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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-541/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 aprile 2018. — Commissione europea contro Regno di Danimarca. — Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Articolo 2, punto 6 – Articolo 8 – Trasporti di cabotaggio – Nozione – Definizione contenuta in un documento “Domande e risposte” redatto dalla Commissione europea – Valore giuridico – Misure nazionali di attuazione che limitano il numero dei punti di carico e scarico che possono essere parte di un medesimo trasporto di cabotaggio – Discrezionalità – Restrizione – Proporzionalità. — Causa C-541/16

Giurisprudenza europea62016CJ0541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro la Danimarca, ha esaminato la disciplina nazionale sul cabotaggio stradale. Ha ritenuto che il regolamento n. 1072/2009 non chiarisca in modo sufficiente la struttura di un trasporto di cabotaggio quanto a punti di carico e scarico, sicché gli Stati membri possono adottare misure di attuazione. Le linee guida danesi sono state giudicate compatibili con il principio di proporzionalità perché mirano a preservare il carattere temporaneo del cabotaggio e non impongono un divieto più ampio del necessario. Il ricorso della Commissione è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.

Inadempimento della Danimarca per le misure nazionali che limitano i punti di carico/scarico nei trasporti di cabotaggio ai sensi del regolamento n. 1072/2009

La questione giuridica

Se l’articolo 2, punto 6, e l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009 consentano agli Stati membri di adottare misure nazionali che precisino la nozione di trasporto di cabotaggio, in particolare vietando che un medesimo trasporto comprenda contemporaneamente più punti di carico e più punti di scarico; in caso affermativo, se le linee guida danesi siano compatibili con il principio di proporzionalità. Rileva anche il valore giuridico di un documento della Commissione in formato "Domande e risposte" richiamato dalla Commissione come interpretazione comune.

Principio di diritto

La Corte ha respinto il ricorso: poiché gli articoli 2, punto 6, e 8 del regolamento n. 1072/2009 non definiscono con sufficiente precisione se un trasporto di cabotaggio possa comprendere più punti di carico e più punti di scarico, gli Stati membri possono adottare misure nazionali di attuazione per chiarire la nozione, purché non compromettano l’efficacia diretta del regolamento e rispettino il principio di proporzionalità. Le linee guida danesi, che vietano solo i trasporti di cabotaggio con più punti di carico e più punti di scarico, sono state ritenute idonee e non eccedenti quanto necessario; il documento della Commissione "Domande e risposte" non ha valore giuridico vincolante.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 2, punto 6, regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 8 regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Inadempimento della Danimarca per le misure nazionali sul cabotaggio

La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro il Regno di Danimarca. Al centro della controversia vi è la compatibilità con il regolamento (CE) n. 1072/2009 di linee guida nazionali che limitano il numero di punti di carico e di scarico ammessi in un medesimo trasporto di cabotaggio.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva contestato inizialmente tre profili della normativa danese sul cabotaggio, ma nel corso del procedimento precontenzioso aveva ristretto il ricorso alla sola censura relativa al limite dei punti di carico e di scarico. La Danimarca aveva adottato linee guida del 14 maggio 2010, pubblicate dall’Ufficio dei trasporti, secondo cui un trasporto di cabotaggio è il trasporto nazionale di merci dal carico allo scarico presso il destinatario e può riguardare più punti di carico oppure più punti di scarico.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1072/2009, che disciplina l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
  • l’articolo 2, punto 6, che definisce i trasporti di cabotaggio come trasporti nazionali di merci effettuati a titolo temporaneo in uno Stato membro ospitante;
  • l’articolo 8, che consente al trasportatore titolare di licenza comunitaria di effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale in entrata, entro sette giorni.

La Corte valorizza anche i considerando 4, 5, 6, 13 e 15 del regolamento, dai quali emerge il carattere temporaneo e transitorio del cabotaggio.

Questioni controverse

La Commissione sosteneva che la nozione di trasporto di cabotaggio, interpretata correttamente, consentirebbe più punti di carico e più punti di scarico nello stesso trasporto, richiamando anche un documento "Domande e risposte" della Commissione che riportava un presunto accordo nel Comitato per i trasporti su strada. La Danimarca replicava che il regolamento era poco chiaro sul punto e che, in assenza di precisione normativa, gli Stati membri potevano adottare misure di attuazione per evitare che il limite dei tre trasporti fosse eluso.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, in un ricorso per inadempimento, incombe alla Commissione provare l’asserita violazione. Ribadisce poi che, sebbene i regolamenti siano in linea di principio direttamente applicabili, alcune loro disposizioni possono richiedere misure nazionali di attuazione quando la disciplina europea lasci un margine di discrezionalità o presenti lacune di precisione.

Applicando tali principi, la Corte osserva che:

  • l’articolo 2, punto 6, non specifica il numero di punti di carico o scarico;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, fa riferimento all’"ultimo scarico" e lascia intendere la possibilità di più punti di scarico, ma non chiarisce se siano ammessi più punti di carico;
  • le diverse prassi degli Stati membri dimostrano l’esistenza di una reale incertezza interpretativa;
  • la stessa Commissione aveva riconosciuto la necessità di chiarire la disciplina.

Da ciò la Corte conclude che il regolamento non osta, in linea di principio, all’adozione di misure nazionali di attuazione volte a precisare la nozione di cabotaggio. Inoltre, il documento "Domande e risposte" non ha valore giuridico vincolante: non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale e non risulta il risultato di un voto o di un vero accordo degli Stati membri.

Proporzionalità delle linee guida danesi

La Corte passa quindi al controllo di proporzionalità. Ritiene che il divieto danese, limitato ai trasporti di cabotaggio che presentino contemporaneamente più punti di carico e più punti di scarico, sia idoneo a preservare il carattere temporaneo del cabotaggio e a impedire che il limite dei tre trasporti diventi privo di significato.

La misura non eccede inoltre quanto necessario, perché:

  • non impone il divieto totale di più punti di carico o di più punti di scarico;
  • lascia quindi possibile una certa flessibilità operativa;
  • si limita a prevenire l’uso del cabotaggio come attività permanente o continua nello Stato membro ospitante.

Decisione

La Corte dichiara che la Commissione non ha dimostrato l’inadempimento della Danimarca e respinge il ricorso. La Commissione è inoltre condannata alle spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Principio affermato

Quando una disposizione di un regolamento UE è formulata in modo generico o impreciso, gli Stati membri possono adottare misure nazionali di attuazione per precisarne la portata, purché tali misure restino nel quadro del diritto dell’Unione e rispettino il principio di proporzionalità. In materia di cabotaggio stradale, il regolamento n. 1072/2009 non chiarisce se un unico trasporto possa includere più punti di carico e di scarico; pertanto, una disciplina nazionale che vieti solo tale combinazione, al fine di garantire il carattere temporaneo del cabotaggio, è compatibile con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

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