Sentenza n. 1336/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Lucca Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata ordinata la sospensione per 7 (sette) giorni “della licenza n. -OMISSIS- per effettuare trattenimenti danzanti nella struttura ubicata in Forte dei marmi, -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Forte dei Marmi in data -OMISSIS- alla legale rappresentante della società “-OMISSIS-” con sede legale in Firenze, -OMISSIS-” e di tutti gli atti connessi e presupposti se lesivi tra cui la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo “Divisione PAS notificata in data-OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Lucca che disponeva la sospensione per sette giorni della licenza per trattenimenti danzanti
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sospensione della licenza, già eseguita, sostenendo di avere interesse alla decisione in ragione del possibile rilievo di precedenti episodi in caso di futura reiterazione e revoca della licenza. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 100 T.U.L.P.S., difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; violazione dell'art. 10 l. 241/1990 per mancata o insufficiente considerazione della memoria procedimentale; ulteriore violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e del principio di proporzionalità. La sospensione era stata disposta a seguito di due episodi accertati dal personale delle forze dell'ordine: somministrazione di bevande alcoliche a una minorenne, successivi scontri tra gruppi di giovani e presenza di due addetti alla sicurezza non iscritti nell'elenco prefettizio; nonché arresto di una ragazza in stato di agitazione psicomotoria da intossicazione alcolica associata all'assunzione di oppiacei, con ferimento di quattro militari. Il TAR ha acquisito in via istruttoria il provvedimento, la memoria procedimentale integrale e le annotazioni di polizia con i verbali di sommarie informazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato la società al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio. Ha ritenuto che gli episodi fossero numerosi e di particolare gravità, riconducibili alle ipotesi dell'art. 100 T.U.L.P.S., e che le violazioni degli obblighi del gestore, tra cui la somministrazione di alcol a una minorenne e l'impiego di addetti alla sicurezza non iscritti nel registro prefettizio, fossero non contestate sul piano fattuale o contestate solo genericamente. Il potere del Questore è stato qualificato come preventivo e cautelare, esercitabile anche in presenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica e sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza; non richiede l'accertamento della colpa del titolare dell'esercizio. La somministrazione di alcol a una minorenne è stata ritenuta, anche isolatamente, idonea a giustificare la sospensione, in ragione della posizione di garanzia del gestore e dell'obbligo di vigilare sull'accertamento dell'età dei consumatori. Le giustificazioni contenute nella memoria procedimentale sono state ritenute irrilevanti. È stata inoltre esclusa la violazione della proporzionalità, poiché la sospensione di sette giorni era contenuta e il fatto che il locale operasse soltanto il sabato ne riduceva, anziché accrescerne, l'impatto; l'elevato numero di frequentatori imponeva, al contrario, cautele più efficaci. Le precedenti sospensioni richiamate dall'amministrazione erano state confermate da precedenti sentenze non appellate.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare diretto a tutelare anticipatamente l'ordine e la sicurezza pubblica. È sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica; il potere è discrezionale e il suo esercizio è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La sospensione prescinde dall'accertamento della colpa del titolare dell'esercizio.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata respinta, poiché la gravità e la pluralità degli episodi accertati sostenevano adeguatamente la misura preventiva.
art. 10 l. 241/1990
La doglianza relativa alla mancata considerazione della memoria procedimentale è stata respinta, essendo state ritenute irrilevanti le giustificazioni dedotte dalla società alla luce degli episodi accertati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare: per il suo esercizio è sufficiente l'accertamento di una situazione di pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica, senza necessità di dimostrare la colpa del titolare dell'esercizio.
- La sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. è legittima quando gli episodi verificatisi nel locale, anche considerati singolarmente, evidenziano violazioni degli obblighi del gestore e un rischio concreto per la sicurezza pubblica; il sindacato giudiziale sulle valutazioni del Questore è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza.
- La somministrazione di bevande alcoliche a una persona minorenne può costituire, anche autonomamente, presupposto sufficiente per la sospensione della licenza, poiché il gestore e il personale dell'esercizio sono tenuti a verificare l'età dei consumatori e a vigilare sulla corretta somministrazione.
- La proporzionalità della sospensione deve essere valutata in rapporto alla gravità e alla pluralità degli episodi, al rischio connesso all'attività e alla durata della misura; una sospensione temporalmente contenuta non diviene sproporzionata per il solo fatto che l'esercizio operi in giorni limitati della settimana.
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