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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-532/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2018. — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro AB SEB bankas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di un terreno – Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta” – Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale – Modifica di tale indicazione da parte del fornitore. — Causa C-532/16

Giurisprudenza europea62016CJ0532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il caso di una detrazione IVA operata su un acquisto di terreni poi qualificato come operazione esente. Conferma che la rettifica delle detrazioni indebitamente operate è un obbligo generale, ma esclude l'applicazione del regime speciale per i beni d'investimento quando il diritto a detrazione mancava sin dall'origine. La disciplina concreta del momento e delle modalità di rettifica è rimessa agli Stati membri, purché nel rispetto dei principi UE.

Rettifica della detrazione IVA indebitamente operata per l'acquisto di terreni esenti da imposta: applicabilità dell'obbligo generale di rettifica e inapplicabilità del regime speciale per i beni d'investimento.

La questione giuridica

Se gli articoli 184 e 185 della direttiva IVA impongano la rettifica anche quando la detrazione iniziale non era mai spettata perché l'operazione era esente da IVA; se il fatto che la detrazione sia avvenuta per errore dell'amministrazione o sia stata poi rettificata dal fornitore incida sulla risposta; se, in tale ipotesi, la direttiva consenta di individuare il momento in cui nasce l'obbligo di rettifica e il periodo in cui effettuarla.

Principio di diritto

L'articolo 184 della direttiva 2006/112 impone sempre la rettifica di una detrazione IVA indebitamente operata, anche quando la detrazione iniziale non avrebbe mai potuto essere legittimamente effettuata perché l'operazione era esente da IVA. Tuttavia, il regime speciale di rettifica previsto dagli articoli 187-189 si applica solo se esisteva originariamente un diritto a detrazione e non può essere utilizzato per sanare una detrazione effettuata in assenza ab origine di tale diritto, come nel caso di una cessione di terreni esente. In tale ipotesi, spetta agli Stati membri fissare il momento di insorgenza dell'obbligo di rettifica e il termine per effettuarla, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 179 direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 184-186 direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 187-189 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 250, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

Rettifica della detrazione IVA per cessione di terreni esente

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte amministrativa suprema della Lituania ed è relativa all'interpretazione degli articoli 184-186 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. La controversia oppone l'amministrazione tributaria lituana alla SEB bankas AB e riguarda il recupero di una detrazione IVA inizialmente operata in occasione dell'acquisto di terreni poi qualificato come cessione esente.

Fatti e procedimento principale

Nel marzo 2007 SEB Lizingas UAB acquistò sei appezzamenti di terreno ritenendo, sulla base della prassi amministrativa, che si trattasse di terreno edificabile soggetto a IVA. L'imposta fu versata e detratta nella dichiarazione del periodo di marzo 2007. Successivamente, a seguito della cessazione del leasing finanziario e della diversa valutazione della natura dell'operazione, il venditore emise nel 2010 una nota di credito e una nuova fattura senza IVA, presentando anche una dichiarazione IVA rettificata.

SEB Lizingas rifiutò di adeguarsi alla nuova documentazione. In sede di controllo fiscale, l'amministrazione tributaria ritenne che la cessione fosse in realtà esente da IVA, ordinando il riversamento dell'imposta indebitamente detratta, oltre a interessi e sanzione. Dopo i ricorsi dinanzi agli organi nazionali, la causa giunse al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, che sottopose quattro questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni della direttiva IVA:

  • articolo 12, paragrafo 1, lettera b), sulla cessione di terreno edificabile;
  • articolo 135, paragrafo 1, lettera k), sull'esenzione per le cessioni di fondi non edificati diverse dai terreni edificabili;
  • articolo 179, sulla detrazione dell'IVA;
  • articoli 184-186, relativi alla rettifica delle detrazioni;
  • articoli 187-189, concernenti il regime speciale di rettifica per i beni d'investimento;
  • articolo 250, paragrafo 1, sulla dichiarazione IVA.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se l'obbligo di rettifica ex articolo 184 operi anche quando la detrazione iniziale non era mai spettata perché l'operazione era esente;
  • se rilevino, ai fini della risposta, l'errore dell'amministrazione tributaria che aveva qualificato l'operazione come imponibile e la successiva nota di credito emessa dal fornitore;
  • se, in caso di risposta affermativa, il sorgere dell'obbligo di rettifica e il termine per effettuarla siano disciplinati dalla direttiva;
  • in quale periodo d'imposta debba avvenire la rettifica.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che l'articolo 184 ha portata generale: la detrazione iniziale deve essere rettificata ogni volta che sia superiore o inferiore a quella spettante. La formulazione della norma non esclude alcuna ipotesi di detrazione indebita e la logica del sistema IVA richiede la correzione di detrazioni non dovute, anche per ragioni di neutralità fiscale e per assicurare la riscossione integrale dell'imposta.

Ne consegue che l'obbligo di rettifica si applica anche quando la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere legalmente effettuata perché l'operazione era esente da IVA. La Corte richiama la necessità di evitare che controlli fiscali e meccanismi di riscossione siano svuotati di contenuto da detrazioni indebitamente mantenute.

Diversamente, gli articoli 187-189 non sono applicabili in una situazione in cui il diritto a detrazione mancava ab origine. Tali disposizioni riguardano le rettifiche dei beni d'investimento in caso di variazione successiva del diritto a detrazione; presuppongono quindi l'esistenza iniziale di un diritto legittimo. La Corte osserva che alcune delle modalità previste da tali norme, come la ripartizione quinquennale, sono incompatibili con una detrazione inizialmente illegittima. La circostanza che l'acquisto sia avvenuto sulla base di una prassi amministrativa errata o che il fornitore abbia poi emesso una nota di credito è irrilevante ai fini di questa conclusione.

Quanto al momento della rettifica, la Corte precisa che, poiché il regime speciale degli articoli 187-189 non si applica, spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 186, determinare la data di insorgenza dell'obbligo di rettifica e il termine entro il quale esso deve essere adempiuto. Tuttavia, tali modalità nazionali devono rispettare i principi di diritto dell'Unione, in particolare certezza del diritto e legittimo affidamento. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, la disciplina e la prassi applicate siano compatibili con tali principi.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 184 della direttiva IVA impone la rettifica anche della detrazione indebitamente operata quando l'operazione era esente da IVA;
  • gli articoli 187-189 non si applicano in tale ipotesi, in particolare quando si tratta di cessione di terreni esente;
  • l'articolo 186 lascia agli Stati membri la determinazione del momento e del termine della rettifica, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Principi affermati

La sentenza chiarisce la distinzione tra l'obbligo generale di rettifica delle detrazioni indebitamente effettuate e il regime speciale per i beni d'investimento. Il primo opera anche in assenza originaria del diritto a detrazione; il secondo presuppone invece che un diritto a detrazione esistesse inizialmente e sia poi mutato per circostanze successive. In materia di rettifica di IVA indebitamente detratta, gli Stati membri conservano un margine regolatorio, ma non possono violare la certezza del diritto né il legittimo affidamento del contribuente.

Come è indicizzato

Materieivarettifica delle detrazionicessione di terrenibeni d'investimentocertezza del diritto e legittimo affidamento

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