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Sentenza

Sentenza del 07/08/2023 n. 24054 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA e sanzioni per l'annualità 2010; censura della legittimità della disciplina introdotta dalla legge n. 311/2004, art. 1, comma 109 (autofatturazione da parte dei cessionari che acquistano tartufi da raccoglitori occasionali/non titolari di partita IVA e indetraibilità dell'IVA su tali acquisti) per violazione dei principi di neutralità, non discriminazione e parità di trattamento alla luce del diritto dell'Unione (Direttiva 2006/112/CE) e dei principi del TFUE e della Costituzione; tre motivi di ricorso per cassazione diretti a disapplicare la disposizione contestata e sollevare questioni di legittimità costituzionale in subordine.

La decisione

Prima e seconda istanza (CTP Terni e CTR Umbria) hanno respinto il ricorso, ritenendo la disposizione normativa compatibile con principi costituzionali e diritto unionale (motivando che l'imprenditore acquirente può trasferire l'imposta sul consumatore finale). In Cassazione la ricorrente ha però notificato e depositato formale rinuncia al ricorso (dopo aver aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 conv. l. n. 136/2018). La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ha compensato le spese di lite e ha precisato che non trova applicazione l'obbligo di versamento previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, dato l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 109

    Prevede autofatturazione a carico dei cessionari che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA e la non detraibilità dell'IVA su tali acquisti; le Corti di merito l'hanno ritenuta compatibile con diritto costituzionale e unionale, considerato il possibile trasferimento dell'imposta sul consumatore finale.

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 1, par. 2, comma 2; art. 2, par. 1, lett. a))

    Richiamata dalla ricorrente per i principi di neutralità dell'imposta e trattamento paritario; le censure di incompatibilità non sono state decise in Cassazione per effetto della rinuncia, mentre la CTR aveva ritenuto la disciplina non in contrasto con la Direttiva.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 10 e 113 TFUE)

    Invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di non discriminazione e armonizzazione fiscale; le questioni non sono state esaminate in sede di legittimità a causa della rinuncia.

  • Costituzione (art. 117, comma 1)

    Richiamata per sostenere che la legislazione nazionale deve rispettare i vincoli dell'ordinamento comunitario; la questione è stata sollevata ma non decisa dalla Corte di cassazione dato che il procedimento si è estinto per rinuncia.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamato come norma procedurale per i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di norme e interpretazione errata); i motivi sono stati depositati ma non sono stati esaminati nel merito per effetto della rinuncia.

  • D.L. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018

    Norma della definizione agevolata alla quale la ricorrente ha aderito, circostanza che ha determinato la rinuncia al ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma relativa all'obbligo dell'impugnante non vittorioso di versare una somma aggiuntiva; la Corte ha escluso la sua applicazione poiché il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al gravame in sede di cassazione (depositata e sottoscritta prima dell'udienza e comunicata alla controparte) determina l'estinzione del giudizio: non si pronuncia la Corte sul merito e non si acquisisce una decisione di legittimità.
  • L'adesione a procedure di definizione agevolata (es. D.L. n. 119/2018 conv. l. n. 136/2018) può giustificare e accompagnare la rinuncia al ricorso; chi aderisce ottiene la definizione pratica ma rinuncia alla pronuncia di merito sulla legittimità delle pretese erariali.
  • In assenza di pronuncia di legittimità, le valutazioni delle Corti di merito restano operative sul caso concreto ma non costituiscono un precedente vincolante di Cassazione; pertanto, questioni interpretative o di compatibilità costituzionale/unionale restano non risolte.
  • Quando si contesta una norma che impone autofatturazione e limita la detraibilità IVA, la giurisprudenza di merito può ritenere rilevante il fatto che l'imprenditore possa trasferire l'onere fiscale sul consumatore; tuttavia, la compatibilità con la Direttiva UE e i principi TFUE va valutata caso per caso e può richiedere un giudizio di legittimità che non si acquisisce con la rinuncia.
  • Proceduralmente, la rinuncia deve essere formale (sottoscritta dalla parte e dal difensore, comunicata alla controparte) per essere considerata rituale e portare all'estinzione del procedimento; in tali casi è comune la compensazione delle spese di lite.

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