Corte di giustizia, Sentenza C-290/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2017. — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG contro Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Disposizioni tariffarie – Articolo 22, paragrafo 1 – Articolo 23, paragrafo 1 – Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte al pubblico – Obbligo di indicare l’importo reale di tasse, diritti o supplementi – Libertà in materia di tariffe – Fatturazione di spese amministrative in caso di annullamento della prenotazione di un volo da parte del passeggero o di mancata presentazione all’imbarco – Tutela dei consumatori. — Causa C-290/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nel settore dei servizi aerei, la trasparenza tariffaria richiede la separata indicazione di tutte le componenti del prezzo finale che gravano sul cliente. Un vettore non può quindi “spalmare” tasse e oneri nella tariffa base né limitarsi a indicare un importo non corrispondente alla realtà. Inoltre, la libertà di fissare liberamente le tariffe non esclude il controllo sulle clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13.
Prezzi dei voli aerei: obbligo di indicare separatamente tasse e oneri nel prezzo pubblicato e applicabilità del controllo sulle clausole abusive alle spese amministrative per no-show o cancellazione
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, i vettori aerei debbano indicare separatamente gli importi effettivi di tasse, diritti aeroportuali e altri oneri, senza poterli includere anche solo parzialmente nella tariffa passeggeri; e se l’articolo 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento osti all’applicazione di una normativa nazionale di trasposizione della direttiva 93/13 che consenta di dichiarare abusiva e nulla una clausola che impone spese amministrative forfettarie per cancellazione della prenotazione o mancata presentazione all’imbarco.
Principio di diritto
L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 impone ai vettori aerei, quando pubblicano tariffe passeggeri, di indicare separatamente il prezzo del trasporto e ciascuna voce di tasse, diritti aeroportuali, diritti e supplementi applicabili, senza poterli incorporare, neppure in parte, nella tariffa passeggeri; inoltre, la libertà tariffaria riconosciuta dall’articolo 22, paragrafo 1, non impedisce l’applicazione delle norme nazionali che traspongono la direttiva 93/13 e che consentono di sanzionare come abusive le clausole che prevedono spese amministrative forfettarie per cancellazione o no-show.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Articolo 22, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1008/2008
- Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1008/2008
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 307 BGB
Prezzi dei voli aerei e clausole abusive nei contratti di trasporto
La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, riguarda la pubblicazione delle tariffe aeree sul sito Internet di Air Berlin e la validità di una clausola contrattuale che prevedeva spese amministrative forfettarie in caso di cancellazione della prenotazione o mancata presentazione all’imbarco. La Corte interpreta il regolamento n. 1008/2008 in combinazione con la direttiva 93/13/CEE.
Fatti e procedimento principale
Il Bundesverband ha contestato due prassi della compagnia aerea:
- l’indicazione, nelle schermate di prenotazione online, di importi molto bassi alla voce "tasse e diritti", ritenuti inferiori a quelli effettivamente dovuti;
- la clausola delle condizioni generali che imponeva EUR 25 per passeggero e per prenotazione a titolo di spese amministrative in caso di annullamento o no-show.
I giudici tedeschi di merito hanno accolto l’azione inibitoria; il Bundesgerichtshof ha quindi sollevato due questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli articoli 22 e 23 del regolamento n. 1008/2008.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, volto a garantire il confronto effettivo dei prezzi;
- l’articolo 2, punto 18, che definisce le "tariffe aeree passeggeri";
- l’articolo 22, paragrafo 1, sulla libertà in materia di tariffe;
- l’articolo 23, paragrafo 1, che impone l’indicazione del prezzo finale e la specificazione di tariffa, tasse, diritti aeroportuali e altri supplementi;
- la direttiva 93/13/CEE, in particolare gli articoli 3 e 6, sulla clausola abusiva e sulla sua non vincolatività per il consumatore;
- l’articolo 307 BGB, che traspone nel diritto tedesco la disciplina sulle clausole abusive.
Prima questione: trasparenza delle componenti del prezzo
La Corte afferma che l’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 impone di indicare separatamente le diverse componenti del prezzo finale. L’obbligo di esporre il prezzo finale si aggiunge, e non si sostituisce, a quello di specificare tariffa passeggeri, tasse, diritti aeroportuali e altri oneri.
Secondo la Corte:
- la sola indicazione del prezzo finale non basta;
- le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri supplementi non possono essere inclusi, neppure in parte, nella tariffa passeggeri;
- l’indicazione separata deve corrispondere agli importi che tali voci rappresentano nel prezzo finale.
La Corte valorizza la lettera della disposizione, il suo contesto e la finalità di trasparenza e informazione del consumatore. Una lettura diversa vanificherebbe l’effetto utile dell’articolo 23, perché consentirebbe di indicare componenti fittizie o di azzerarne la funzione informativa.
Seconda questione: libertà tariffaria e controllo sulle clausole abusive
Quanto alla seconda questione, la Corte esclude che la libertà tariffaria dell’articolo 22, paragrafo 1, impedisca l’applicazione della direttiva 93/13 e delle norme nazionali che la traspongono.
La Corte osserva che:
- la direttiva 93/13 ha portata generale ed è destinata a operare in tutti i settori economici;
- il regolamento n. 1008/2008 non contiene alcuna esclusione espressa della tutela contro le clausole abusive nei contratti di trasporto aereo;
- la libertà tariffaria liberalizza il mercato aereo, ma non elimina le garanzie di tutela del consumatore;
- la sentenza Vueling Airlines non comporta un’esenzione generale dei contratti aerei dal controllo sulle clausole abusive.
Pertanto, una normativa nazionale che, in attuazione della direttiva 93/13, consenta di dichiarare nulla una clausola che impone spese amministrative forfettarie per cancellazione o mancata presentazione, non è preclusa dal regolamento n. 1008/2008.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- i vettori aerei devono indicare separatamente le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri oneri previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere b), c) e d), e non possono incorporarli nella tariffa passeggeri;
- l’articolo 22, paragrafo 1, non osta all’applicazione di una normativa nazionale di trasposizione della direttiva 93/13 che porti a dichiarare abusiva e nulla una clausola sulle spese amministrative forfettarie per no-show o cancellazione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del trasporto aereo, la sentenza conferma un obbligo di massima trasparenza nella presentazione online dei prezzi: ogni voce inevitabile e prevedibile deve essere resa visibile separatamente. Per i professionisti che assistono imprese e consumatori, la decisione conferma altresì che la liberalizzazione tariffaria del settore non esclude il sindacato sulle clausole contrattuali abusive.
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