Sentenza del 28/05/2024 n. 14950 - Corte di Cassazione
Disposizioni tributarie di carattere generale - Statuto del contribuente - Irretroattivita' delle disposizioni tributarie - art. 3, l 27.07.2000, n. 212 - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di somme versate per imposta di registro e imposte ipotecarie in relazione alla registrazione della cessione di un contratto di mutuo; la CTP e la CTR avevano dato ragione al contribuente ritenendo che le somme non gli competessero e ritenendo che il D.L. n.91/2014, che aveva ampliato l'ambito di esenzione previsto dall'art.15 D.P.R. n.601/1973, fosse di natura interpretativa e dunque applicabile retroattivamente anche alle stipulazioni anteriori. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo che il D.L. 91/2014 fosse innovativo (sostanziale) e non interpretativo e che, ai sensi dello Statuto del contribuente (art.3 L.212/2000), le norme tributarie non possono avere efficacia retroattiva salvo espressa previsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo: il D.L. n.91/2014 ha natura innovativa e non meramente interpretativa e quindi non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ne consegue la cassazione della sentenza della CTR e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso originario del contribuente. La Corte ha inoltre rilevato questioni processuali sulla costituzione della parte resistente in Cassazione (mancato deposito e notifica del controricorso nei termini), ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la resistente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre oneri prenotati a debito.
Norme richiamate
art. 3, legge 27/07/2000 n.212 (Statuto del contribuente)
Codifica il principio di irretroattività delle norme tributarie: le modifiche normative non si applicano ai fatti compiuti anteriormente, salvo espressa previsione di retroattività.
art. 15, D.P.R. 29/09/1973 n.601
"Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, posterogazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative."
Stabilisce le esenzioni per operazioni relative a finanziamenti a medio/lungo termine; la modifica del 2014 ha esplicitamente esteso l'esenzione anche alle successive cessioni dei contratti/crediti e ai trasferimenti delle garanzie.
D.L. 24/06/2014 n.91 (convertito L.11/08/2014 n.116)
"al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: 'le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,' sono inserite le seguenti: 'nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi'"
Intervento normativo che ha esteso l'ambito dell'esenzione; la Corte lo qualifica come norma innovativa (sostanziale) e non come mera interpretazione autentica, perciò non applicabile retroattivamente salvo che il legislatore lo preveda espressamente.
art. 12, disposizioni sulla legge in generale
Principio generale di irretroattività delle leggi, richiamato dallo Statuto del contribuente.
Sentenza Corte Costituzionale 20/07/2016 n.193
Ribadisce che non sussiste un obbligo costituzionale di applicare la legge successiva più favorevole automaticamente; la decisione spetta al legislatore e non costituisce vincolo per l'ordinamento interno.
art. 34-bis (disposizioni interpretative) del decreto-legge
Le disposizioni espressamente indicate come interpretative possono avere efficacia chiarificatrice; il D.L. 91/2014 non è ricompreso fra tali disposizioni, elemento che orienta verso la natura innovativa dell'intervento.
art. 370 e art. 378 c.p.c.; art. 83, comma 3, c.p.c.
Regole processuali in Cassazione: la memoria di costituzione tardiva e non notificata non vale come controricorso; la procura depositata in calce a tale memoria non costituisce regolare costituzione della parte resistente.
Massime di principio
- Le norme tributarie non si applicano retroattivamente se ciò non è espressamente previsto dalla legge (art.3 L.212/2000 richiamando il principio generale di irretroattività).
- Una modifica normativa che amplia benefici fiscali è, in genere, di natura innovativa e non interpretativa; quindi non opera sui fatti anteriori all'entrata in vigore, salvo esplicita previsione di retroattività.
- Il principio della legge successiva più favorevole non trova applicazione automatica in materia tributaria: occorre verificare la volontà del legislatore e i limiti costituzionali.
- Per stabilire se una disposizione sia interpretativa o innovativa, verificare la chiarezza della precedente formulazione, la presenza della norma tra le disposizioni interpretative e l'intento legislativo dichiarato (o la conversione/assorbimento nella legge di conversione).
- In controversie tributarie con modifiche legislative sopravvenute, valutare sempre la data dei fatti rispetto all'entrata in vigore della norma favorevole e cercare eventuali clausole di efficacia temporale o disposizioni interpretative nella legge stessa.
- Sul piano processuale, rispettare termini e modalità di costituzione e deposito in Cassazione (notifica del controricorso, termini dell'art.370 c.p.c.); la mancata costituzione può pregiudicare l'efficacia difensiva della parte resistente.
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