Cassazione Civile, Ordinanza n. 37269/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società veicolo)
La controversia
Il Comune aveva notificato alla società di gestione del risparmio un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a immobili confluiti in fondi immobiliari pubblici. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la separazione patrimoniale dei fondi escludeva che essa fosse il vero soggetto passivo del tributo; dall'altro, che doveva trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili occupati da enti pubblici e destinati a fini istituzionali. In cassazione ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, sostanzialmente, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'ICI, assumendo che il soggetto passivo dovesse individuarsi nei fondi o nei soggetti assegnatari/utilizzatori degli immobili, non nella società di gestione formalmente intestataria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, qualificando la questione come difetto di legittimazione passiva della società ricorrente rispetto all'ICI. Pur riconoscendo che il motivo era stato prospettato sulla base di una norma diversa, ha affermato di poter accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa, purché fondata sui fatti allegati. Ha quindi interpretato il d.l. n. 351 del 2001 nel senso che, nelle operazioni di privatizzazione immobiliare disciplinate da tale decreto, soggetti passivi ICI sono i gestori/assegnatari degli immobili individuati dalla disciplina speciale, non la società veicolo o il fondo in quanto patrimonio separato. Poiché dagli atti emergeva che la ricorrente non era il soggetto passivo del tributo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso introduttivo della società. Il secondo motivo è stato assorbito. Spese integralmente compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata usata come norma processuale per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 36 del d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia patrimoniale dei fondi di investimento e della tesi per cui i beni in essi confluiti sarebbero sostanzialmente riferibili al fondo, non alla società di gestione.
art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv. in l. n. 410 del 2001
"Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3"
introduce una disciplina speciale che deroga ai criteri ordinari di individuazione del soggetto passivo ICI; non individua come soggetti passivi la società veicolo o il fondo, ma i soggetti che gestiscono e utilizzano concretamente gli immobili secondo la disciplina speciale.
art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, conv. in l. n. 410 del 2001
"i beni immobili individuati secondo la procedura di cui all’art. 1 ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ... d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività"
distingue il trasferimento dei beni dalla loro gestione; il solo trasferimento alla società veicolo non comporta automaticamente che essa sia anche gestore ai fini ICI.
art. 4, comma 2-ter, del d.l. n. 351 del 2001
richiamato come disposizione che individua l'assegnazione dei beni ai soggetti che li hanno in uso, rilevante per la determinazione del soggetto passivo.
art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992
la sua eventuale applicazione esimente è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
richiamato dal resistente a fondamento dell'eccezione preliminare di inammissibilità, respinta dalla Corte.
art. 6, comma 2, del d.l. n. 351 del 2001
richiamato dalla CTR e criticato dalla ricorrente; la Corte ha precisato che, per l'individuazione del soggetto passivo ICI, rileva la disciplina speciale di cui all'art. 2, comma 6, in combinato con l'art. 3.
art. 6, comma 1, della legge di stabilità 2016
invocato dalla ricorrente come conferma sistematica della possibilità di trasferire immobili dello Stato a fondi di investimento, a sostegno della tesi sulla titolarità sostanziale del fondo.
Massime di principio
- Nelle operazioni di privatizzazione immobiliare disciplinate dal d.l. n. 351 del 2001, l'individuazione del soggetto passivo ICI segue una disciplina speciale che può derogare ai criteri ordinari fondati sulla titolarità formale del diritto reale.
- La società veicolo o la società di gestione del risparmio non è automaticamente soggetto passivo dell'imposta solo perché i beni siano stati trasferiti a un fondo o ad essa formalmente intestati; occorre verificare chi sia concretamente il gestore o l'utilizzatore dei singoli immobili secondo l'assetto normativo speciale.
- Il giudice di legittimità può accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dalla parte, purché la diversa qualificazione giuridica resti ancorata ai fatti allegati e non introduca nuovi elementi o eccezioni in senso stretto.
- Quando il motivo di ricorso è fondato sul difetto di soggettività passiva rispetto al tributo, l'accoglimento di tale censura assorbe le questioni ulteriori, compresa quella relativa alle esenzioni tributarie eventualmente invocate in via subordinata.
- Nell'ambito della disciplina speciale sui beni immobili pubblici trasferiti a fondi, la distinzione tra trasferimento della proprietà formale e gestione/utilizzazione concreta dei beni è decisiva ai fini dell'imposizione locale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37175/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37176/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37177/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37178/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37179/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37180/2022 del 20/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →