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Sentenza

Sentenza n. 1580/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di cittadinanza presentata dalla ricorrente, cittadina albanese; 2) ove occorra, il parere contrario della Questura -OMISSIS- datato -OMISSIS-; 3) ogni altro atto presupposto consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto relativo al rigetto della domanda presentata; nonché per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla ricorrente, in conseguenza degli atti illegittimi emanati, da quantificarsi in corso di causa tenendo conto in particolare, tra gli altri fattori, del grave danno morale, biologico ed esistenziale patito, oltre che della grave lesione di un diritto riconosciuto dall’ordinamento;

Giustizia amministrativa202215594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato sui precedenti penali del coniuge convivente e sul parere contrario della Questura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla cittadinanza, grave difetto di istruttoria, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta. Il provvedimento aveva attribuito rilievo ostativo a due condanne penali riportate dal coniuge convivente, senza spiegare adeguatamente il collegamento tra tali precedenti e la meritevolezza della richiedente, né svolgere una valutazione complessiva della sua personalità, della condotta di vita, del grado di inserimento sociale ed economico e della prolungata permanenza sul territorio nazionale. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal diniego illegittimo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento. Ha riconosciuto che l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della meritevolezza della concessione della cittadinanza, potendo considerare l'integrazione del richiedente e la sua adesione ai valori e alle regole della comunità nazionale. Tuttavia, gli elementi favorevoli all'inserimento sociale e quelli potenzialmente ostativi non possono essere trattati come profili rigidamente separati: ogni fatto deve essere apprezzato nel contesto complessivo della personalità e della condotta dello straniero. Nel caso concreto, il diniego aveva utilizzato le condanne del coniuge come fattore ostativo riferibile alla ricorrente, senza ulteriori analisi e senza dimostrare in che modo la situazione del coniuge evidenziasse lo scarso inserimento dell'intero nucleo familiare o la mancata integrazione della richiedente. Il provvedimento è stato quindi annullato per insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per la sua genericità e per l'assenza di un elemento soggettivo di responsabilità civile autonomamente valutabile e provato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza per residenza implica una valutazione discrezionale dell'Amministrazione sulla meritevolezza dell'istanza, sull'integrazione del richiedente e sulla sua compatibilità con i valori della comunità nazionale.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    Il principio della personalità della responsabilità penale impedisce di attribuire automaticamente alla richiedente, quale elemento ostativo alla cittadinanza, la responsabilità o i precedenti penali del coniuge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione deve ponderare congiuntamente gli indici di integrazione sociale ed economica e gli elementi eventualmente indicativi della mancata adesione ai valori e alle regole della comunità nazionale, senza considerarli come categorie rigidamente separate.
  • I precedenti penali del coniuge o di altro componente del nucleo familiare non possono costituire, da soli e automaticamente, motivo ostativo alla concessione della cittadinanza del richiedente, in ragione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.
  • Quando l'Amministrazione attribuisce rilievo ai precedenti penali di un familiare del richiedente la cittadinanza, deve svolgere e motivare una specifica valutazione sullo scarso inserimento dell'intero nucleo familiare nel contesto sociale e sulla concreta incidenza di tale situazione sulla meritevolezza del richiedente.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su condanne di terzi è illegittimo se non esamina la personalità del richiedente, la sua condotta di vita, la qualificazione e la rilevanza dei reati e le relative implicazioni extra-penali, mediante un'istruttoria e una motivazione adeguate.
  • L'annullamento del diniego di cittadinanza non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto alla concessione, ma impone all'Amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce dei criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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