Circolare INAIL n. 13 del 20 marzo 1992
Determinazione per l anno 1992 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL determina per il 1992 i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sulla base della variazione dell’indice del costo della vita pari al 7,9%. Vengono richiamati i criteri di raffronto con il minimale di legge, e sono aggiornati i valori per le principali categorie di lavoratori nei settori industriale e agricolo, nonché per settori e figure particolari come artigiani, facchini, pescatori, domestici e insegnanti non statali. La circolare indica inoltre gli importi dei premi assicurativi collegati e chiarisce le modalità di adeguamento per prestazioni economiche e rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1992.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1992 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali
Determinazione dei minimali retributivi per il 1992 e aggiornamento delle retribuzioni convenzionali
La circolare definisce, per l’anno 1992, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. L’adeguamento è effettuato sulla base della variazione dell’indice del costo della vita pari al 7,9%, con applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto dalla normativa richiamata, che impone comunque il rispetto del minimale giornaliero di L. 53.495 quando il valore risultante dall’aggiornamento sia inferiore.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la legge 26 settembre 1981, n. 537, e il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il criterio indicato è quello di applicare la variazione del costo della vita ai fini della determinazione dei minimali contributivi, salvo l’operatività del minimale assoluto previsto dalla normativa di salvaguardia.
Limite minimo generale e regole speciali per il part-time
Per i lavoratori soggetti al comma 19 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 1992 è pari a L. 28.155. La circolare precisa che questo importo va raffrontato con i minimali derivanti dall’aggiornamento ex legge n. 537/1981.
Nei casi di part-time senza stipula di contratto di lavoro per particolari settori, contemplati dai commi 16 e 17 del medesimo articolo 5, il minimale giornaliero va determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4%: per il 1992 l’importo è L. 22.524. Se i lavoratori sono occupati per un orario superiore alle quattro ore, si applica invece il minimale generale di L. 53.495.
Settore dell’istruzione pre-scolare e scolare
La circolare distingue il settore dell’istruzione pre-scolare da quello dell’istruzione scolare non statale.
Nel settore dell’istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all’articolo 7, primo comma, della legge n. 638/1983; i minimali vanno quindi aggiornati esclusivamente in base ai criteri della legge n. 537/1981. Per il 1992 risultano i seguenti valori:
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 54.530;
- impiegati docenti e non docenti: L. 25.190;
- operai: L. 20.140.
Le retribuzioni annue si ottengono, come di consueto, moltiplicando per 300 le retribuzioni giornaliere indicate.
Per l’istruzione scolare non statale, invece, la particolare disposizione del comma 20 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984 non si applica: resta quindi fermo il confronto tra i minimali aggiornati ex legge n. 537/1981 e quelli stabiliti dall’articolo 7 della legge n. 638/1983.
Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, le sedi devono acquisire gli elementi necessari per il calcolo del premio annuo dovuto a ciascun insegnante, considerando:
- il settore di insegnamento, pre-scolare o scolare;
- le ore di insegnamento giornaliere, fino a quattro o oltre;
- le eventuali funzioni direttive svolte in aggiunta all’insegnamento;
- l’applicazione dei commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984.
Il premio speciale unitario pro-capite va calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, prendendo come base di partenza il D.M. 15 luglio 1987. La circolare riporta in tabella i valori per l’anno scolastico 1991/1992, distinti tra insegnamento pre-scolare e scolare, con indicazione di retribuzione giornaliera, retribuzione annua, premio corrispondente e premio dovuto.
Settore industriale
Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 53.495.
La stessa misura si applica ai titolari di aziende artigiane, ai soci di società tra artigiani lavoratori e ai familiari coadiuvanti del titolare. In questo caso la retribuzione minima annua è pari a L. 16.048.500, ottenuta moltiplicando la retribuzione giornaliera per 300. La circolare riporta inoltre i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio da I a X. Per le posizioni assicurative artigiane in essere al 1° gennaio 1992, l’aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile viene effettuato soltanto dopo il consolidamento degli importi dovuti per l’autoliquidazione 1992.
Categorie speciali nel settore industriale
La circolare indica specifici minimali e premi per varie categorie particolari:
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni o aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: retribuzione giornaliera L. 53.495, con premi minimi a persona per trimestre o frazione di trimestre distinti tra facchini e barrocciai;
- le stesse categorie, quando soggette al D.P.R. n. 602/1970: retribuzione giornaliera L. 28.630, con premi minimi unitari fissati per il primo trimestre o frazione di trimestre; la circolare precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, la misura è determinata a prescindere dal numero di giornate mensili di occupazione;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250: retribuzione giornaliera L. 28.630 e premio minimo mensile o frazione di mese pari a L. 34.200;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive: retribuzione giornaliera L. 53.495 e, dalla campagna olearia 1992/1993, premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e B, sia per lavori fino a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia;
- lavoratori soci di società o enti cooperativi, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al D.P.R. n. 602/1970: retribuzione giornaliera L. 28.630; per il calcolo del premio si applicano le istruzioni della tariffa ordinaria, tenendo conto della retribuzione convenzionale e del periodo occupazionale mensile fissati dal decreto 4 aprile 1989;
- lavoratori a domicilio: retribuzione giornaliera L. 53.495.
Servizi domestici e familiari
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari la circolare non riporta nuovi importi numerici nel testo, ma rinvia alla tabella allegato n. 2 per le retribuzioni modificate. Il criterio di rivalutazione resta quello previsto dalla disciplina speciale richiamata dalla circolare.
Settore agricolo e riflessi sulle prestazioni economiche
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera per il 1992 è pari a L. 45.880, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’articolo 1 della legge n. 537/1981.
