Sentenza n. 3896/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza a)dell'ordinanza -OMISSIS-, oramai irrevocabile; b) dell'ordinanza -OMISSIS- integrativa della predetta decisione; c) dell'ordinanza -OMISSIS-, irrevocabile e confermante la citata statuizione del giugno 2021, tutte rese dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere e disponenti la revoca della confisca dei terreni siti in -OMISSIS-, località “-OMISSIS-” - già catastalmente identificati al foglio -OMISSIS-, part. nn. -OMISSIS-e la loro restituzione alla ricorrente. con – all’occorrenza – declaratoria di nullità a) del foglio -OMISSIS- prot. -OMISSIS- con la quale ANBSC ha ritenuto già eseguiti i provvedimenti giurisdizionali de quibus e chiesto di revocare il sopralluogo – prodromico alla restituzione dei cespiti – previsto per il 26.1.2023; b) della nota -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, con la quale, in considerazione di quanto espresso nel predetto foglio, la Guardia di Finanza ha ritenuto non doversi procedere al prefato sopralluogo; e per la fissazione ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. della somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata materiale riconsegna di terreni oggetto di ordinanze penali irrevocabili di revoca della confisca e restituzione, nonché atti dell'ANBSC e della Guardia di Finanza che ritenevano eseguiti i provvedimenti mediante la trascrizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alle ordinanze della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere che avevano revocato confische penali, dichiarato l'estinzione di una misura di prevenzione e disposto la restituzione dei terreni, delegando alla Guardia di Finanza e, in parte, all'ANBSC gli adempimenti esecutivi e la trascrizione. Ha dedotto che, nonostante la trascrizione delle revoche, non era mai stata immessa nel possesso materiale dei terreni, occupati da terzi, e ha chiesto al TAR di ordinare alle amministrazioni di effettuare un sopralluogo, verificare la consistenza e lo stato dei luoghi, rendere il conto della gestione e procedere alla consegna dei cespiti, oltre alla fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre chiesto, ove necessario, la declaratoria di nullità degli atti con cui l'ANBSC e la Guardia di Finanza avevano ritenuto già eseguite le decisioni penali e annullato il sopralluogo. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità dell'ottemperanza, sostenendo che l'esecuzione dei provvedimenti penali spetta esclusivamente al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione penale e che la trascrizione aveva già eseguito gli adempimenti giuridici di competenza dell'Agenzia; ha inoltre dedotto che l'ANBSC non aveva mai avuto la disponibilità materiale dei beni, occupati da terzi anteriormente al sequestro, e che le vicende dominicali risultavano complesse e controverse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.a. in relazione agli artt. 263, 665 e ss. c.p.p. Le ordinanze penali di revoca della confisca erano state trascritte dalla Guardia di Finanza, sicché, sotto il profilo giuridico, non residuavano ulteriori adempimenti per l'ANBSC. La richiesta di materiale riconsegna dei terreni riguardava invece l'esecuzione di provvedimenti del giudice penale, materia attribuita in via esclusiva al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione penale ai sensi degli artt. 655, 665 e 676 c.p.p.; in caso di controversia sulla proprietà trova applicazione anche l'art. 263, comma 3, c.p.p., con rimessione della questione al giudice civile competente. Il giudice amministrativo non può utilizzare l'ottemperanza per integrare o interpretare il contenuto dispositivo di un provvedimento penale né per svolgere accertamenti complessi sul regime dominicale dei beni e sulle successive alienazioni. Inoltre, l'ANBSC non aveva la disponibilità materiale dei terreni e non poteva essere onerata di impossessarsi di beni risultanti trascritti a favore della ricorrente ma occupati o detenuti da terzi. La trascrizione aveva reso opponibile ai terzi il ritorno della proprietà alla ricorrente e la consegna materiale non era stata ritenuta necessaria o esigibile nell'ambito dell'ottemperanza amministrativa. La domanda di penalità di mora è rimasta assorbita dall'inammissibilità dell'azione. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere dal giudice amministrativo l'integrazione o l'interpretazione del contenuto di provvedimenti penali né quando esista uno specifico rimedio esecutivo attribuito ad altro giudice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata nell'ambito dell'ottemperanza, ma la relativa richiesta presuppone un'azione di ottemperanza ammissibile.
art. 655 c.p.p.
Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
L'esecuzione dei provvedimenti penali è curata dal pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione.
art. 665 c.p.p.
Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
La competenza sull'esecuzione del provvedimento penale spetta, in via generale, al giudice penale che lo ha emesso.
art. 676 c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine (...) alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
Le questioni relative alla confisca e alla restituzione dei beni sequestrati devono essere decise dal giudice dell'esecuzione penale.
art. 263, comma 3, c.p.p.
In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Le controversie sulla proprietà dei beni sequestrati non sono risolte dal giudice amministrativo dell'ottemperanza, ma sono rimesse al giudice civile competente.
art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a.
La competenza funzionale del TAR Lazio per le controversie relative ai compiti istituzionali dell'ANBSC non opera quando gli atti dell'Agenzia non costituiscono l'oggetto del giudizio, il quale riguarda invece l'esecuzione di provvedimenti del giudice penale.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Per l'ottemperanza a provvedimenti del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, quando non ricorra una diversa ipotesi di competenza funzionale.
Massime di principio
- L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo non è ammissibile per ottenere l'esecuzione materiale, l'integrazione o l'interpretazione di un provvedimento emesso dal giudice penale quando l'ordinamento attribuisce tali attività al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione penale.
- Ai sensi degli artt. 655, 665 e 676 c.p.p., le questioni concernenti l'esecuzione dei provvedimenti penali, la confisca e la restituzione dei beni sequestrati spettano al pubblico ministero e al giudice penale competente per l'esecuzione.
- La trascrizione della revoca della confisca assolve l'adempimento giuridico di rendere opponibile ai terzi il ritorno della proprietà, senza che il giudice amministrativo possa imporre in sede di ottemperanza una materiale consegna del bene quando questa non risulti necessaria o esigibile dal contenuto del provvedimento penale.
- Il giudice amministrativo, chiamato a dare mera esecuzione a un provvedimento del giudice ordinario, non può svolgere accertamenti complessi sul regime dominicale dei beni, sulle alienazioni successive o sulle controversie tra privati, né sostituirsi al giudice penale o civile competente.
- La competenza funzionale del TAR Lazio prevista per le controversie relative ai compiti istituzionali dell'ANBSC non si applica al giudizio avente oggetto diretto l'esecuzione di provvedimenti penali, quando gli atti dell'Agenzia non costituiscono l'oggetto sostanziale della controversia.
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