Cassazione Penale, Sentenza n. 10371/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce vizio di motivazione per l\'omesso esame della richiesta di riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna (ex art. 175 c.p.), presentata in sede d\'appello unitamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Si censura che la Corte territoriale, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non abbia fornito alcuna motivazione rispetto al diniego (o al mancato riconoscimento) della non menzione, pur essendo tale questione specificamente dedotta e rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza della Corte d\'Appello limitatamente al punto relativo al beneficio della non menzione, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio sul solo punto. La motivazione è che la Corte territoriale non ha assolto all\'onere di motivare perché, pur avendo individuato elementi favorevoli alla sospensione condizionale, non ha ritenuto di concedere la non menzione; tale scelta discrezionale doveva essere adeguatamente giustificata. La Cassazione non ha deciso direttamente il riconoscimento della non menzione perché la valutazione richiede accertamenti di fatto (es. condizioni personali, dipendenza da stupefacenti, prognosi di ravvedimento) che impongono il rinvio.
Norme richiamate
art. 175 c.p.
Norma che disciplina l\'effetto della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; il giudice deve esaminare la richiesta e motivare il diniego o la concessione del beneficio.
art. 133 c.p.
Riguarda le circostanze che influenzano la determinazione della pena e i benefici connessi; la Corte sottolinea che il potere discrezionale del giudice di merito può portare a concedere alcuni benefici e non altri, ma la scelta richiede motivazione quando gli stessi elementi possono rilevare per più benefici.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di formulare il motivo di ricorso nei limiti necessari per la motivazione: qui il ricorso è stato enunciato nei limiti richiesti dalla norma.
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. n.150/2022
Norme procedurali applicate per trattare il ricorso senza l\'intervento delle parti (il ricorso è stato depositato dopo il 30/06/2024 e trattato secondo le modifiche proceduralmente rilevanti).
Cass. Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021 (Fusari)
Giurisprudenza che afferma la legittimità della discrezionalità del giudice di concedere alcuni benefici e non altri, ma richiede motivazione quando la concessione di un beneficio e il diniego di un altro appaiono incompatibili senza adeguata spiegazione.
Cass. Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018
Sostiene che non è in sé contraddittorio concedere la sospensione e negare la non menzione, ma che in caso di diniego il giudice deve motivare il perché.
Cass. Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021 (Quattraccioni)
Individua i casi in cui la Cassazione può direttamente disporre un beneficio (es. non menzione) sulla base degli elementi già valutati dal giudice del merito, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto; diversamente è richiesto il rinvio.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito concede un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) ma ne nega un altro correlato (es. non menzione), deve fornire motivazione specifica che spieghi perché gli elementi favorevoli per il primo non giustifichino anche il secondo o quali elementi negativi giustificano il diniego.
- Se la Corte d\'appello omette di motivare il rifiuto della non menzione quando la richiesta è stata specificamente dedotta, la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per nuovo esame, salvo che il giudizio di legittimità possa decidere direttamente il beneficio senza nuovi accertamenti di fatto.
- La concessione della sospensione condizionale e della non menzione segue finalità diverse: la non menzione mira a rimuovere la pubblicità della condanna per favorire il ravvedimento, mentre la sospensione mira a sottrarre alla pena il soggetto con prospettive di ravvedimento; pertanto possono essere riconosciute indipendentemente, ma la scelta del giudice richiede adeguata motivazione.
- La Corte di Cassazione non può svolgere valutazioni di fatto nuove: se la decisione sulla non menzione richiede accertamenti fattuali (es. valutazione della tossicodipendenza, prognosi di ravvedimento), bisogna rinviare al giudice di merito.
- In sede di impugnazione, le richieste di benefici devono essere esplicitate e il giudice d\'appello deve affrontarle puntualmente nel dispositivo e nella motivazione per evitare annullamenti parziali e rinvii.
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