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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5930 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

N.D. contestava la validità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per il 1998. Sosteneva che l'avviso fosse stato notificato in un luogo diverso dalla propria residenza, presso un laboratorio fotografico dove svolgeva temporaneamente l'attività, e consegnato a una persona non convivente né addetta alla casa o all'ufficio, senza la successiva comunicazione prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c. Deduceva inoltre violazione di legge e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e li ha dichiarati inammissibili. Le censure sono state ritenute non autosufficienti perché il contribuente non aveva trascritto nel ricorso la relata di notifica, impedendo alla Corte di verificare il luogo della consegna, il soggetto ricevente e la sua eventuale qualifica. La Cassazione ha inoltre precisato di non poter esaminare direttamente gli atti per compiere un accertamento di fatto sulla notificazione, rimesso al giudice di merito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    Impone la riunione dei ricorsi proposti separatamente contro la medesima sentenza.

  • Art. 139 c.p.c.

    Disciplina la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio e le modalità di consegna a soggetti diversi dal destinatario, inclusa la comunicazione successiva prevista dal comma 4.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nei limiti applicabili.

  • Art. 19, comma 3, D.P.R. n. 546/1992

    L'avviso di accertamento è un atto dell'Amministrazione finanziaria impugnabile davanti al giudice tributario e non un atto interno al processo; la verifica della sua notificazione appartiene normalmente al giudice di merito.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi denuncia un vizio di notificazione deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali dell'atto e della relata necessari a consentire alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza della censura.

Massime di principio

  • In Cassazione, una contestazione della notificazione è normalmente inammissibile se il ricorrente non trascrive o indica puntualmente la relata e gli elementi necessari per verificare il vizio.
  • La Corte di cassazione non può svolgere autonomamente accertamenti di fatto sulla notificazione quando la questione richiede l'esame degli atti e delle circostanze concrete; tale valutazione spetta ai giudici di merito.
  • La validità dell'avviso di accertamento deve essere contestata tempestivamente davanti al giudice tributario competente; se l'atto diventa definitivo per mancata impugnazione, le contestazioni successive possono risultare precluse.
  • Per contestare una notifica a persona diversa dal destinatario occorre dimostrare concretamente il luogo della consegna, l'identità e la qualifica del ricevente, il rapporto con il destinatario e l'eventuale mancata comunicazione prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità può confermare in via definitiva gli effetti dell'accertamento e della cartella, anche senza una decisione nel merito sulla reale validità della notificazione.

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