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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37502/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto protezione sussidiaria e protezione umanitaria, ma entrambe le domande erano state respinte in primo grado e poi nuovamente rigettate dalla Corte d'appello di Milano dopo un precedente annullamento con rinvio da parte della Cassazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008, sostenendo che il giudice di rinvio, nel negare la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), avesse fatto riferimento a fonti non pertinenti e non verificabili quanto ad aggiornamento, senza adempiere correttamente al mandato cassatorio e senza un adeguato esame della situazione del Paese di origine; (2) violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. 286/1998, in relazione agli artt. 3 e 4 d.lgs. 251/2007 e agli artt. 8 e 32 d.lgs. 25/2008, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale avrebbe negato la protezione umanitaria valutando solo l'integrazione lavorativa in Italia, senza compiere la necessaria comparazione tra integrazione raggiunta in Italia e compromissione dei diritti fondamentali nel Paese di origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguatamente motivato il diniego di protezione sussidiaria perché sorretto da plurime fonti informative attendibili e concordi nell'escludere la violenza indiscriminata nella regione di provenienza. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva effettuato la doverosa valutazione comparativa richiesta per la protezione umanitaria e aveva attribuito rilievo non risolutivo al percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia, profilo da riesaminare alla luce dei principi di legittimità richiamati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al mandato cassatorio e riesaminare la controversia nei limiti segnati dalla sentenza rescindente.

  • art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    La protezione sussidiaria ex lett. c richiede l'accertamento di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato nella zona di provenienza.

  • art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    L'accertamento della situazione del Paese di origine deve essere compiuto mediante fonti informative attendibili e aggiornate.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra integrazione in Italia e condizioni personali e del Paese di origine.

  • art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La misura è collegata al divieto di espulsione o respingimento in presenza di rischi per diritti fondamentali.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 251/2007

    Richiamati in relazione alla valutazione dei fatti e delle allegazioni del richiedente protezione internazionale.

  • artt. 8 e 32 d.lgs. 25/2008

    Richiamati per il dovere di istruzione e di valutazione della domanda di protezione sulla base di informazioni aggiornate.

  • SS.UU. 29459/2019

    La concedibilità della protezione umanitaria presuppone un giudizio comparativo tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nei due contesti di riferimento.

  • SS.UU. 24413/2021

    Il percorso di integrazione sociale in Italia deve essere valutato nel quadro complessivo della comparazione richiesta per la protezione umanitaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla protezione sussidiaria, il diniego è legittimo se fondato su fonti informative specifiche, aggiornate e attendibili che escludano nella zona di provenienza una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.
  • Il giudice di rinvio deve rispettare il perimetro del mandato cassatorio e motivare il nuovo esame in coerenza con le indicazioni impartite dalla Corte di cassazione.
  • La protezione umanitaria non può essere negata con il solo rilievo della mancata piena integrazione lavorativa o, al contrario, della sola presenza di integrazione sociale: occorre una valutazione comparativa complessiva tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la compromissione dei diritti fondamentali nel Paese di origine.
  • Quando il richiedente allega una situazione interna del Paese di origine con compressione dei diritti fondamentali, il giudice deve confrontarsi espressamente con tale allegazione nell'ambito del bilanciamento richiesto per la protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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