la libertà di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta, garantita dall’articolo 15 della Carta;
- in caso di validità della norma, se i voli senza carico, i voli di trasferimento e le attività di addestramento o esame svolte a bordo rientrino comunque nel divieto.
Ragionamento della Corte sulla discriminazione fondata sull’età
La Corte rileva anzitutto che la norma introduce una differenza di trattamento basata sull’età, poiché riserva un trattamento meno favorevole ai piloti che abbiano compiuto 65 anni. Tuttavia, la limitazione è prevista dalla legge, non intacca il contenuto essenziale del principio di non discriminazione e persegue un obiettivo di interesse generale: la sicurezza dell’aviazione civile.
La Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha operato in un settore tecnico e complesso, nel quale dispone di un ampio margine di discrezionalità, e che può adottare misure di prevenzione anche in presenza di incertezze scientifiche. Il limite di 65 anni è ritenuto idoneo a prevenire i rischi derivanti da un possibile declino delle capacità fisiche con l’età e non va oltre quanto necessario, anche perché:
- si applica solo al trasporto aereo commerciale, non a tutto il settore aeronautico;
- si inserisce in un sistema che combina una disciplina più individualizzata tra 60 e 64 anni con un limite assoluto a 65 anni;
- è coerente con le norme internazionali dell’ICAO richiamate dal regolamento.
Ragionamento sulla libertà professionale
Quanto all’articolo 15, paragrafo 1, della Carta, la Corte riconosce che il divieto limita la libertà professionale dei piloti interessati, ma ritiene che la restrizione sia legittima ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1. La misura è infatti prevista dalla legge, non svuota la sostanza del diritto di lavorare e risponde allo stesso obiettivo di interesse generale della sicurezza aerea. Il bilanciamento tra sicurezza collettiva e libertà individuale è giudicato non sproporzionato.
Interpretazione della nozione di trasporto aereo commerciale
La Corte chiarisce che il divieto opera solo quando ricorrono cumulativamente tre condizioni:
- il pilota ha compiuto 65 anni;
- egli opera come pilota;
- l’aeromobile è impiegato nel trasporto aereo commerciale.
Poiché il punto FCL.010 definisce il trasporto aereo commerciale come il trasporto di passeggeri, merci o posta dietro compenso o mediante noleggio, i voli senza carico o di trasferimento, nei quali non sono trasportati passeggeri, merci o posta, non rientrano nella nozione. Analogamente, l’attività di addestramento o di esame a bordo non è compresa, se il soggetto over 65 non assume il ruolo di pilota attivo dell’aeromobile ma resta un membro non attivo dell’equipaggio.
Dispositivo
La Corte conclude che l’esame della prima e della seconda questione non ha rivelato elementi idonei a incidere sulla validità del punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 alla luce degli articoli 15 e 21 della Carta. Interpreta inoltre la disposizione nel senso che non vieta al titolare di licenza che abbia compiuto 65 anni di operare in voli senza carico o di trasferimento, né di svolgere attività di istruttore e/o esaminatore a bordo, purché non faccia parte dell’equipaggio di condotta come pilota attivo.
Principio di diritto
La decisione conferma che, in materia di sicurezza dell’aviazione civile, il legislatore dell’Unione può introdurre un limite di età per l’esercizio delle funzioni di pilotaggio nel trasporto aereo commerciale, purché la misura sia proporzionata e coerente con l’obiettivo perseguito. La pronuncia precisa inoltre che il concetto di trasporto aereo commerciale richiede il trasporto di passeggeri, merci o posta, con la conseguenza che determinate attività operative o formative a bordo restano fuori dal divieto.
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