Sentenza del 13/04/2016 n. 7275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la decisione della CTR di Venezia, contestando la maggiore imposta di registro determinata dall'Ufficio per il trasferimento di alcune aree edificabili avvenuto il 23 giugno 2000. Il prezzo dichiarato era di Lire 670.000.000, mentre l'Ufficio aveva rettificato il valore a Lire 1.248.000.000, utilizzando anche i valori ICI comunali. I ricorrenti hanno denunciato l'insufficiente e contraddittoria motivazione, l'omessa pronuncia sulle loro deduzioni e documenti, nonché la violazione delle norme sull'obbligo di motivazione degli atti impositivi e sui criteri di valutazione del valore venale degli immobili. In particolare, lamentavano che la CTR non avesse adeguatamente considerato una compravendita comparabile di un terreno confinante e avesse modificato il criterio posto a fondamento dell'avviso di rettifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al vizio di motivazione, perché dirette sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non riferite a uno specifico fatto storico decisivo, come richiesto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondata la violazione di legge, osservando che la CTR aveva utilizzato il valore ICI dell'anno 2000 già richiamato nella motivazione dell'avviso di rettifica e vigente alla data della compravendita. La comparazione proposta dai contribuenti riguardava una vendita del 1998, anteriore al completamento delle opere di lottizzazione intervenute nel 2000, circostanza idonea a incidere sul valore dei terreni. La Corte ha escluso anche che la CTR avesse introdotto un criterio completamente nuovo rispetto all'avviso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
l'ufficio può far ricorso ad "ogni altro elemento utile" per valutare un immobile
Per determinare il valore venale di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può utilizzare ogni elemento significativo, compresi i valori ICI comunali, purché pertinente e riferibile alla data dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
Il vizio di motivazione deve riguardare uno specifico fatto storico, controverso e decisivo per la causa; non può essere utilizzato per chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni di merito.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto, la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché collegata a una richiesta di rivalutazione del merito.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Richiede che i provvedimenti amministrativi siano motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e l'indicazione degli elementi sui quali si fonda la pretesa tributaria.
Delibera della Giunta del Comune di Creazzo n. 1939 del 27 maggio 1999
Ha determinato i valori ICI di riferimento per l'anno 2000, utilizzati nell'avviso di rettifica e ritenuti pertinenti perché vigenti alla data della compravendita.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, il valore dichiarato per un terreno edificabile può essere rettificato sulla base di elementi presuntivi e comparativi, inclusi i valori comunali utilizzati per l'ICI, se riferibili temporalmente e territorialmente all'operazione.
- Una compravendita comparabile molto anteriore rispetto all'atto contestato può avere un valore probatorio ridotto, soprattutto quando nel frattempo siano intervenute opere di urbanizzazione o modifiche della situazione urbanistica capaci di aumentare il valore dell'area.
- Nel giudizio di Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo, omesso o contraddittoriamente considerato dal giudice di merito.
- L'Amministrazione non è necessariamente vincolata a un unico metodo di stima, ma l'atto impositivo deve indicare gli elementi concreti posti a fondamento della rettifica e il giudice deve verificare la loro pertinenza rispetto alla data dell'atto.
- La motivazione della sentenza può utilizzare elementi già presenti nell'avviso di rettifica senza violare il principio di corrispondenza, purché non introduca una causa sostanzialmente nuova e l'importo definitivamente riconosciuto non ecceda quello originariamente accertato sulla base di un diverso presupposto.
- Chi impugna una sentenza in Cassazione deve riportare e documentare con precisione gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie censure, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
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