Corte di giustizia, Ordinanza C-85/18
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2018. — CV contro DU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Oradea. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Affidamento del minore – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 8, 10 e 13 – Nozione di “residenza abituale” del minore – Decisione pronunciata dal giudice di un altro Stato membro in merito al luogo di residenza del minore – Trasferimento o mancato rientro illeciti – Competenza in caso di sottrazione del minore. — Causa C-85/18 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in presenza di un trasferimento illecito di un minore, la competenza a decidere sull’affidamento resta allo Stato membro della precedente residenza abituale del minore, salvo le limitate eccezioni dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003. Né l’integrazione del minore nello Stato di arrivo né la sua cittadinanza bastano a radicare la competenza di quest’ultimo. Poiché la competenza sulla domanda di mantenimento era accessoria a quella sull’affidamento, anche tale domanda spettava ai giudici portoghesi.
Competenza giurisdizionale in materia di affidamento e mantenimento dopo il trasferimento illecito di un minore: prevale la competenza dello Stato della residenza abituale precedente, salvo eccezioni restrittive dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003.
La questione giuridica
Se, in caso di trasferimento illecito di un minore in un altro Stato membro, la competenza per conoscere della domanda di affidamento e dell’assegno di mantenimento spetti ai giudici dello Stato di arrivo quando il minore vi sia ormai integrato e vi abbia anche la cittadinanza, nonostante una decisione provvisoria del giudice dello Stato di origine che abbia già attribuito l’affidamento all’altro genitore e fissato la residenza del minore; e se, per la competenza sulle obbligazioni alimentari accessorie, rilevi la competenza in materia di responsabilità genitoriale.
Principio di diritto
In caso di trasferimento illecito di un minore tra Stati membri, la competenza in materia di responsabilità genitoriale resta, in via generale, ai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, salvo che ricorra una delle eccezioni tassative e interpretate restrittivamente previste da tale disposizione; la mera integrazione del minore nello Stato di arrivo, la sua cittadinanza o una decisione provvisoria successiva non spostano la competenza. Di conseguenza, se i giudici dello Stato di arrivo non sono competenti per la responsabilità genitoriale, non lo sono neppure, in via accessoria, per la domanda di mantenimento ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Regolamento (CE) n. 4/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009
- Convenzione dell’Aia del 1980
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
Competenza in caso di trasferimento illecito di un minore
L’ordinanza, resa in procedimento pregiudiziale d’urgenza, riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 e del regolamento (CE) n. 4/2009 in una controversia tra due genitori sulla residenza del figlio minore e sul suo mantenimento. La questione centrale è se, dopo un trasferimento illecito del minore dalla Portogallo alla Romania, i giudici rumeni possano pronunciarsi sull’affidamento e sull’assegno alimentare.
Fatti e procedimento principale
CV e DU, cittadini rumeni, convivevano in Portogallo con il figlio nato nel 2010. Dopo la separazione, la madre aveva adito un giudice portoghese per l’affidamento; successivamente il padre aveva trasferito unilateralmente il minore in Romania senza il consenso della madre. I giudici rumeni investiti di una domanda di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 avevano accertato con sentenza definitiva l’illiceità del trasferimento e ordinato il rientro in Portogallo.
Successivamente, il padre aveva adito la Judecătoria Oradea chiedendo che la residenza del minore fosse fissata presso di lui in Romania e che la madre fosse condannata al pagamento di un assegno alimentare. La madre aveva eccepito l’incompetenza del giudice rumeno, richiamando il regolamento n. 2201/2003 e la decisione già resa dai giudici portoghesi.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare gli articoli 8, 10, 11 e 13;
- il regolamento (CE) n. 4/2009, in particolare l’articolo 3, lettera d);
- la Convenzione dell’Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori.
La Corte ricorda inoltre che l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 contiene la regola generale della competenza del giudice della residenza abituale del minore, ma essa opera salvo le disposizioni speciali, tra cui l’articolo 10 per i casi di sottrazione di minori.
Ragionamento della Corte sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale
La Corte qualifica la vicenda come trasferimento illecito di minore ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1980, poiché il padre aveva trasferito il minore in Romania in violazione del diritto di affidamento esercitato congiuntamente dai genitori secondo il diritto portoghese.
La Corte afferma che l’articolo 8 del regolamento non è applicabile per determinare la competenza in un caso di trasferimento illecito, perché in tali ipotesi opera la disciplina speciale dell’articolo 10. Quest’ultimo attribuisce, come regola generale, la competenza ai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento, cioè il Portogallo.
La Corte precisa che:
- l’esistenza di una decisione provvisoria del giudice portoghese che aveva attribuito l’affidamento alla madre non è decisiva ai fini della residenza abituale;
- la nozione di residenza abituale è una nozione di fatto;
- l’integrazione del minore nel nuovo ambiente, la sua cittadinanza rumena e la cittadinanza rumena dei genitori non bastano a spostare la competenza.
La competenza potrebbe passare ai giudici dello Stato di arrivo solo se ricorresse una delle condizioni alternative tassative dell’articolo 10, lettere a) o b), interpretate restrittivamente. Nel caso di specie, la Corte rileva che non vi è alcuna indicazione di accettazione del trasferimento da parte della madre né di mancata presentazione della domanda di ritorno entro i termini rilevanti; al contrario, la domanda di ritorno era stata proposta e accolta.
Ragionamento sulla domanda di assegno alimentare
Quanto all’assegno alimentare, la Corte richiama l’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, secondo cui è competente il giudice che conosce dell’azione relativa alla responsabilità genitoriale quando la domanda alimentare è accessoria a tale azione.
Poiché i giudici rumeni non sono competenti sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, non possono esserlo neppure sulla domanda accessoria di mantenimento. La Corte osserva anche che dagli atti non emerge alcun altro fondamento di competenza nel regolamento n. 4/2009.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che, quando un minore che aveva la residenza abituale in uno Stato membro è stato trasferito illecitamente in un altro Stato membro da uno dei genitori, i giudici di quest’ultimo Stato non sono competenti a pronunciarsi né sull’affidamento né sull’assegno alimentare, salvo che risulti l’accettazione del trasferimento o la mancata proposizione della domanda di ritorno da parte dell’altro genitore.
Principi desumibili
La pronuncia ribadisce che il trasferimento illecito di un minore non può creare, di regola, un nuovo foro favorevole al genitore autore della sottrazione. La competenza resta ancorata allo Stato della precedente residenza abituale, in coerenza con la finalità di dissuadere le sottrazioni internazionali e di proteggere l’interesse superiore del minore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 apr 2018Corte di giustizia, Sentenza C-191/16
- Sentenza · 10 apr 2018Corte di giustizia, Sentenza C-320/16
- Sentenza · 11 apr 2018Corte di giustizia, Sentenza C-532/16
- Sentenza · 12 apr 2018Tribunale, Sentenza T-763/16
- Sentenza · 12 apr 2018Corte di giustizia, Sentenza C-550/16
- Sentenza · 12 apr 2018Corte di giustizia, Sentenza C-541/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →