Sentenza del 28/05/2024 n. 695 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Appello avverso la sentenza di primo grado su molteplici avvisi di accertamento: la società contestava l'uso dell'accertamento induttivo puro per la ricostruzione di maggiori ricavi (E. 1.835.807,00) ritenendo la contabilita industriale non vincolante; contestava altresi la determinazione dell'IVA risultante dalla ricostruzione induttiva, l'applicazione della sanzione in regime di recidiva e la presunta distribuzione pro quota di utili occulti imputata ai soci. I soci eccepivano inoltre incompetenza territoriale per uno di loro e sostenevano che, dopo la modifica normativa del 2022, non possa piu operare automaticamente la presunzione di distribuzione in presenza di ristretta base societaria.
La decisione
La Corte regionale ha respinto l'appello principale e, nei punti salienti, ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo puro per i maggiori ricavi in ragione delle gravi incongruenze e inattendibilita riscontrate nella contabilità (anche nella contabilità obbligatoria) e della mancata produzione di spiegazioni documentali specifiche. Ha confermato la determinazione dell'IVA come conseguenza della ricostruzione induttiva, ritenendo inapplicabile l'eccezione basata sulla precedente istanza di rimborso per incompatibilita con la compensazione. Ha accolto la censura relativa all'applicazione della recidiva, ritenendo che la recidiva richiede un precedente accertamento divenuto definitivo, condizione non sussistente nel caso concreto. Ha altresi riconosciuto l'incompetenza territoriale dell'Agenzia di Pistoia per il socio residente a Lucca. Ha respinto le censure dei soci contro la presunzione di distribuzione pro quota degli utili occulti, ritenendo che la presunzione operi per societa a ristretta base partecipativa salvo prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. Appello incidentale nei confronti di uno dei soggetti (G. A.) dichiarato inammissibile per tardivita; altri appelli incidentali respinti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973
art. 39, c. 2, lett. d), del D.P.R. 600/73
Consente l'accertamento induttivo puro quando la contabilità risulti inattendibile; la Corte conferma che l'inattendibilità puo riguardare anche scritture non obbligatorie rese disponibili dal contribuente, una volta redatte, e giustifica il ricorso all'accertamento induttivo se l'ufficio dimostra gravi incongruenze e il contribuente non fornisce prove contrarie specifiche.
art. 55, comma 2, n. 3, D.P.R. 633/1972
art. 55, c. 2, n. 3 del D.P.R. 633/72
Stabilisce la possibilita di applicare l'IVA sul volume d'affari ricostruito induttivamente; la Corte afferma che l'IVA puo essere determinata come conseguenza della ricostruzione induttiva dei ricavi.
art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973
art. 31 c. 2 d.p.r. 600/73
Riguarda la competenza territoriale dell'Agenzia; la Corte ha accolto l'eccezione di incompetenza per il socio residente in un diverso comune, ritenendo applicabile la norma.
art. 35, D.P.R. 602/1973
Prevede la solidarieta tra sostituto e sostituito per obbligazioni derivanti da ritenute; la Corte l'ha invocata per ritenere solidalmente responsabili societa e soci per le ritenute non operate sui presunti utili occulti.
art. 53 e art. 54, D.lgs. 546/1992
art. 53, comma 2, e art. 54, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regolano l'appello e l'appello incidentale nel processo tributario; la Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha distinto tra cause scindibili e inscindibili e precisato le regole di proponibilita e notifica dell'appello incidentale nei casi scindibili.
art. 23, D.lgs. 546/1992
art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992
Fissa il termine per la proposizione dell'appello; la Corte ha ritenuto tardivo l'appello incidentale non notificato entro i termini decorrenti dalla conoscenza della sentenza.
art. 2, comma 2, D.lgs. 472/1997 e art. 7, D.L. 30/9/2003, n. 269 convertito
art. 2 comma 2 D.lgs. 472/1997; art. 7 DL 30 settembre 2003 n. 269
Richiamate in relazione alle sanzioni; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti, confermando che la sanzione puo trovare applicazione anche nei confronti dei soci in presenza dei requisiti di colpevolezza e controllo, conformemente alla giurisprudenza di legittimita.
art. 15, comma 2, D.lgs. 546/1992
art. 15 c. 2, d.lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese processuali in presenza di giusti motivi; la Corte ha compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza.
Cass. S.U. 30 aprile 2024 n. 11676
Cass. S.U. 30 aprile 2024 n. 11676
Principio applicato sulle modalita di proposizione dell'appello incidentale in processi con parti plurime e sulla distinzione tra cause scindibili e inscindibili; usato dalla Corte per dichiarare inammissibile per tardivita l'appello incidentale nei confronti di una parte non appellata nelle cause scindibili.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo puro puo essere legittimamente utilizzato quando l'amministrazione dimostra l'inattendibilita della contabilità con rilievi circostanziati; la produzione di scritture non obbligatorie da parte del contribuente non esclude il controllo e la ricostruzione induttiva se tali scritture contengono incongruenze.
- Quando l'ufficio ricostruisce ricavi d'impresa induttivamente, l'IVA può essere assolta/calcolata in conseguenza della ricostruzione; una precedente istanza di rimborso IVA costituisce alternativa alla compensazione e non impedisce l'ufficio dall'agire in compensazione se la richiesta di rimborso non ha avuto esito favorevole.
- In società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione pro quota degli utili non contabilizzati salvo che il socio provi che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società; la prova richiesta è di natura documentale e specifica.
- La recidiva fiscale puo essere applicata solo se la violazione precedente sia stata definitivamente accertata (decisione giudiziaria definitiva o mancata impugnazione); in mancanza di definitivo accertamento l'aggravante della recidiva non e applicabile.
- La responsabilita solidale tra societa (sostituto) e soci (sostituiti) per ritenute non operate puo essere affermata quando entrambi hanno contribuito alla sottrazione a tassazione: la normativa e la giurisprudenza riconoscono la colpevolezza dei soci per mancato controllo o gestione insufficiente.
- Nel processo tributario con piu parti e cause scindibili non e obbligatorio evocare tutte le parti in appello; pero l'appellato che intende proporre appello incidentale nei confronti di una parte non appellata deve notificare nei termini ordinari dell'art. 23 d.lgs. 546/1992; altrimenti l'appello incidentale e inammissibile.
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