Sentenza n. 396/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale, sez. IV, n.561/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 561/2025, relativa alla rideterminazione delle indennità di buonuscita con inclusione di sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari di buonuscita)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 561/2025, lamentando l’inadempimento dell’INPS rispetto all’obbligo di rideterminare e liquidare le rispettive indennità di buonuscita includendo sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1997. Nel corso del giudizio l’INPS ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute a tutti i ricorrenti, ad eccezione di uno, in ragione di un’inadempienza di quest’ultimo nei confronti di Equitalia. Il difensore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale che la pretesa degli assistiti era stata integralmente soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente ottemperata la sentenza n. 561/2025 e quindi soddisfatta la pretesa sostanziale dei ricorrenti. La mancata liquidazione in favore di uno dei ricorrenti, motivata dall’inadempienza nei confronti di Equitalia, non ha impedito la declaratoria, poiché il difensore ha confermato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, che ha adempiuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, e liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1997
La disposizione costituisce il fondamento della rideterminazione delle indennità di buonuscita riconosciuta in esecuzione della sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza, la pretesa azionata si considera soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione della sentenza successivamente alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, se il comportamento dell’amministrazione ha reso necessario l’instaurazione del giudizio.
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