Cassazione Penale, Sentenza n. 41417/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.) per erronea applicazione delle norme in materia di confisca; contestazione della qualificazione e dell'individuazione dei beni confiscabili (in particolare le quote sociali), con rilievo che il sequestro originario dell'azienda era stato sostituito dal Tribunale con il sequestro delle quote societarie di spettanza del ricorrente e che l'art. 44 d.lgs. 504/1995 non prevederebbe la confiscabilità delle quote quale "mezzi utilizzati"; censura dell'omessa e insufficiente valutazione, da parte della Corte di appello, dei presupposti di confisca e del titolo giuridico della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle quote sociali del ricorrente, rilevando che la Corte di appello non aveva compiuto un adeguato accertamento (di merito) sul titolo della confisca e sulla effettiva suscettibilità delle quote alla confisca (se si tratta di prezzo/profitto del reato o di "mezzi" ai sensi della norma speciale). Per tali carenze la Suprema Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995, art. 44
I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale
Norma speciale che dispone la confisca di prodotti, materie prime e mezzi utilizzati per le violazioni in materia di accise; può operare indipendentemente dalla richiamata disciplina generale dell'art. 240 c.p., ma la sua concreta applicabilità ai singoli beni (es. quote sociali) richiede specifica valutazione di fatto e di diritto.
codice penale, art. 240 (comma 2)
Disciplina generale della confisca obbligatoria (prezzo/profitto del reato); la giurisprudenza (Sez. Unite) ha ammesso l'applicazione di confisca anche in caso di estinzione per prescrizione a condizione che resti inalterato l'accertamento sostanziale della responsabilità e della qualificazione del bene.
codice penale, art. 322-ter
Prevede la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; la sua applicazione richiede adeguato accertamento dell'identità del bene come prezzo/profitto.
codice di procedura penale, art. 324 (comma 7)
Il divieto di restituzione disciplinato riguarda i beni suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2; non necessariamente blocca la restituzione quando la confisca è prevista da norme speciali che non richiamano l'art. 240.
codice di procedura penale, art. 578-bis
Intervento normativo collegato all'orientamento giurisprudenziale che disciplina gli effetti processuali della pronuncia di merito in relazione alla confisca in caso di prescrizione (richiede accertamento in primo grado).
d.P.R. n. 43/1973, art. 301 (richiamato) e art. 11, comma 19 L. n. 413/1991
Riferimenti normativi e storici utilizzati nella giurisprudenza per collegare la disciplina della confisca doganale e tributaria alla normativa penale sulla confisca; rilevano nell'interpretazione dell'art. 44 d.lgs. 504/1995.
codice penale, art. 416 (associazione a delinquere)
Norma che figura nella contestazione originaria dei reati nei confronti del ricorrente (associazione finalizzata a violazioni in materia di accise).
Massime di principio
- La confisca disposta in sede penale deve avere un chiaro titolo giuridico: il giudice deve indicare con precisione la norma applicata e motivare, caso per caso, la suscettibilità di ciascun bene alla confisca (se "prezzo/profitto" o "mezzi/strumenti" del reato).
- La previsione speciale di confisca (es. art. 44 d.lgs. 504/1995) può comportare effetti diversi rispetto alla disciplina generale (art. 240 c.p.); tuttavia l'applicabilità concreta a beni atipici (es. quote societarie) richiede valutazione fattuale e motivazione specifica.
- Se l'oggetto del sequestro è stato modificato (es. sostituzione dell'azienda con quote sociali), il giudice che ordina la confisca deve verificare se il nuovo oggetto mantiene i requisiti di strumentalità o di identificazione come prezzo/profitto del reato; in mancanza di tale verifica la decisione è annullabile.
- In ipotesi di estinzione del reato per prescrizione la confisca può essere disposta solo se resta pacificamente accertata, anche sostanzialmente, la responsabilità e la qualificazione del bene; la Corte deve esplicitare che tali accertamenti sono rimasti inalterati nei gradi successivi.
- La mera affermazione generica della "confisca di quanto ancora in sequestro" non sostituisce la necessaria valutazione motivata sull'idoneità di ciascun bene a subire confisca: occorre un esame puntuale e documentato.
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