Corte di giustizia, Sentenza C-245/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2017. — Nerea SpA contro Regione Marche. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) – Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) – Nozione di “impresa in difficoltà” – Nozione di “procedura concorsuale per insolvenza” – Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità – Revoca dell’aiuto – Obbligo di rimborso dell’anticipo versato. — Causa C-245/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza chiarisce l’interpretazione dell’esclusione per gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà nel regolamento n. 800/2008, in un caso relativo a un contributo FESR revocato dopo l’ammissione della beneficiaria a concordato preventivo in continuità. La Corte precisa che la nozione di procedura concorsuale per insolvenza non dipende da chi avvia la procedura, ma comprende anche quelle promosse dall’impresa. Stabilisce inoltre che l’ostatività va verificata alla data di concessione dell’aiuto, sicché l’apertura successiva della procedura non basta, da sola, a giustificare la revoca dell’aiuto già legittimamente concesso.
Aiuti di Stato esentati dal regolamento n. 800/2008: la nozione di procedura concorsuale per insolvenza comprende anche il concordato preventivo su istanza dell’impresa e l’apertura successiva della procedura non consente da sola la revoca dell’aiuto già legittimamente concesso.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 riguardi solo le procedure concorsuali avviabili d’ufficio dalle autorità nazionali oppure anche quelle promosse dall’impresa; e se, ai fini dell’esclusione dell’aiuto o della sua revoca, sia sufficiente la sola ricorrenza delle condizioni di diritto nazionale per l’apertura della procedura concorsuale oppure occorra una valutazione concreta dell’effettiva difficoltà dell’impresa, specie quando la procedura è un concordato preventivo in continuità.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 comprende tutte le procedure concorsuali previste dal diritto nazionale, anche se avviate su iniziativa dell’impresa interessata. Ai fini dell’applicazione del regolamento, è sufficiente che, alla data di concessione dell’aiuto, ricorrano le condizioni di diritto nazionale per l’apertura della procedura: non è richiesta una valutazione concreta e autonoma della difficoltà economica dell’impresa. Tuttavia, un aiuto già concesso legittimamente non può essere revocato per il solo fatto che la procedura concorsuale venga aperta successivamente, se al momento della concessione l’impresa non rientrava nelle condizioni ostative previste dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 800/2008
- Articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 800/2008
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2)
- Articoli 160, 161 e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Aiuti di Stato e concordato preventivo in continuità: interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008
La Corte si pronuncia in via pregiudiziale su una controversia tra una società beneficiaria di un contributo FESR e la Regione Marche, relativa alla revoca dell’aiuto dopo l’ammissione della società a concordato preventivo in continuità. La questione ruota attorno all’ambito dell’esclusione prevista per gli aiuti alle imprese in difficoltà dal regolamento generale di esenzione per categoria.
Fatti e procedimento principale
La Regione Marche aveva approvato un bando per l’attuazione di un intervento del POR FESR 2007-2013 e aveva concesso a Nerea SpA un contributo finanziario, di cui era stato erogato un anticipo pari al 50%. Dopo l’ultimazione dell’investimento agevolato, la società aveva richiesto il saldo; successivamente, però, aveva presentato domanda di concordato preventivo in continuità e il tribunale competente aveva aperto la procedura.
In seguito, l’organismo intermedio MCC avviava il procedimento di revoca del contributo, ritenendo che l’ammissione al concordato avesse fatto venir meno i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dal regolamento n. 800/2008. La Regione Marche revocava quindi il contributo e chiedeva la restituzione dell’anticipo già versato, oltre agli interessi. Nerea impugnava tali atti dinanzi al TAR Marche, che proponeva rinvio pregiudiziale.
Normativa UE e nazionale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008, che esclude dal suo campo di applicazione gli aiuti alle imprese in difficoltà;
- l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, che qualifica come impresa in difficoltà la PMI per la quale ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
- il considerando 15, che collega l’esclusione degli aiuti alle imprese in difficoltà agli orientamenti sugli aiuti di salvataggio e ristrutturazione;
- il considerando 36, secondo cui l’aiuto è considerato concesso quando il beneficiario acquista, secondo il diritto nazionale applicabile, il diritto legale a riceverlo;
- gli orientamenti comunitari del 2004 sulle imprese in difficoltà;
- la disciplina italiana del concordato preventivo e del concordato con continuità aziendale, in particolare gli articoli 160, 161 e 186-bis della legge fallimentare.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domanda essenzialmente:
- se la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» comprenda solo le procedure avviabili d’ufficio dalle autorità nazionali, come il fallimento, oppure anche quelle attivabili su istanza dell’impresa, come il concordato preventivo;
- se, ai fini dell’esclusione o della revoca dell’aiuto, basti che sussistano le condizioni di diritto nazionale per l’apertura della procedura oppure sia necessaria una valutazione concreta dell’effettiva situazione di difficoltà dell’impresa, anche tenendo conto della natura in continuità della procedura.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), rinvia al diritto nazionale per determinare le condizioni di apertura della procedura concorsuale. Tuttavia, né tale disposizione né altre parti del regolamento distinguono tra procedure avviate d’ufficio e procedure avviate su iniziativa dell’impresa.
Ne consegue che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» deve essere intesa in senso ampio e neutro rispetto alla tecnica processuale nazionale: include tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dall’ordinamento interno, a prescindere dal fatto che siano aperte d’ufficio o su domanda del debitore.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte ricorda che, per il regolamento n. 800/2008, il momento rilevante per valutare l’ammissibilità all’aiuto è quello in cui, secondo il diritto nazionale, il beneficiario acquisisce il diritto legale a ricevere l’aiuto. In quel momento va verificato se l’impresa ricade o meno nelle condizioni ostative previste dal regolamento.
La Corte sottolinea inoltre che il regolamento ha voluto semplificare la nozione di impresa in difficoltà rispetto agli orientamenti del 2004, per ridurre gli oneri amministrativi. Imponendo alle autorità nazionali una valutazione concreta e autonoma della difficoltà economica dell’impresa, si contraddirebbe proprio tale obiettivo di semplificazione.
Pertanto, non occorre un accertamento ulteriore della situazione economica reale oltre alla verifica della sussistenza, alla data di concessione, delle condizioni nazionali per l’apertura della procedura concorsuale. Se tali condizioni non esistevano al momento della concessione, l’impresa non può essere considerata in difficoltà ai sensi del regolamento, e l’aiuto legittimamente concesso non può essere revocato solo perché la procedura viene aperta successivamente.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 comprende tutte le procedure concorsuali previste dal diritto nazionale, incluse quelle avviate su iniziativa dell’impresa;
- il fatto che un’impresa si trovi nelle condizioni di diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale è sufficiente a impedire la concessione dell’aiuto, oppure a escluderne la spettanza se l’aiuto è stato concesso quando tali condizioni già sussistevano;
- un aiuto concesso nel rispetto del regolamento non può essere revocato solo perché la procedura concorsuale viene aperta in un momento successivo alla concessione.
Principio affermato
Il regolamento n. 800/2008 adotta un criterio formale e temporale: rileva la sussistenza, alla data della concessione, delle condizioni di apertura della procedura concorsuale previste dal diritto nazionale, non una valutazione successiva e concreta della crisi dell’impresa. La successiva apertura del concordato preventivo in continuità non consente, da sola, di recuperare un aiuto già concesso validamente.
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