Ordinanza n. 841/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata liquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione di accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio nei confronti dell’INPS. L’INPS non si è costituito in giudizio. Dagli atti emerge che la Prefettura di Ancona aveva trasmesso la pratica di liquidazione all’allora INPDAP di Ancona il 25 ottobre 2012, come riferito da una nota del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2016. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla concreta trattazione della pratica e sulla documentazione relativa alla liquidazione del TFS.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al direttore pro tempore della sede INPS di Ancona di depositare, entro venti giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, una relazione sui fatti di causa, allegando eventualmente gli atti relativi alla pratica di liquidazione del TFS. Qualora tali atti non siano disponibili, dovrà essere comunicato lo stato di trattazione della pratica. Il giudizio non è stato definito nel merito; è stata fissata per la prosecuzione l’udienza di smaltimento del 9 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell’ambito dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della richiesta di relazione e documentazione all’amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione resistente non si costituisce e gli atti disponibili non consentono di ricostruire compiutamente la vicenda amministrativa, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione di una relazione sui fatti e della documentazione relativa alla pratica controversa.
- L’incombente istruttorio può essere posto a carico del dirigente o direttore pro tempore della sede amministrativa competente, con fissazione di un termine per il deposito della relazione e degli atti; ove la documentazione non sia reperibile, l’amministrazione deve indicare lo stato di trattazione della pratica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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