Ordinanza n. 10731/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Internodi respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9 comma 1, lettera F), legge 5 febbraio 1992, n. 91, prot. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della persistenza dell'interesse alla decisione, del deposito da parte dell'Amministrazione del fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato e dell'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha adottato una pronuncia di annullamento o di rigetto. Ha accertato che persiste l'interesse alla decisione, che l'Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che non risultano necessarie ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, rinviando la decisione della controversia a tale udienza. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti e dell'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
È indicata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ma l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'Amministrazione è considerato adempimento istruttorio compiuto.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Sono richiamati in relazione all'organizzazione della trattazione e al divieto di differimento, salvo motivi eccezionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, persiste l'interesse alla decisione e il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'amministrazione, il collegio può disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire nel merito la controversia.
- La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della compiuta istruzione della causa costituisce attività preliminare alla calendarizzazione dei ricorsi destinati alle udienze di smaltimento dell'arretrato; in mancanza di interesse, il giudizio può essere definito con decreto presidenziale di improcedibilità o di estinzione per rinuncia, ovvero con pronuncia collegiale in rito.
- Nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il differimento della trattazione deve confrontarsi con il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., salvo la sussistenza di eccezionali motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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