Sentenza del 31/05/2016 n. 11319 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava un avviso di rettifica doganale con cui erano stati recuperati dazi antidumping sulle importazioni di lampade fluorescenti. L'agevolazione daziaria era stata applicata sulla base di certificazioni false che indicavano un'origine filippina, anziché cinese, dei prodotti. I motivi di ricorso riguardavano, tra l'altro, la prescrizione del recupero dei dazi, la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e l'interpretazione del regolamento CE n. 1470/2001.
La decisione
Nel corso del giudizio la società e l'Agenzia delle Dogane hanno concluso una transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della legge fallimentare, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Firenze. La Corte ha ritenuto che tale transazione, pur non consentendo tecnicamente una dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, comportasse comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Le sentenze non definitive dei precedenti gradi sono state caducate, senza formazione di giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
termine triennale di prescrizione
Secondo la CTR, il termine ordinario triennale per il recupero dei dazi non operava nel caso concreto, poiché l'illecito era astrattamente perseguibile penalmente e trovava applicazione un termine più lungo.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
termine dilatorio previsto dopo la conclusione delle operazioni di controllo
La CTR ha ritenuto la disposizione non applicabile perché il controllo non era stato eseguito nei locali della società contribuente.
Regolamento CE n. 1470/2001
Le questioni interpretative sollevate dalla società non sono state ritenute sufficienti a giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
R.D. n. 267/1942, art. 182-ter
La Corte ha precisato che la dichiarazione espressa di cessazione della materia del contendere prevista dal comma 5 riguarda la transazione fiscale conclusa nell'ambito del concordato, e non si estende automaticamente alla transazione stipulata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
R.D. n. 267/1942, art. 182-bis
accordo di ristrutturazione dei debiti
La transazione fiscale conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso, anche se non comporta formalmente una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio tributario, le parti definiscono la pretesa mediante transazione fiscale o altro accordo negoziale, può venire meno l'interesse a ottenere una decisione sul merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse conduce normalmente a una pronuncia processuale di inammissibilità, non a una decisione favorevole o sfavorevole sul merito della pretesa tributaria.
- Occorre distinguere tra cessazione della materia del contendere prevista espressamente dalla legge e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse: gli effetti processuali non sono identici.
- Una pronuncia di questo tipo non forma, di regola, un giudicato sostanziale sulla fondatezza dell'imposta o della sanzione, ma si limita ad accertare che non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La definizione transattiva nell'ambito di procedure concorsuali o di ristrutturazione può incidere sul processo pendente, ma bisogna verificare attentamente la specifica procedura utilizzata e la disposizione normativa applicabile.
- In assenza di richieste contrarie e considerata la definizione concordata della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
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