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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-392/16

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 luglio 2017. — Marcu Dumitru contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 199, paragrafo 1, lettera c) – Mancata registrazione ai fini dell’IVA – Inversione contabile – Carattere ipotetico della questione pregiudiziale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-392/16

Giurisprudenza europea62016CJ0392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio della Curtea de Apel Bucureşti perché il meccanismo dell’inversione contabile invocato dal ricorrente non risultava applicabile alle operazioni immobiliari oggetto della causa. In particolare, la Corte ha chiarito che l’articolo 199, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 opera solo in presupposti ben delimitati, non dimostrati nel caso concreto. Di conseguenza, la questione sulla compatibilità della normativa rumena con il diritto dell’Unione aveva carattere ipotetico.

Rinvio pregiudiziale IVA: irricevibilità perché il meccanismo dell’inversione contabile non era comunque applicabile alle operazioni controverse e la questione era ipotetica.

La questione giuridica

Se la sesta direttiva 77/388/CEE e la direttiva 2006/112/CE ostino a una normativa/prassi nazionale che esclude l’applicazione dell’inversione contabile a un soggetto registrato d’ufficio solo successivamente, perché non aveva chiesto la registrazione IVA al momento delle operazioni, quando tale meccanismo era previsto dal diritto nazionale per le operazioni immobiliari tra soggetti passivi.

Principio di diritto

La Corte dichiara irricevibile il rinvio quando risulta che, sulla base della direttiva 2006/112, il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile alle operazioni controverse: l’articolo 199, paragrafo 1, lettera c), consente il reverse charge solo per le cessioni di beni immobili che rientrano nell’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), e solo se lo Stato membro ha previsto l’opzione per l’imposizione ex articolo 137 e il cedente l’ha esercitata; in mancanza di tali presupposti, oppure se le operazioni ricadono nell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), il reverse charge non trova applicazione. La questione sollevata è quindi ipotetica e non necessaria per la decisione della controversia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 12 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 137, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 199, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 411 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 413 della direttiva 2006/112/CE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE

Rinvio pregiudiziale IVA e inversione contabile nelle operazioni immobiliari

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in materia di IVA e, in particolare, sull’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a operazioni immobiliari effettuate da un soggetto registrato ai fini IVA solo dopo un controllo fiscale. La Corte non entra nel merito della compatibilità della disciplina nazionale, perché verifica preliminarmente la ricevibilità della domanda.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Dumitru Marcu aveva effettuato, tra il 2005 e il 2009, numerose cessioni di terreni e appartamenti del proprio patrimonio. L’amministrazione fiscale rumena, a seguito di controllo, ha ritenuto che egli fosse soggetto passivo IVA e che avrebbe dovuto registrarsi ai fini dell’imposta; ha quindi emesso un avviso di accertamento per IVA dovuta retroattivamente su tutte le operazioni immobiliari.

Nel contenzioso, il sig. Marcu sosteneva che, per le operazioni concluse nel 2006 e 2007 con soggetti già registrati ai fini IVA, avrebbe dovuto applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile previsto dal diritto rumeno per alcune operazioni immobiliari tra soggetti passivi. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se la normativa o la prassi nazionale fossero compatibili con la disciplina UE, nella parte in cui subordinavano l’inversione contabile alla previa registrazione IVA di cedente e cessionario.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama, ai fini dell’analisi, soprattutto la direttiva 2006/112/CE, in particolare:

  • articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo;
  • articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sulle cessioni di fabbricati e terreni edificabili;
  • articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), sulle esenzioni per talune cessioni immobiliari;
  • articolo 137, paragrafo 1, lettere b) e c), sull’opzione per l’imposizione;
  • articolo 193, sul principio generale per cui l’IVA è dovuta dal cedente;
  • articolo 199, paragrafo 1, lettera c), che consente il reverse charge per specifiche cessioni immobiliari;
  • articoli 395, 411 e 413, relativi alle deroghe e all’entrata in vigore della direttiva.

È richiamata anche la sesta direttiva 77/388/CEE, ma la Corte precisa che, per i fatti rilevanti, è applicabile soltanto la direttiva 2006/112/CE, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Esame preliminare della ricevibilità

La Corte respinge innanzitutto la parte del rinvio relativa a un contratto di vendita del 13 settembre 2006, perché anteriore all’adesione della Romania all’Unione europea. Richiamando il principio secondo cui la Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione, per un nuovo Stato membro, solo dalla data di adesione, essa dichiara di non poter rispondere su quel punto.

La Corte osserva inoltre che, per i fatti successivi al 1° gennaio 2007, la sesta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/112; perciò l’esame va condotto solo alla luce di quest’ultima.

Ragionamento della Corte sul reverse charge

La Corte ricorda che l’articolo 199, paragrafo 1, lettera c), costituisce una deroga al principio generale dell’articolo 193: il reverse charge è ammesso solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla direttiva. In materia immobiliare, esso può applicarsi soltanto alle cessioni di beni immobili di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), quando lo Stato membro abbia previsto l’opzione per l’imposizione ex articolo 137 e il cedente abbia effettivamente optato per tale regime.

La Corte sottolinea che il giudice del rinvio non ha indicato con precisione la natura degli immobili oggetto della causa. Anche a voler ipotizzare che si tratti di beni rientranti nell’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), mancano elementi decisivi: non risulta che la Romania abbia previsto la facoltà di opzione ex articolo 137, né che il sig. Marcu abbia esercitato tale opzione.

Se invece le operazioni riguardassero fabbricati ceduti anteriormente alla prima occupazione o terreni edificabili, cioè fattispecie di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), il reverse charge non sarebbe comunque applicabile, poiché tali operazioni non rientrano tra quelle elencate all’articolo 199, paragrafo 1.

Decisione/dispositivo

Poiché dalla direttiva 2006/112 risulta che il meccanismo dell’inversione contabile non può applicarsi alle operazioni oggetto del procedimento principale, la questione pregiudiziale formulata dal giudice nazionale è giudicata ipotetica e non necessaria ai fini della soluzione della controversia. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi dichiarata irricevibile.

Principio affermato

La Corte afferma che un rinvio pregiudiziale è irricevibile quando la risposta richiesta verte su un meccanismo fiscale non applicabile alle operazioni controverse secondo la direttiva IVA: il reverse charge ex articolo 199, paragrafo 1, lettera c), è ammesso solo entro i limiti rigorosi fissati dalla direttiva e non può essere esteso in via analogica a operazioni o situazioni non previste.

Come è indicizzato

Materieivainversione contabilecessioni immobiliariricevibilità del rinvio pregiudizialeregistrazione ai fini iva

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