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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41711/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furti con destrezza: Grazia Petrillo deduce genericità dell'appello e censura la declaratoria di inammissibilità, nonché critica l'attendibilità del riconoscimento operato dalle vittime e la valutazione dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 4 c.p.; Anna Bottone lamenta l'insufficienza e l'incertezza delle prove a fondamento della condanna (in particolare la scarsa certezza del riconoscimento da parte delle vittime), nonché violazioni relative al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 624 n. 4 c.p. e al diniego delle attenuanti generiche. Entrambe hanno infine dedotto, con memoria comune, l'assenza di querela per i reati procedibili a querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Petrillo l'appello era genericamente formulato e dunque non specifico nella indicazione e argomentazione dei punti da riesaminare, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato (art. 581 c.p.p.). Per Bottone i motivi attengono alla valutazione di merito (attendibilità del riconoscimento, valutazione degli indizi, apprezzamento delle circostanze attenuanti) riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria; anche la decisione in ordine all'aggravante della destrezza è stata ritenuta correttamente motivata, richiamando i principi delle Sezioni Unite sul concetto di destrezza (anche con valenza psicologica). La censura sulla mancanza di querela è stata ricondotta al fatto che, nei giudizi di legittimità pendenti, la eventuale improcedibilità per mancanza di querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione in appello; la Corte ha ritenuto che l'appello debba indicare chiaramente i punti della decisione da riesaminare e le ragioni di fatto e diritto, e che la genericità dell'impugnazione rende l'appello (e di riflesso il ricorso) inammissibile

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento al canone di giudizio sulle prove; le ricorrenti hanno invocato la violazione del principio di valutazione della prova ma la Corte ha ricordato che la valutazione della prova è di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sulla regola della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha precisato che la regola impone la condanna solo se le eventualità alternative siano meramente remote e prive di riscontro nelle emergenze processuali

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudizio negativo sulle attenuanti sia motivato richiamando elementi quali modalità del fatto, spessore criminoso, precedenti e assenza di elementi positivi

  • art. 624 cod. pen., n. 4 (e richiamo a art. 625 co.4 citato nel testo)

    Riferimento alla circostanza aggravante della 'destrezza' nei furti: la Corte ha affermato che la destrezza può avere anche connotazione psicologica (manovre atte a eludere la vigilanza della vittima) e che i giudici di merito hanno adeguatamente spiegato la sussistenza dell'aggravante

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferimento alla riforma che ha reso procedibili taluni reati a querela; la Corte ha osservato che, nei giudizi pendenti in Cassazione, l'eccezione di mancanza di querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'appello deve essere specifico: chi impugna deve indicare e argomentare con precisione i punti della sentenza di cui chiede il riesame; la genericità può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina il merito dei fatti: la valutazione dell'attendibilità delle prove e del riconoscimento è riservata ai giudici di merito e sindacabile solo se viziata da palese contraddittorietà, congetture non fondate o carenza motivazionale
  • La circostanza aggravante della 'destrezza' può avere anche una dimensione psicologica; è sufficiente che il comportamento dell'agente sia idoneo ad eludere o attenuare la vigilanza della vittima e sia adeguatamente motivata dai giudici di merito
  • La regola della condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio' impone la condanna solo quando le alternative siano meri eventi remoti non supportati dai fatti emersi; critiche meramente alternative alla valutazione probatoria non valgono a integrare vizio di legittimità
  • L'eccezione di mancanza di querela, introdotta da successiva normativa, non elimina automaticamente l'inammissibilità già pronunciata sulla base di vizi processuali dell'impugnazione in corso di legittimità

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