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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-320/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018. — Procedimento penale a carico di Nabil Bensalem. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lille. — Rinvio pregiudiziale – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 98/34/CE – Servizi della società dell’informazione – Regola relativa ai servizi della società dell’informazione – Nozione – Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana – Sanzioni penali. — Causa C-320/16

Giurisprudenza europea62016CJ0320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ribadito, nel solco della sentenza Elite Taxi, che un servizio di intermediazione come Uber Pop non va considerato isolatamente come servizio della società dell’informazione quando è inscindibilmente legato a un servizio di trasporto. Ne deriva che la disciplina francese che reprime penalmente l’organizzazione di tale sistema riguarda un servizio nel settore dei trasporti ed è esclusa dall’ambito di applicazione delle direttive 98/34 e 2006/123. Per questo motivo non era necessario esaminare l’eventuale effetto di inopponibilità per mancata notifica.

Qualificazione, ai fini delle direttive 98/34/CE e 2006/123/CE, della normativa francese che punisce l’organizzazione di un servizio di intermediazione tramite app per trasporto urbano non autorizzato.

La questione giuridica

Se l’articolo L. 3124-13 del codice dei trasporti, che sanziona penalmente l’organizzazione di un sistema di messa in contatto tra clienti e conducenti non professionisti per trasporti urbani remunerati senza licenza, debba essere qualificato come regola tecnica relativa a un servizio della società dell’informazione soggetta a previa notifica alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34, oppure come normativa concernente servizi nel settore dei trasporti esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive 98/34 e 2006/123; in caso di risposta affermativa alla prima ipotesi, se la mancata notifica renda la norma inopponibile ai singoli.

Principio di diritto

Una normativa nazionale che sanziona penalmente l’organizzazione di un sistema di intermediazione tramite applicazione per smartphone tra clienti e conducenti non professionisti per trasporti urbani remunerati, quando tale intermediazione è parte integrante di un servizio complessivo il cui elemento principale è il trasporto, non costituisce una regola relativa ai servizi della società dell’informazione ai sensi della direttiva 98/34 né rientra nella direttiva 2006/123, poiché attiene a un servizio nel settore dei trasporti escluso dal campo di applicazione di entrambe le direttive; di conseguenza, non sussiste l’obbligo di previa notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 98/48/CE
  • Articolo 1 della direttiva 98/34/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo L. 3124-13 del codice dei trasporti francese
  • Articolo 131-39 del codice penale francese

Qualificazione della normativa francese su Uber Pop

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal de grande instance de Lille nell’ambito di un procedimento penale a carico di Uber France SAS. La questione centrale riguarda la qualificazione, ai fini del diritto UE, dell’articolo L. 3124-13 del codice dei trasporti francese, che punisce l’organizzazione di un sistema di messa in contatto tra clienti e conducenti non professionisti per il trasporto urbano remunerato senza licenza.

Fatti e procedimento principale

Uber France offriva tramite applicazione per smartphone il servizio denominato "Uber Pop", che metteva in contatto conducenti non professionisti con persone che volevano effettuare spostamenti in area urbana. Secondo il giudice del rinvio, la società fissava le tariffe, incassava il prezzo della corsa e ne retrocedeva una parte al conducente, oltre a emettere le fatture. Nel procedimento penale la società era imputata, tra l’altro, per l’organizzazione illegale di tale sistema di intermediazione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 98/34/CE, in particolare l’articolo 1, punti 2, 5, 11 e 12, che definisce il "servizio della società dell’informazione", la "regola relativa ai servizi" e la "regola tecnica";
  • l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, che impone la notifica preventiva alla Commissione dei progetti di regole tecniche;
  • la direttiva 2006/123/CE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi nel settore dei trasporti. Viene inoltre ricordata l’abrogazione della direttiva 98/34 ad opera della direttiva (UE) 2015/1535, senza effetto sul giudizio.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede se la norma francese:

  • costituisca una nuova regola tecnica relativa a servizi della società dell’informazione, e quindi avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione;
  • oppure rientri nella disciplina dei servizi di trasporto, esclusa dal campo di applicazione sia della direttiva 98/34 sia della direttiva 2006/123. In via subordinata, si chiede se l’eventuale omissione di notifica renda la norma inopponibile ai singoli.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria precedente sentenza Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15), nella quale aveva già affermato che un servizio di intermediazione tramite app può essere qualificato, in linea di principio, come servizio della società dell’informazione solo se si esaurisce nell’incontro tra domanda e offerta.

Tuttavia, quando il servizio di intermediazione:

  • è indispensabile per l’erogazione del servizio di trasporto;
  • consente ai conducenti di offrire il trasporto e agli utenti di accedervi;
  • e il prestatore esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione, in particolare fissando il prezzo massimo, incassando il corrispettivo, versandone una parte al conducente e controllando qualità e comportamento dei conducenti, esso non è un servizio autonomo della società dell’informazione, ma parte integrante di un servizio complessivo il cui elemento principale è il trasporto.

Su tali basi, la Corte ritiene che il servizio in discussione nel procedimento principale non si distingua sostanzialmente da quello già esaminato in Elite Taxi. Ne consegue che la normativa nazionale che lo sanziona riguarda un servizio nel settore dei trasporti e, come tale, è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123. Per le stesse ragioni, non può essere qualificata come regola relativa ai servizi della società dell’informazione ai sensi della direttiva 98/34.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1 della direttiva 98/34 e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale come quella francese in questione:

  • riguarda un servizio nel settore dei trasporti;
  • si applica a un servizio di intermediazione tramite smartphone che è parte integrante di un servizio complessivo di trasporto;
  • è quindi esclusa dall’ambito di applicazione di entrambe le direttive.

Di conseguenza, non occorre rispondere alla seconda parte della questione sulla mancata notifica e sull’eventuale inopponibilità ai singoli.

Principio affermato

Un servizio digitale di mera intermediazione perde la qualificazione di servizio della società dell’informazione quando è inscindibilmente connesso a un servizio di trasporto organizzato dal prestatore e da questi controllato nelle condizioni essenziali. In tal caso, la disciplina nazionale che lo sanziona ricade nel settore dei trasporti ed è sottratta sia alla direttiva 98/34 sia alla direttiva 2006/123.

Come è indicizzato

Materietrasportiservizi della società dell'informazionemercato internonotifica delle regole tecnichesanzioni penali

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