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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20235/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato il loro reclamo avverso il decreto di sequestro preventivo. Denunciano in via principale la violazione delle norme sull'inutilizzabilità degli atti (art. 270 c.p.p.) sostenendo che il giudice avrebbe illegittimamente fondato il fumus commissi delicti sulla utilizzabilità di conversazioni intercettate autorizzate in altro procedimento non direttamente pertinente (connessione contestata ai sensi dell'art. 12 c.p.p.). Contestano inoltre la mancata specificazione del tipo di frode fiscale ipotizzata e, con motivo autonomo, l'insufficiente argomentazione rispetto al periculum in mora necessario per il sequestro finalizzato alla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi non si siano confrontati con le argomentazioni del Tribunale che aveva evidenziato: 1) l'assenza di "diverso procedimento" essendo intervenute numerazioni differenti per vicende connesse e la riunione di procedimenti; 2) l'esistenza di un compendio indiziario autonomo e sufficiente rispetto alle sole intercettazioni (informative di P.G., sentenze di fallimento, relazioni dei curatori, accertamenti bancari, dichiarazioni degli indagati) idoneo a formare il fumus commissi delicti; 3) la ricorrenza del periculum in mora, con concreto rischio di dispersione del patrimonio oggetto di sequestro. La Corte ha inoltre richiamato precedenti decisioni (anche relative agli stessi indagati) che avevano già dichiarato inammissibili analoghe impugnazioni. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame per i provvedimenti cautelari reali; qui richiamata come titolo del procedimento di riesame che ha adottato l'ordinanza impugnata.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Riferita in rapporto all'inutilizzabilità degli atti: i ricorrenti sostenevano che le intercettazioni autorizzate in altro procedimento fossero inutilizzabili; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato la connessione e soprattutto l'autonomia del restante compendio indiziario.

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; citata dai ricorrenti in relazione alla presunta inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non convincente.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta connessione dei procedimenti: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la connessione era 'forte' e quindi l'utilizzo delle captazioni era contestabile solo se si fosse dimostrata la loro decisività, cosa non provata.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Principio di specificità dei motivi d'impugnazione: la Corte ha richiamato l'obbligo del ricorrente di dimostrare come gli atti ritenuti inutilizzabili abbiano inciso decisivamente sul compendio probatorio del giudice; i ricorrenti non hanno fornito tale specificità, quindi motivo generico e inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte a condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di singoli atti (es. intercettazioni autorizzate in altro procedimento) è necessario indicare con precisione e dimostrare in che modo tali atti siano stati decisivi per il provvedimento impugnato; l'argomentazione generica è inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Il giudice del riesame può fondare la misura reale anche su un compendio indiziario autonomo rispetto alle intercettazioni (informative di P.G., documentazione fallimentare, accertamenti bancari, dichiarazioni degli indagati); se il restante materiale probatorio è idoneo a sostenere il fumus il vizio prospettato sulle intercettazioni perde efficacia.
  • La contestata utilizzazione di atti provenienti da un "altro procedimento" può essere superata quando ricorra una connessione rilevante tra i procedimenti; occorre provare l'assenza di tale connessione o la decisività esclusiva degli atti impugnati.
  • Sul punto del periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare il concreto rischio di dispersione del patrimonio; chi impugna deve dimostrare l'assenza di tale rischio e non limitarsi a rilievi formali.
  • Impostare ricorsi vaghi o reiterativi, senza confutare specificatamente la "prova di resistenza" opposta dal giudice, espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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