Cassazione Penale, Sentenza n. 40695/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per cinque anni con obbligo di soggiorno e cauzione, deducendo tre gruppi di censure: 1) illegittimità e vaghezza di alcune prescrizioni ("vivere onestamente", "rispettare le leggi", divieto di partecipare a pubbliche riunioni, obbligo di avviso per allontanamenti dall'abitazione) e carenza di motivazione del provvedimento di merito; 2) rilievi di illegittimità costituzionale e contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU (caso De Tommaso) rispetto alla tassatività e funzione delle prescrizioni generiche; 3) eccessiva durata e sproporzione della misura (5 anni) senza adeguata motivazione e senza considerare la lunga detenzione e il percorso rieducativo del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione. Il Collegio ha ritenuto infondate le censure: le prescrizioni generiche, pur non integrando di per sé il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, possono essere legittimamente previste nella misura (Sez. U, Paternò); la prescrizione di non andare lontano dall'abitazione senza preventivo avviso è espressamente prevista e fondata sull'art. 8 d.lgs. 159/2011; la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni deve intendersi limitata alle riunioni in luogo pubblico (Sez. U, Acquaviva) e il provvedimento di merito ha definito adeguatamente tale perimetro; la durata quinquennale della sorveglianza speciale è stata ritenuta motivata in relazione alla gravità e continuità delle condotte e alla inefficacia dissuasiva delle pregresse misure. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Il giudice ha richiamato l'art. 8 come fondamento delle prescrizioni imposte nella sorveglianza speciale (fissazione dimora, obbligo di darne comunicazione e divieto di allontanarsi senza avviso). Le prescrizioni generiche previste dal comma 4 (vivere onestamente, rispettare le leggi, non partecipare a pubbliche riunioni) sono ammissibili nell'insieme delle misure, pur non potendo da sole integrare il reato di cui all'art. 75, comma 2.
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'inosservanza delle prescrizioni generiche non integra ipso facto il reato previsto dal comma 2; pertanto la presenza di prescrizioni generiche nella misura non è di per sé illegittima, benché non possano costituire autonoma fattispecie penale.
Sezioni Unite della Corte di cassazione (giurisprudenza citata)
Richiamate le pronunce di legittimità (Sez. U, n. 40076/2017 Paternò; Sez. U, n. 46595/2019 Acquaviva) per affermare: a) la non riconducibilità delle prescrizioni generiche al reato di cui all'art. 75; b) la limitazione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni alle riunioni in luogo pubblico.
Codice penale (artt. 132 e 133 c.p.)
Principi richiamati per la determinazione della durata della misura: funzione direttiva del giudice nella ponderazione della gravità del fatto e della pericolosità sociale dell'agente. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta della durata con riferimento alla gravità e continuità delle condotte e alla recidiva.
Codice di procedura penale (art. 606 c.p.p.)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (in particolare lett. b, c, e) per censurare violazioni di legge e carenze motivazionali). La Corte ha ritenuto le doglianze infondate.
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3, 11, 27, 111, 117 e altri richiamati)
La difesa invocava profili di illegittimità costituzionale in relazione alla tassatività e proporzionalità delle misure; la Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto le questioni di legittimità infondate alla luce della normativa e della giurisprudenza di legittimità e sovranazionale richiamata.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Protocollo n. 4 (art. 2 del Protocollo n. 4)
La difesa richiamava la sentenza De Tommaso c. Italia della Corte EDU per sostenere che alcune prescrizioni violano la libertà di movimento e di riunione. La Corte di cassazione ha preso atto del richiamo, ma ha ritenuto che, così come interpretate dalle Sezioni Unite e circoscritte (es.: riunioni in luogo pubblico), le prescrizioni risultano compatibili con i parametri eurounitari.
Massime di principio
- La previsione di prescrizioni generiche (es. "vivere onestamente", "rispettare le leggi") nella sorveglianza speciale è legittima come parte dell'insieme delle misure, ma la loro inosservanza non costituisce automaticamente il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011.
- I divieti che incidono su libertà fondamentali (es. partecipazione a riunioni) vanno interpretati restrittivamente: il divieto di partecipare a "pubbliche riunioni" si riferisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, alle riunioni in luogo pubblico.
- Prescrizioni specifiche previste dall'art. 8 (es. non allontanarsi dall'abitazione senza avviso) trovano diretto fondamento normativo e, se motivatamente applicate, non sono arbitrarie; tuttavia la loro concretezza e operatività devono emergere dal provvedimento.
- La determinazione della durata della misura è soggetta a sindacato limitato: il giudice deve motivare il ragionamento comparando gravità delle condotte, continuità criminosa e capacità di recupero. Una motivazione adeguata sul punto rende la scelta temporale difficilmente sindacabile in cassazione.
- Richieste di accertamento di illegittimità costituzionale o conflitto con la Convenzione vanno vagliate tenendo conto della giurisprudenza di legittimità nazionale e della Corte EDU; argomentazioni meramente apodittiche o non confrontate con il provvedimento di merito sono destinate a essere rigettate.
- La mancata replica a censure manifestamente infondate in sede di appello non inficia la legittimità del provvedimento impugnato; questioni infondate sono considerate inammissibili o rigettate.
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