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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10114 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, per quanto ancora rilevante, il recupero dell'IVA relativa a cessioni intracomunitarie asseritamente destinate a un acquirente greco, ritenendo non provato che le merci fossero effettivamente uscite dal territorio italiano. La contribuente contestava inoltre il disconoscimento di detrazioni IVA, la deduzione dei costi dell'attività di autonoleggio, la deduzione di perdite su crediti imputate all'anno 2002 anziché al 2001, la validità delle sanzioni, la motivazione dell'avviso di accertamento, l'utilizzo di elementi acquisiti in sede penale e l'efficacia del condono tombale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarando alcuni motivi inammissibili e gli altri infondati. Ha stabilito che la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede la prova sia del trasferimento del potere di disporre dei beni sia della loro effettiva uscita fisica dall'Italia verso un altro Stato membro; tale prova grava sul contribuente. Nel caso concreto, la cessazione dell'attività e della partita IVA dell'acquirente greco, unita all'insufficienza o genericità dei documenti prodotti, impediva di dimostrare il trasporto e la consegna. È stata esclusa anche la buona fede, poiché la società non aveva dimostrato di aver effettuato verifiche diligenti, come il controllo della validità della partita IVA del cessionario. La Corte ha inoltre confermato il disconoscimento dei costi dell'autonoleggio, ritenuti non inerenti e antieconomici, la deduzione della perdita su crediti nell'anno del fallimento della debitrice, il 2001, e la legittimità delle sanzioni. L'adesione al condono tombale non produceva effetti preclusivi, anche perché il condono IVA non può comprimere gli obblighi unionali di riscossione dell'imposta. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 18.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 50 e 58, convertito in legge

    Il regime di non imponibilità richiede che il bene sia spedito o trasportato in un altro Stato membro e che lasci fisicamente il territorio dello Stato di cessione; l'art. 50 consente di chiedere la conferma della validità del numero identificativo del cessionario.

    La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie non deriva dalla sola indicazione dell'operazione come triangolazione o dalla documentazione commerciale, ma presuppone l'effettiva movimentazione fisica dei beni verso un altro Stato membro. L'onere di provare tale presupposto grava sul cedente che invoca il regime agevolato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19, 54 e 63

    Il diritto alla detrazione IVA deve essere concretamente esercitato dal cessionario e non determina automaticamente l'estinzione del debito d'imposta del cedente.

    L'eventuale neutralità economica dell'operazione per l'Erario non può essere presunta: deve essere dimostrato che il cessionario abbia adempiuto agli obblighi contabili e dichiarativi e abbia effettivamente esercitato il diritto alla detrazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 56, 84, 101 e 109

    Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

    I costi sono deducibili soltanto se inerenti all'attività d'impresa, economicamente coerenti e adeguatamente provati. La perdita su crediti va imputata all'esercizio in cui diviene certa, normalmente quello di apertura della procedura concorsuale, salvo prova specifica di una certezza sopravvenuta in un esercizio successivo.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7, 10 e 12

    Gli atti impositivi devono essere motivati e il contribuente deve poter conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa.

    La contestazione della motivazione dell'avviso deve riguardare effettive carenze di allegazione o di esposizione dei presupposti, non il semplice dissenso sulla fondatezza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Il condono non può essere applicato in modo da determinare una quasi-esenzione dall'IVA o da impedire allo Stato di riscuotere integralmente l'imposta, in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 12

    L'estraneità soggettiva a eventuali frodi non esclude automaticamente le sanzioni quando il contribuente non dimostri di aver agito con la diligenza richiesta e di non poter riconoscere l'irregolarità dell'operazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi invoca un regime fiscale derogatorio o agevolato deve provare i fatti costitutivi del relativo diritto; pertanto, il cedente deve dimostrare l'effettiva uscita dei beni dall'Italia.

  • Art. 360 c.p.c.

    Le censure in cassazione devono essere specifiche, decisive e autosufficienti. Deduzioni ipotetiche, generiche o non supportate dalla trascrizione degli atti rilevanti possono essere dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità IVA a una cessione intracomunitaria, non basta indicare un cliente estero o produrre fatture, bonifici, dichiarazioni Intrastat o documenti di trasporto generici: occorre una prova coerente e specifica dell'effettiva uscita fisica dei beni dall'Italia e della loro consegna nello Stato membro di destinazione.
  • Il cedente deve adottare una diligenza attiva, inclusa la verifica della validità della partita IVA e dell'effettiva esistenza del cessionario estero. L'assenza di controlli può escludere la buona fede anche se non è dimostrata una partecipazione alla frode.
  • Quando il cessionario estero risulta inesistente, cessato o privo di una partita IVA valida nel periodo dell'operazione, il rischio fiscale aumenta significativamente e la documentazione commerciale ordinaria può non essere sufficiente.
  • La possibile detrazione dell'IVA da parte dell'acquirente nazionale non neutralizza automaticamente il recupero dell'IVA nei confronti del cedente: occorre provare il concreto assolvimento degli obblighi del cessionario.
  • I costi sostenuti da una società devono essere provati come inerenti all'attività imprenditoriale e coerenti con una gestione economica reale; costi destinati prevalentemente ai soci o ai loro familiari possono essere disconosciuti.
  • Le perdite su crediti devono essere imputate all'esercizio in cui diventano certe e precise. L'apertura del fallimento costituisce normalmente il momento rilevante, salvo prova documentata che l'irreversibilità della perdita sia emersa successivamente.
  • L'adesione a un condono non impedisce il recupero dell'IVA quando l'effetto del condono contrasta con gli obblighi unionali di riscossione e contrasto alle frodi.
  • In cassazione non è sufficiente prospettare dubbi o riproporre genericamente fatti già dedotti: è necessario indicare con precisione gli atti processuali, i documenti e i passaggi motivazionali rilevanti.

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