La circolare precisa anche le conseguenze in materia di prestazioni economiche:
- per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, il calcolo deve essere adeguato alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1992 e per quelli per i quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico;
- per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi devono essere assunti per la liquidazione delle prestazioni relative a eventi verificatisi dal 1° gennaio 1992, in quanto tali limiti risultano per gran parte delle categorie interessate superiori al minimale del settore industriale fissato per il periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1993.
Richiami operativi e istruzioni finali
La circolare conferma inoltre quanto già comunicato in precedenti istruzioni in relazione agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti e internati e agli allievi dei corsi di istruzione professionale. Nel complesso, il documento fornisce agli uffici INAIL i valori da utilizzare per l’anno 1992 ai fini contributivi e assicurativi, distinguendo tra categorie ordinarie e categorie con discipline speciali, nonché le regole per il raccordo con le prestazioni indennitarie e previdenziali.
Punti principali
Base normativa e criterio di aggiornamento dei minimali
Per il 1992 la variazione percentuale dell’indice del costo della vita è fissata al 7,9% ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 153/1969 e della legge n. 537/1981. I limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera vanno determinati applicando tale variazione, fermo restando il meccanismo di salvaguardia previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. Se il minimale così determinato risulta inferiore, deve essere comunque ricondotto a L. 53.495, pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo lavoratori dipendenti vigente al 1° gennaio 1992 (L. 563.100).
Limite minimo generale e categorie con salari convenzionali
Per i lavoratori soggetti al comma 19 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 1992 è pari a L. 28.155. Tale valore va confrontato con i minimali aggiornati ex legge n. 537/1981 riportati in tabella. Nelle ipotesi di part-time senza contratto per particolari settori di cui ai commi 16 e 17 dello stesso articolo 5, il minimale giornaliero, calcolato sul 4% del trattamento minimo di pensione, è pari a L. 22.524; se l’orario supera le quattro ore, si applica invece il minimale generale di L. 53.495.
Settore dell’istruzione pre-scolare e non statale
Nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il minimale di cui all’articolo 7 della legge n. 638/1983: i minimali devono quindi essere aggiornati solo sulla base della legge n. 537/1981. Per il 1992 risultano: impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 54.530; impiegati docenti e non docenti L. 25.190; operai L. 20.140. Le retribuzioni annue si ottengono moltiplicando per 300 tali importi. Per l’istruzione scolare non statale, invece, continua il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli dell’articolo 7 della legge n. 638/1983.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori domestici e familiari le retribuzioni previste dall’articolo 22 della legge n. 843/1978, soggette alla disciplina dell’articolo 1 della legge n. 895/1980, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni calcolate ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 153/1969, incrementate dal 1° gennaio 1985 del 50% delle misure vigenti a tale data in forza dell’articolo 10 della legge n. 887/1984. I nuovi importi sono rinviati alla tabella allegato n. 2.
Settore industriale: lavoratori dipendenti, artigiani e categorie assimilate
Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale la retribuzione giornaliera minima è L. 53.495. Lo stesso valore si applica ai titolari di aziende artigiane, ai soci di società tra artigiani lavoratori e ai familiari coadiuvanti; in tal caso la retribuzione minima annua è pari a L. 16.048.500 (53.495 x 300), con i relativi premi per classi di rischio da I a X indicati nella circolare. Per le posizioni assicurative artigiane già in vigore al 1° gennaio 1992, l’aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile viene effettuato solo dopo il consolidamento degli importi dovuti per l’autoliquidazione 1992.
Facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori e altri casi particolari
Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è L. 53.495, con premi minimi a persona per trimestre o frazione di trimestre differenziati tra facchini e barrocciai. Per i soggetti della stessa categoria ma soggetti al D.P.R. n. 602/1970 la retribuzione giornaliera è L. 28.630 e i premi minimi unitari sono fissati per il 1° trimestre o frazione. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne la retribuzione giornaliera è L. 28.630 e il premio minimo mensile o frazione è L. 34.200. Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, a decorrere dalla campagna olearia 1992/1993, sono stabiliti premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e B e per lavori di durata non superiore a 30 giorni o per l’intera campagna.
Lavoratori soci di cooperative e lavoratori a domicilio
Per i lavoratori soci di società o enti cooperativi, anche di fatto, e per i loro organismi associati soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è L. 28.630; il premio va calcolato secondo le istruzioni della tariffa ordinaria, tenendo conto della retribuzione convenzionale e del periodo occupazionale mensile fissati dal decreto 4 aprile 1989. Per i lavoratori a domicilio la retribuzione giornaliera è L. 53.495.
Insegnanti delle scuole e degli istituti non statali
Per gli insegnanti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, le sedi devono acquisire dalle scuole tutti gli elementi utili al calcolo del premio annuo: settore di insegnamento, ore giornaliere di insegnamento, eventuali funzioni direttive aggiuntive e applicazione dei commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984. Il premio speciale unitario pro-capite va calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico 1° novembre-31 ottobre, assumendo come base il D.M. 15 luglio 1987. La circolare riporta i valori 1991/1992 per insegnamento pre-scolare e scolare, con retribuzioni giornaliere, annue, premi corrispondenti e premio dovuto.
Settore agricolo e conseguenze in ambito risarcitorio
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 45.880 per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’articolo 1 della legge n. 537/1981. Sul piano risarcitorio, l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1992 e per quelli in corso a tale data. Le rendite per inabilità permanente e ai superstiti devono essere liquidate assumendo i nuovi limiti retributivi per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1992, poiché tali limiti risultano in gran parte superiori al minimale del settore industriale fissato per il periodo 1° luglio 1991-30 giugno 1993.
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